Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dirigente dell’ area VI
per il quadriennio normativo
2002-2005
e biennio economico 2002-2003
In data 18 aprile 2006
alle ore 20.00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL
in oggetto tra:
L’ARAN:
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
|
|
Epne
CGIL FP…………………………. |
CGIL
……………………………… |
Agenzie Fiscali CGIL FP…………………………. |
|
Epne CISL
FPS………………………… |
CISL……………………………… |
Agenzie Fiscali CISL FPS……………………….. |
|
Epne
UIL PA……………………………. |
UIL………………………………… |
Agenzie Fiscali UIL PA……………………………. |
|
Epne
DIRSTAT…………………………. |
CONFEDIR………………………… |
Agenzie Fiscali DIRSTAT…………………………. |
|
Epne CIDA
FENDEP…………………… |
CIDA……………………………… |
Agenzie Fiscali CIDA/UNADIS MINISTERI……. |
|
Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA………………… |
CONFSAL…………………………. |
Epne RDB
PI…………………………... |
RDB
CUB…………………………… |
Epne ANMI
INAIL……………………… |
|
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata
Ipotesi di CCNL per il personale dirigente dell’Area VI per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
INDICE
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata e decorrenza del
presente contratto
parte i disposizioni PER I
DIRIGENTI dell’area
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva
integrativa a livello di ente o agenzia.
Art. 5 Tempi e procedure per la
stipulazione dei contratti collettivi integrativi
Art. 6 Informazione
Art. 7 Concertazione
Art. 8 Consultazione
Art. 9 Altre forme di
partecipazione
Art. 10 Comitato per le pari
opportunità
Art. 11 Comitato paritetico per il
mobbing
CAPO II soggetti SINDACALI e
titolarita’ delle prerogative sindacali
Art. 12 Soggetti sindacali nelle
strutture amministrative di riferimento.
Art. 13 Composizione delle
delegazioni
Art. 14 Contributi sindacali
CAPO III RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 15 Interpretazione autentica
dei contratti
Art. 16 Clausole di raffreddamento
TITOLO IIi rapporto di lavoro
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 17 Contratto individuale di
lavoro.
Art. 18 Periodo di prova.
CAPO II struttura DEL RAPPORTO
Art. 19 Impegno di lavoro.
Art. 20 Conferimento incarichi
dirigenziali
Art. 21 Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
CAPO III interruzioni e
sospensioni della prestazione lavorativa
Art. 22 Ferie e festività.
Art. 23 Assenze per malattia.
Art. 24 Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio.
Art. 25 Assenze retribuite.
Art. 26 Congedi dei genitori
Art. 27 Aspettativa per motivi
personali o di famiglia.
Art. 28 Altre aspettative
disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
Art. 29 Congedi per motivi di
famiglia.
Art. 30 Congedi per la formazione.
Art. 31 Attività didattica di
dirigenti presso università ed istituti di alta formazione.
CAPO IV FORMAZIONE
Art. 32 Formazione dei dirigenti
CAPO V MOBILITA’
Art. 33 Incarichi presso altre
amministrazioni
Art. 34 Mobilità.
Art. 35 Accordi di mobilità.
Art. 36 Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza.
CAPO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 37 Termini di preavviso.
Art. 38 Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
Art. 39 Cessazione del rapporto di
lavoro e obblighi delle parti
Art. 40 Risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro
Art. 41 Recesso dell’ente o
agenzia
Art. 42 Tentativo obbligatorio di
conciliazione
Art. 43 Procedure di arbitrato in
caso di recesso
Art. 44 Nullità del licenziamento
Art. 45 Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
Art. 46 Ricostituzione del
rapporto di lavoro
CAPO VII Codici di condotta
Art. 47 Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 48 Disposizioni generali
Art. 49 Struttura della
retribuzione
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 50 Trattamento economico
fisso per i dirigenti di prima fascia.
Art. 51 Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 52 Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei
dirigenti di prima fascia.
CAPO III trattamento economico dei
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 53 Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia.
Art. 54 Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 55 Graduazione delle
posizioni dirigenziali
Art. 56 Retribuzione di posizione
dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non
generali
Art. 57 Retribuzione dei dirigenti
di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
Art. 58 Retribuzione di risultato
dei dirigenti di seconda fascia.
Art. 59 Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei
dirigenti di seconda fascia.
CAPO IV clausole speciali di parte
economica
Art. 60 Clausole speciali
CAPO V PARTICOLARI ISTITUTI
ECONOMICI
Art. 61 Incarichi aggiuntivi
Art. 62 Sostituzione del dirigente.
Art. 63 Clausola di salvaguardia.
Art. 64 Tredicesima mensilità.
Art. 65 Trattamento di trasferta.
Art. 66 Trattamento di
trasferimento.
Art. 67 Responsabilità civile e
patrocinio legale.
Art. 68... Indennità di
bilinguismo.
Art. 69 Diritti derivanti da
invenzione industriale.
Art. 70 Modalità di applicazione
di particolari istituti economici
Art. 71 Personale in particolari
posizioni di stato.
TITOLO V DISPOSIZIONI DI
PARTICOLARE INTERESSE
Art. 72 Trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare.
TITOLO VI DIPOSIZIONI finali della
parte prima
Capo I Disposizioni speciali per i
dirigenti degli enti pubblici non economici
Art. 73 Disposizioni speciali per
i dirigenti degli enti pubblici non economici
Art. 74 Incentivi alla mobilità
territoriale dei dirigenti
Art. 75 Conferma discipline
precedenti
Capo iI Disposizioni speciali per
i dirigenti delle agenzie fiscali
Art. 76 Disposizioni speciali per
i dirigenti delle agenzie fiscali
Art. 77 Conferma discipline
precedenti
parte iI separata sezione per i
professionisti degli enti pubblici non economici
TITOLO VII introduzione alla
sezione
Art. 78 Nota introduttiva alla
Sezione.
TITOLO VIII RELAZIONI SINDACALI
Art. 79 Obiettivi e strumenti
Art. 80 Contrattazione collettiva
integrativa a livello di ente.
Art. 81 Informazione.
Art. 82 Concertazione.
TITOLO IX rapporto di lavoro
CAPO I area dei professionisti
Art. 83 Premessa al presente capo.
Art. 84 Impegno di lavoro e
obblighi relativi
Art. 85 Livelli differenziati di
professionalità.
Art. 86 Integrazioni alla
disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale.
Art. 87 Obiettivi e strumenti
della formazione e dell’aggiornamento professionale.
CAPO II area medica
Art. 88 Premessa al presente capo.
Art. 89 Orario di lavoro.
Art. 90 Collocazione funzionale.
Art. 91 Integrazioni alla
disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale.
CAPO Iii NORME DISCIPLINARI
Art. 92 Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
Art. 93 Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale.
Art. 94 Norma di rinvio.
Art. 95 Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
TITOLO x trattamento economico
CAPO I trattamento economico per
l’area dei professionisti
Art. 96 Premessa al presente capo.
Art. 97 Struttura della
retribuzione dell’area dei professionisti
Art. 98 Incrementi dello stipendio
tabellare dell’area dei professionisti
Art. 99 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 100 Tredicesima mensilità.
Art. 101 Integrazioni alla
disciplina sul Fondo dell’area dei professionisti
CAPO II trattamento economico per
l’area medica
Art. 102 Premessa al presente capo.
Art. 103 Struttura della
retribuzione dei medici
Art. 104 Incrementi dello
stipendio tabellare dei medici
Art. 105. Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 106 Tredicesima mensilità.
Art. 107 Integrazioni alla
disciplina sul Fondo dell’area medica.
TITOLO XI disposizioni finali
della parte seconda
Art. 108 Conferma di discipline
precedenti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .13.
Dichiarazione congiunta n. 14.
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente
all'Area VI della dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del
contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza,
dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed
enti pubblici non economici. L’ambito contrattuale comprende anche,
secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i
professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono
collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in
apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, sono riportati come D. Lgs. n. 165 del 2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere
integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima
contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la
parte seconda - identificata come “sezione separata” ai sensi
dell’art. 3, comma 1 del CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le
disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici
non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente
indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici
non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella
parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni
speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il
personale dell’area medica.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005, per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2003, per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente
contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma
2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale
cui si applica il presente CCNL è corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità, le parti stipulano
apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
ruoli e responsabilità degli enti o agenzie e delle organizzazioni
sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare
l’interesse ad incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività
e l’economicità dei servizi erogati alla collettività con l’interesse
a valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella gestione
dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti e
agenzie, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
crescita professionale dei dirigenti.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di
un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti
collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali,
improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato
alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena
collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra
Governo e parti sociali.
3. Il sistema di
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione
collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente o agenzia,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione,
consultazione ed informazione, nonché altri istituti di
partecipazione;
d) interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello nazionale in
ciascuno degli enti o agenzie dell’Area, nel rispetto dei tempi
previsti, sulle seguenti materie:
A) individuazione
delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati
dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali
per:
a) la verifica della
sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse
finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;
b) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai
risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla
realizzazione di specifici progetti;
c) le modalità di
determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati
e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di
specifici progetti;
C) attuazione delle
pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni
derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche
e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per
la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle
lettere C), D), E) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato
di ulteriori trenta giorni.
3. I contratti
collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei
bilanci dei singoli enti o agenzie. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve
le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. L’individuazione
e l’utilizzo delle risorse ai sensi dell’art. 4 sono determinate in
sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente o agenzia provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 13,
comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai
sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo quanto
previsto dall’art. 2 del d. lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
è inviata al predetto organismo competente per il controllo entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata dall’apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. Il predetto organismo si pronuncia
entro quindici giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente, l’ipotesi
di contratto collettivo integrativo viene sottoscritta. Per la parte
pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione
trattante. In caso di rilievi da parte dell’organismo competente per
il controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascun ente o agenzia, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
6. Gli enti o agenzie sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
1. L’ente o agenzia - allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle
relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i
soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2 sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, sia di prima che di
seconda fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente
contratto.
2. Nelle materie per
le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui
l’informazione è preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più
compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri
generali inerenti le seguenti materie:
a) materie per le
quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione;
b) gestione delle
iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
c) conferimento,
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative
procedure;
d) implicazioni
derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni
all’ente o agenzia.
1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle
seguenti materie:
a) graduazione delle
posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b) sistemi di
valutazione dell’attività dei dirigenti;
c) tutela in materia
di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni,
requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione
può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art.
13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal
ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6, comma 2; essa si
svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla
richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede
e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici
giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della
concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso
infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
1. La consultazione
dei soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2, prima
dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente:
a)
sull’organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa
quella dipartimentale e distrettuale, nonché sulla consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) nei casi di cui
all’art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del
dirigente alle attività dell’ente o agenzia, è prevista la possibilità
di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni degli stessi
enti o agenzie e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero
osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
processi di riorganizzazione degli stessi enti o agenzie nonché
concernenti l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività
di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per le pari
opportunità e quello per il mobbing per quanto di loro competenza,
hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che l’ente o agenzia è tenuto a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
2. Presso ciascun ente o agenzia possono altresì essere costituiti
appositi comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di
acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in
materia di formazione e di aggiornamento professionale per la
realizzazione delle finalità di cui all’art. 32.
1. Al fine di
consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso ciascun
ente o agenzia, il comitato per le pari opportunità con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all'art. 1 della predetta legge.
Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell’ente o agenzia. Il presidente del
comitato è designato dall’ente o agenzia ed il vicepresidente, dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è
previsto un componente supplente.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati
relativi alle materie di propria competenza, che l’ente o agenzia è
tenuta a fornire;
b) formulazione di
proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c) promozione di
iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d) analisi dei
percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia
negli enti o agenzie.
3. Nell'ambito dei
vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle
materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal comitato pari
opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale
delle lavoratrici:
- percorsi di
formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità
in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare
riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica
amministrazione;
- azioni positive,
con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni
più qualificate;
- iniziative volte
a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
- processi di
mobilità.
4. L’ente o agenzia
assicura l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti
idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione
dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a
svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, a cui
deve essere data la massima pubblicità.
5. Il comitato per le pari opportunità rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
6. Negli enti o
agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al presente articolo
è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto.
1. Il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da
altri dipendenti - nei confronti di un dirigente è caratterizzato da
una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti
nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del dirigente stesso nell’ambito
dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose per la salute fisica e mentale del dirigente interessato e,
più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di
lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 9
è, pertanto, istituito presso ciascun ente o agenzia, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, un comitato
paritetico con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati
relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla
verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal comitato sono presentate all’ente o
agenzia per i conseguenti adempimenti, tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al
comma 3, il comitato valuta l’opportunità di attuare, nell’ambito dei
piani generali per la formazione, previsti dall’art. 32, idonei
interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono
essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la
coesione e la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo.
6. Il comitato è
costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell’ente o agenzia. Il presidente del comitato è
designato dall’ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del
comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le
pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo
di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. L’ente o agenzia favorisce l’operatività del comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In
particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la
durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del comitato possono essere rinnovati
nell’incarico per un solo mandato.
1. I soggetti
sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per
l’area della dirigenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n.
165/2001, dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa
area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 dello stesso decreto
legislativo.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla
costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei
dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Fino alla
costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo
monte-ore dei permessi sindacali di ente o agenzia previsto dal
relativo CCNQ nel tempo vigente, compete solo ai seguenti dirigenti
sindacali:
- componenti delle
RSA, costituite ai sensi del comma 1;
- componenti delle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale.
4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative, non collocati in distacco o in aspettativa, qualora
non coincidenti con alcuno dei soggetti di cui al comma 3, competono i
soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai fini della ripartizione del monte permessi, il grado di
rappresentatività, delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative, per la sottoscrizione del presente CCNL, è accertata, in
ciascun ente o agenzia, sulla base del solo dato associativo, espresso
dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il
versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito dello stesso ente o agenzia.
6. Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre
prerogative sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto
2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare, si
richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998, relativo alle
modalità di accredito dei soggetti sindacali presso gli enti o
agenzie.
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun
ente o agenzia individua i dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
2. Per le
organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all’art. 12, comma 2, la delegazione, a livello
nazionale di ente o agenzia, è così composta:
- da componenti
delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12,
comma 1;
- da rappresentanti
di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui
all'art. 12, non può essere titolare di relazioni sindacali, quale
parte della delegazione di parte pubblica, in nome dell’ente o
agenzia, per l’area della dirigenza.
4. Gli enti o agenzie possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di
una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente o agenzia a
cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all’ente o agenzia di appartenenza e all’organizzazione sindacale
interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli enti o agenzie
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalità concordate con gli enti o agenzie medesimi.
5. Gli enti o agenzie sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
1. In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30
giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art.
47 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Per le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti
collettivi integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono
analogamente, secondo le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2.
L’eventuale accordo stipulato con le procedure previste dal presente
CCNL sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza
del contratto integrativo.
1. Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato
alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’ente o agenzia si
costituisce mediante contratto individuale, che ne regola il contenuto
in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione
Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta.
In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il
rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio
del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il
trattamento economico fondamentale;
c) la durata del
periodo di prova;
d) la sede di prima
destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto
concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi
termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione
del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’ente o agenzia, prima di procedere all’assunzione, invita
l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino
a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente l’interessato è
tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’
art. 18, comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In
caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione
di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il nuovo ente o
agenzia. Scaduto il termine sopra indicato, l’ente o agenzia comunica
all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica
di dirigente, per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono
essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dirigente in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a
quello previsto dall’art. 23, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’ente o agenzia deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all’ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla
stessa o da altro ente o agenzia dell’Area VI ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso
di recesso o mancato superamento della prova, rientra, a domanda,
nell’ente o agenzia di appartenenza. Lo stesso diritto viene
riconosciuto al dirigente di un ente o agenzia dell’Area VI assunto, a
seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una
amministrazione di altre aree dirigenziali per l’effettuazione del
relativo periodo di prova.
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente o agenzia di
appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio
ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle
esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento
dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente
deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze
eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico
sacrificato alle necessità del servizio.
1. Tutti i dirigenti, appartenenti alla dotazione organica
dell’ente o agenzia e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un
incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’ente o
agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del
2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico e
gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani
ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali
avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1 del d.
lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri
generali:
a) natura e
caratteristiche degli obiettivi prefissati;
b) attitudini e
capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli organi di
vertice;
c) rotazione degli
incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più
efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai
mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti.
3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il
dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e
dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.
4. Al provvedimento
di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il
quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs.
165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il
corrispondente trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è
correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre
anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19,
comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal
decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo
per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito
all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d.
lgs. n. 165 del 2001.
7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle
ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed
alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali,
nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto
dell’informazione preventiva di cui all’art. 6. Nell’affidamento degli
incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui
al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei
dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale
complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento
di precedenti incarichi conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia.
9. Gli enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il
tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di
assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la
continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi
costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità degli stessi
enti o agenzie.
10. Ciascun ente o
agenzia deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo
aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio
del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di
incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del
livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria
del loro rapporto di lavoro.
2. Gli enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto
stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono -
privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati
oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai
dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi
da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei
dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono
valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in
attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli
enti o agenzie per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo
di direzione politica.
4. La valutazione
avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali
della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti
interessati. Gli enti o agenzie tengono conto degli esiti della
valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero
dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Gli enti o agenzie adottano preventivamente i
criteri generali che informano i sistemi di valutazione della
prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei
relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di
informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i
soggetti di cui all’art. 13, comma 2.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi:
- motivazione della
valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità
dei criteri usati e dei risultati;
- diretta
conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore;
- partecipazione al
procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte
dello stesso dirigente, di informazioni (nella forma, ad esempio, di
relazioni o rapporti sulla gestione) sull’attività svolta e sulla
corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati;
- contraddittorio
in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e
congrui;
- previsione della
prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999,
così come recepito nei rispettivi ordinamenti.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, gli enti o agenzie
dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione
tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse
umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione
dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie
finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta, in relazione allo
stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi assegnati e
all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle
risorse assegnate.
8. Qualora, nel corso dell’anno di valutazione, al dirigente sia
stato conferito un diverso incarico, la valutazione dei risultati
riguarda l’attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
10. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a
servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità
amministrativa.
11. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza,
dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di
responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
12. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad
iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio
grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale.
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica
amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che
alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di
anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 1.
3. Qualora, presso l’ente o agenzia ovvero presso la struttura cui
il dirigente è preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli
su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32
giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti di cui al comma 2
assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono
comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
4. Al dirigente sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai
sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività
nazionali e la ricorrenza del santo patrono della località in cui il
dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se
coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né
a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di
coincidenza della ricorrenza del santo patrono con una festività
nazionale.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio
la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi
dell’ art. 25 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica
responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie
ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,
coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la
continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste
necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione
per la durata del medesimo viaggio, applicando quanto previsto
dall’art. 66, comma 2; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono
sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano
luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare
tempestivamente l’ente o agenzia, producendo la relativa
documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e
non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla
corresponsione del pagamento sostitutivo.
1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio
non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli viene
corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
dei suindicati diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo
verificatesi nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al
dirigente che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dello
stesso, può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale
non è dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo
abbia richiesto, l’ente o agenzia ha facoltà di procedere, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle
sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai
commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente o agenzia può
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei
malati di Tbc.
6. Il trattamento
economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del
posto di cui al comma 1 è il seguente:
a) retribuzione
intera, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della
retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui
l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
8. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in
particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura
di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla
produzione della certificazione eventualmente necessaria.
9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è
tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all’ente o agenzia, ai
fini della rivalsa da parte di questi ultimi verso il terzo
responsabile, per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6 e agli oneri
riflessi relativi.
10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed
altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico
legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione
da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett. a). La
certificazione, relativa sia alla gravità della patologia che al
carattere invalidante della necessaria terapia, è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica.
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile. La retribuzione di risultato compete
nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a
tal fine.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica. La
retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività
svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui
all’art. 23, commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo
stesso art. 23, comma 3. Nel caso in cui l'ente o agenzia decida di
non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non
spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni
vigenti e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente
recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge
27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20
aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27
a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461,
nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove,
ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa
entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di
primo grado, o del convivente purché la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in
ragione di giorni tre consecutivi per evento;
- particolari
motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre
giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza, al dirigente spetta
l'intera retribuzione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53
del 2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche
disposizioni di legge. Tra queste ultime, assumono maggior rilievo
l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art.
13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6
marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente permessi per donatori
di sangue e per i donatori di midollo osseo.
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151
del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternità
o paternità, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n.
151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di
cui all’art. 28 del citato decreto legislativo (congedo di paternità),
spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di
posizione, nonchè quella di risultato nella misura in cui l’attività
svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di
maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto.
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32,
comma 1, del d. lgs. n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, compresa
la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, nella misura
in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e
fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art.
47 del d. lgs. n. 151 del 2001 (congedo per la malattia del figlio),
alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono
riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di
assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa comunicazione, con l’indicazione della durata, all’ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la
comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d. lgs. n. 151 del
2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi
dopo il parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la
salute della lavoratrice madre, l’ente o agenzia provvede, con il
consenso dell’interessata, al temporaneo conferimento, nell’ambito di
quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor
aggravio psicofisico.
10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei
congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs.
n. 151/2001.
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia di cui
all’art. 23, comma 1.
3. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e
24.
4. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a)
e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi
di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
6. L’ente o agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita
il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.
Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di
propria iniziativa.
7. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui
al comma 6.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono
regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto
1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto
previsto dall’art. 19, comma 6 e dall’art. 23 bis del d.lgs. n. 165
del 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge
30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva
l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di
durata del corso o della borsa.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge
presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza
assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o
il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione
di altra Area.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che
l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3, se tra
essi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.
La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal
presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del
2001.
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4,
commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
1. Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione
disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con
anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesse ente o
agenzia, possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni
di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del
personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all’ente o agenzia di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina
dei commi 5 e 6.
5. L'ente o agenzia può non accogliere la richiesta di congedo
formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo
previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia
oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità
dei servizi.
6. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse
formativo del dirigente, l’ente o agenzia può differire la fruizione
del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione
dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3.
7. Al dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l'art.
5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 23.
1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici
ed attività lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di
università ed istituti di alta formazione mirati all’insegnamento di
materie connesse con le problematiche dell’ente o agenzia e della
contrattazione, ai dirigenti possono essere conferiti incarichi di
didattica integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a
seconda dell’impegno richiesto, potranno essere collocati in
aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli
obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro o
dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio
dirigenziale generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.
1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica
amministrazione rivolti verso obiettivi di modernizzazione e di
miglioramento dell’efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la
formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per il settore pubblico. Con riferimento alla
risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la
criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli
obiettivi predetti.
2. In relazione alle
premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dagli enti ed agenzie come
metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale,
tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidamento di una cultura di gestione orientata al risultato,
all'innovazione ed al servizio ai cittadini. Le iniziative di
formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in
distacco sindacale. Tali iniziative sono svolte con continuità
prevedendo adeguati investimenti finanziari e garantendo, in ogni
caso, la misura minima, pari all’1% del corrispondente monte-salari
della dirigenza, in coerenza con le direttive generali previste dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli interventi formativi, secondo le specifiche finalità, hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi
evolutivi, di consolidamento, di mobilità o di ordinaria rotazione,
sia contenuti di formazione orientata allo sviluppo, per sostenere
l’inserimento in funzioni di maggiore criticità emergenti nei processi
di cambiamento.
4. L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono
l’elemento caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da
consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle
esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento
culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in
particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio
cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle
responsabilità attribuitegli ed ai processi interni di sviluppo
organizzativo, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Le attività di formazione di cui al presente articolo possono
concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dirigente, documentato attraverso
l’attribuzione di un apposito attestato rilasciato dai soggetti che
l’hanno attuata.
6. Ciascun ente o agenzia, nell’ambito della propria autonomia di
bilancio e delle specifiche sfere di autonomia e di flessibilità
organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei
dirigenti, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo
organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive
governative in materia di formazione, con particolare riferimento alla
direttiva n. 14 del 1995, nonché delle eventuali risorse aggiuntive
dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione del 22/12/1998.
7. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun
ente o agenzia in conformità alle proprie linee strategiche e di
sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o
d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con
università, soggetti pubblici (quali la scuola superiore della
pubblica amministrazione, la scuola superiore dell’economia e finanze
ecc.) o società private specializzate nel settore. Le attività
formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità
innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di
miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini
di dinamismo e competitività. Nella formazione al ruolo e nella
formazione orientata allo sviluppo, gli enti o agenzie favoriscono
l’utilizzo delle più avanzate metodologie di formazione e tecniche
didattiche. A tal fine, sono privilegiati, oltre ai più tradizionali
metodi espositivi, metodologie orientate al coinvolgimento ed alla
partecipazione attiva dei dirigenti.
8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall’ente o agenzia con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'ente o
agenzia, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che
siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che
precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un periodo di
aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima
di tre mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora l’ente o agenzia riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi
del comma 9 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può
concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.
1. Al dirigente può essere conferito un incarico presso altre
pubbliche amministrazioni, previo collocamento in comando, fuori ruolo
o altro analogo provvedimento, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
2. Il dirigente può essere collocato in comando presso altra
amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio
o quando sia necessaria una particolare competenza. Il comando è
disposto con il consenso dell’interessato e con le procedure previste
dai rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.
3. Il posto del dirigente comandato, presso l’ente o agenzia di
appartenenza, non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra
forma di mobilità. Le posizioni dirigenziali vacanti, presso gli enti
o agenzie di destinazione, temporaneamente ricoperte dal dirigente
comandato, sono considerate disponibili sia ai fini concorsuali che
dei trasferimenti per mobilità.
4. Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere, in
relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio
diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di
cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora
l’incarico non venga rinnovato, il dirigente rientra all’ente o
agenzia di appartenenza.
5. Il trattamento economico è a carico dell’amministrazione di
destinazione salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme
di legge.
6. Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli
effetti della maturazione dell’anzianità di servizio, del trattamento
di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
7. Le disposizioni dei presenti commi si applicano anche agli
analoghi provvedimenti, comunque denominati, che assolvano alle
medesime finalità di cui al comma 1.
8. Resta confermata, in quanto applicabile agli enti o agenzie
destinatarie del presente CCNL, la disciplina legislativa del
collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a particolari
esigenze dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di
compiti che non rientrano nelle attività istituzionali della stessa.
9. Ferma restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n.
165 del 2001 ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia
disposta l’assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico
presso organismi pubblici operanti in sede internazionale, al
dirigente stesso, nella definizione del trattamento economico
spettante, può essere assicurato oltre al trattamento economico
fondamentale, comprensivo della retribuzione di posizione parte fissa,
anche una quota della retribuzione di posizione di parte variabile
nella misura definita sulla base dei criteri stabiliti in
contrattazione integrativa in relazione alla disponibilità del fondo.
10. Per i dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere
disposta nel contratto individuale, nel rispetto dei principi e
criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al comma 9.
1. Per il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle
procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n.
165 del 2001.
2. Laddove il
dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico
disponibile nell’ambito del proprio ente o agenzia e quest’ultimo
l’abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell’incarico
ricoperto, il dirigente stesso ha la facoltà di transitare, con le
procedure di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, ad altra
pubblica amministrazione. Il consenso dell’ente o agenzia di
appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
1. In relazione a
quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, tra gli enti
o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL,
possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei
dirigenti, al fine di:
- prevenire la
dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo detta
dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o
la dichiarazione di messa in disponibilità.
2. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui al comma
1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera
raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità, eventualmente avviati
dagli enti o agenzie nei confronti di propri dirigenti, sono sospesi
per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta
comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione
definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità da parte dell'ente o agenzia.
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al
comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti
individuati da ciascun ente o agenzia. La delegazione di parte
sindacale di ciascun ente o agenzia è composta dalle organizzazioni
sindacali individuate dall'art. 13, comma 2, secondo alinea.
5. Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi
precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le seguenti
indicazioni minime:
a) gli enti o agenzie
cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla
mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già
dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi
comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie
di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;
d) il termine di
scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di
pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere
prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni
interessate.
6. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve
essere affissa negli enti o agenzie cedenti e nelle amministrazioni
riceventi, in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del
potere di rappresentanza di ciascun ente o agenzia interessata e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al
controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 47,
comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria
adesione, mediante comunicazione scritta all’ente o agenzia di
appartenenza ed all’amministrazione di destinazione, entro quindici
giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e),
unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
9. Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di
destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una
valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di
servizio presentato da ciascun candidato, in relazione al posto da
ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri previsti dall’art. 19,
comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in possesso
dei requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.
10. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la
continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la
posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni
nell’ente o agenzia di appartenenza, se più favorevole.
11. Gli enti o agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità
possono avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi
dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 35 e in
relazione a quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 33,
allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati
in eccedenza ad altri enti ed agenzie dell’Area VI e di evitare il
collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l’ente o agenzia
interessato comunica a tutte gli enti e agenzie dell’Area VI, compresi
quelli che hanno articolazioni territoriali, l’elenco dei dirigenti in
eccedenza, richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in
tutto o in parte, di tali dirigenti.
2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di
accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
3. Gli enti o agenzie dell’area VI comunicano, entro il termine di
30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti
vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto
dei dirigenti in eccedenza. Gli enti e le amministrazioni di altre
aree dirigenziali, qualora interessati, seguono le medesime procedure.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza
che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni
successivi alla richiesta.
5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
stesso posto, l’ente o agenzia di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
- dirigenti
portatori di handicap;
- situazione di
famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se
il dirigente sia unico titolare di reddito;
- maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari
condizioni di salute del dirigente, dei familiari e del convivente
stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
- presenza in
famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei
criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa nazionale di ente o agenzia.
1. Salvo il caso
della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del
rapporto di lavoro prevista all’art. 38, comma 1 e del recesso per
giusta causa, nei casi previsti dal presente contratto per la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
a) 8 mesi per
dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15
giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di
altri 4 mesi di preavviso; a tal fine viene trascurata la frazione di
anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la
frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di
dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad
un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte
un'indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso, calcolata con le modalità di cui al
comma 9. L’ente o agenzia ha diritto di trattenere, su quanto
eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del
credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione
delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l’ente o agenzia corrisponde
agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice Civile nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta la retribuzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e
d).
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per
causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24, ha luogo:
a) al compimento del
limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di
servizio previsti dalle norme di legge applicabili nell'ente o
agenzia;
b) per dimissioni del
dirigente;
c) per recesso
dell'amministrazione;
d) per decesso del
dirigente.
e) per risoluzione
consensuale;
f) per perdita della
cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si
presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo
di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione
del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'ente o agenzia.
Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite
massimo di età, l'ente o agenzia risolve il rapporto senza preavviso,
salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre
tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di dimissioni del dirigente, questi deve darne
comunicazione scritta all'ente o agenzia rispettando i termini di
preavviso.
1. L’ente o agenzia ovvero il dirigente possono proporre all’altra
parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina
delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare
un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità
dei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un
massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di
posizione in godimento.
3. I criteri generali
relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti
in relazione alle esigenze dell’ente o agenzia per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione,
sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 7.
4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può
essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di
funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la
risoluzione consensuale. Ai fini del presente comma, si considerano
“posti di funzione equivalenti” anche posti non coincidenti con quello
per il quale si è verificata la risoluzione, purché complessivamente
sia assicurato un risparmio pari agli importi erogati a titolo di
indennità.
5. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai
fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati
dalle disposizioni di legge in vigore.
1. Nel caso di recesso dell’ente o agenzia, quest’ultimo deve
comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente
i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di
preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del Codice
Civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’ente o agenzia
fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di
gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il
recesso, l’ente o agenzia contesta per iscritto l’addebito, convocando
l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal
ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il
dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua
fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente o agenzia, in concomitanza
con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell’anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il
dirigente può attivare le procedure disciplinate dall’art. 43, salvo
il caso di cui al comma 5.
5. La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i
sistemi di valutazione di cui all’art. 21, costituisce giusta causa di
recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della
responsabilità fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. n. 165 del
2001.
7. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e
gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si
applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi
compresa quella di cui all’art. 35.
8. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di
verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche
legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del
2001 ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di
conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe,
modifiche o integrazioni.
2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del
2001 non riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria
ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta
tra quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia
ad un arbitro unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
proroghe, modifiche o integrazioni.
1. Avverso gli atti
applicativi di cui all’art. 41, commi 1 e 2, il dirigente, ove non
ritenga giustificata la motivazione fornita dall'ente o agenzia o nel
caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente
alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di
conciliazione ed arbitrato previste dal contratto collettivo nazionale
quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il
23/1/2001 e successive proroghe, modifiche e integrazioni, nel
rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli
artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del
presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'ente o
agenzia assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso,
dispone a carico dell'ente o agenzia una indennità supplementare
determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un
massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità
supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età
del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
- 7 mensilità in
corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in
corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in
corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in
corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in
corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in
corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la
retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione
di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può
successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento
del ricorso, l'ente o agenzia non può assumere altro dirigente nel
posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai
sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto
ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è
correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con
decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad
altro ente o agenzia dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla
osta dell’ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di preavviso.
Qualora si realizzi il trasferimento ad altro ente o agenzia, il
dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al
solo periodo non lavorato.
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza
è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro e,
in particolare:
a) se è dovuto a
ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la
diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato,
senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti
dall'art. 2110 del Codice Civile e come regolamentati dagli articoli
23, 26 e 29.
2. In tutti i casi di
licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera
a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio, con privazione
della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva
alle medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa
verifica della sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero
dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli interessi
pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale
dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla
legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni,
all’art. 15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e
316 bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto
stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3,
comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di
cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata
legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41.
6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in
servizio, fatta salva la possibilità per l’ente o agenzia di recedere
secondo quanto previsto dall’art. 41.
7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è
corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare,
nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale
di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”,
“non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse
rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di
posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica
quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i
presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche
quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate
dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal
D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso
di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o
di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli
incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di
sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto
all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a
quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art.
653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere
attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41. E’ fatto
salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ente o agenzia si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di
accoglimento, il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui,
ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto
delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza
limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui
all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di
assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente
posto nella dotazione organica dell'ente o agenzia ed al mantenimento
del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del
richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di
trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.
1. Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione
di cui al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE.
Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento
economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai
sensi degli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del
principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e
3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come
parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli
istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i
dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24,
comma 2, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo
biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione
dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui
onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e di
seconda fascia si compone delle seguenti voci:
a) stipendio
tabellare;
b) retribuzione
individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad
personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti
contratti collettivi nazionali;
c) retribuzione di
posizione parte fissa;
d) retribuzione di
posizione parte variabile;
e) retribuzione di
risultato.
2. Il trattamento
economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e
gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si
compone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare,
retribuzione di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di
anzianità.
2. Lo stipendio
tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL
del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva
del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da
corrispondere per 13 mensilità:
- dal 01/01/2002 di
€ 102,00;
- dal 01/01/2003 di
€ 108,00.
3. A seguito
dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo
a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato
nella misura annua lorda di € 48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48, comma 3, la retribuzione
di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3,
lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella
misura annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli
incrementi previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001
(biennio economico 2000-2001), è rideterminata negli importi annui
lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di
seguito indicati:
- dal 01/01/2002 in
€ 26.278,69;
- dal 01/01/2003 in
€ 30.022,69.
5. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella
misura in godimento di ciascun dirigente.
6. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi
in godimento dai dirigenti in servizio, nonché l’indennità di cui alla
legge n. 334/1997.
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 50 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale
e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici
economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art.
2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei
contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al
conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata
la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
1. Presso ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la
retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei
dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate
al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi
nazionali, con le modalità ivi previste.
3. Per ciascun
esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come
segue:
a) i compensi
derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del
d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2;
b) l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio;
c) eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449
del 1997;
d) limitatamente alle
agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c),
del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della gestione;
e) altre eventuali
risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad
esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti
cui si applica tale disciplina.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle
retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per
l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai
dirigenti di prima fascia:
- 1,63% a decorrere
dal 01/01/2002;
- ulteriore 2,33% a
decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte
fissa di cui all’art. 50, comma 4.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, le
amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale
dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del
1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle
funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato.
1. Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia
si compone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare,
retribuzione di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di
anzianità.
2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile
2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per
13 mensilità:
- dal 01/01/2002 di
€ 86,00;
- dal 01/01/2003 di
€ 79,00.
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio
tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal
1/1/2003 è rideterminato nella misura annua lorda di € 38.296,98 per
13 mensilità.
4. Per i dirigenti di
seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001
(biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli
importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle
scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2002 in
€ 9.143,77;
- dal 01/01/2003 in
€ 10.339,77.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli
eventuali assegni ad personam di cui all’art. 49, comma 1, lett. b),
ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene
ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo
in godimento dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore del CCNL
del 5 aprile 2001.
7. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,
ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di
dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 53 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale
e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella
prevista dall’art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al
recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al
conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata
la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
1. Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art.
59, la retribuzione di posizione è definita, presso ogni ente o
agenzia, al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
2. Gli enti o agenzie determinano la graduazione delle funzioni
dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione,
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono
graduate tenendo conto di criteri generali connessi alle dimensioni
della struttura, alla collocazione ed alla tipologia della posizione
nell’organizzazione dell’ente o agenzia, alla complessità
organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione ed al
rischio gestionale assunto.
3. I criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di
concertazione ai sensi dell’art. 7.
4. In base alle risultanze della graduazione gli
enti o agenzie attribuiscono un valore economico ad ogni posizione
dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo degli enti o agenzie
medesimi, tenendo comunque conto di quanto previsto dall’art. 56.
1. Gli enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre
fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle
funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i
criteri di cui all’art. 55.
2. In ciascun ente o
agenzia l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di
posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la
retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore a 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione
della o delle posizioni di fascia intermedia deve essere collocata in
modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di
cui alla lettera a).
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un
minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art.
53, comma 4 ad un massimo complessivo di € 43.909,47.
1. Ai dirigenti di
seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete,
limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per
i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 50, fermo restando
quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
1. Al fine di sviluppare, all’interno degli enti o agenzie,
l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della
quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento
della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda
fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art.
59, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle
disponibilità.
2. Le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non
sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno
successivo.
3. Gli enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e
per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti
di seconda fascia. Nella definizione dei criteri, gli enti o agenzie
devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata
solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli
obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma
1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di
cui all’art. 21.
4. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui
al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20%
del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei
limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti
dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività.
1. Presso ciascun ente o agenzia, è confermato il fondo per la
retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate
al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi
nazionali, con le modalità ivi previste.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua, altresì, ad
essere alimentato, sia per gli enti pubblici che per le agenzie
fiscali, come segue:
a) i compensi
derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del
d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2;
b) l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio;
c) eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449
del 1997;
d) ulteriori risorse
derivanti da maggiori entrate od economie di gestione,
subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità;
e) limitatamente agli
enti pubblici non economici, eventuali risorse di cui all’art. 3,
comma 2 del CCNL relativo all’Area I, biennio economico 2000-2001,
sottoscritto il 5/4/2001;
f) limitatamente
alle agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera
c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della gestione;
g) altre eventuali
risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad
esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti
cui si applica tale disciplina.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle
retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per
l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio, è accantonato, per
ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo.
5. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente
articolo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai
dirigenti di seconda fascia:
- 1,18% a decorrere
dal 01/01/2002;
- ulteriore 2,04% a
decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui
all’art. 53, comma 4 e, per la parte residuale, al finanziamento della
retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e le
modalità di cui agli artt. 55 e 56.
7. Per le agenzie
fiscali, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,55% a decorrere
dal 01/01/2002;
- ulteriore 1,82% a
decorrere dal 01/01/2003.
8. Le risorse di cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art.
53, comma 4.
9. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi
e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, gli enti o
agenzie, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle
funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato.
10. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse
che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per
la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
CAPO IV
clausole speciali di parte economica
1. In caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico
al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165
del 2001 e dall’art. 63, viene corrisposto il trattamento economico in
godimento in relazione all’attività svolta.
2. Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del
d. lgs. n. 165 del 2001, collocato quale componente del Comitato dei
Garanti in posizione di fuori ruolo, mantiene per la durata del
mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti
ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli
enti o agenzie presso cui prestano servizio o su designazione degli
stessi, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli
artt. 52 e 59, per essere destinati al trattamento economico
accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del
2001.
2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei
dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di
risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione
dell’impegno richiesto. Tale quota viene definita, in sede di
contrattazione integrativa, in una misura ricompresa tra il 50% e il
66% dell’importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico
dell’ente o agenzia.
3. Gli enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente
articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di
garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche
professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli
incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4. L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve
essere improntata ai seguenti criteri:
- competenze e
capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e
caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da
realizzare;
- correlazione con
la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui
all’art. 20.
5. L’ente o agenzia, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi,
verifica che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite
con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20, anche al fine di
non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia
forniscono alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6,
l’elenco degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del
dirigente titolare dell’incarico, assente con diritto alla
conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere affidata
ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un
incarico ad interim.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a
percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i
periodi di sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione
di risultato, di un ulteriore importo la cui misura può variare dal
15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione
prevista per l’incarico del dirigente sostituito.
4. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di
cui al comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e
grado di conseguimento degli obiettivi.
1. Gli enti o agenzie che, in mancanza di una espressa valutazione
negativa, alla scadenza dell’incarico non intendano riconfermare lo
stesso, conferiscono al dirigente un altro incarico di pari valore
economico.
2. In relazione al comma 1, ove non siano disponibili posizioni
dirigenziali vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il
possesso di specifici titoli di studio e professionali, l’ente o
agenzia regola gli effetti economici correlati all’attribuzione di un
eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e
termini definiti nella contrattazione integrativa, secondo le modalità
di cui all’art. 4. Tra i criteri, è prevista l’attribuzione di una
retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore
del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente
incarico.
3. La medesima
disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
graduazione.
1. L’ente o agenzia corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità
nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito
ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è
effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a) un tredicesimo
dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53 e della
retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento,
spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) al rateo della
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) al rateo del
maturato economico, ove spettante.
3. La tredicesima
mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno
o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la
tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed
è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2
spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi
trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo
ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a
prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in
luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta.
2. Ai dirigenti di
cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave,
ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri
mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di
prima classe o equiparate;
b) il rimborso delle
spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle
spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo
nei casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
3. Il dirigente
inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto.
4. Per le trasferte
di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del
1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di €
30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per
le trasferte fino a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore,
compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta
continuativa nella medesima località, di durata non inferiore a trenta
giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella
ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
5. Il dirigente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
6. Gli enti o agenzie stabiliscono, con gli atti previsti dai
rispetti ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative e previa informazione preventiva ai soggetti sindacali
di cui all’art. 13, comma 2, la disciplina della trasferta per gli
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la
documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali, con particolare riferimento all’uso dei taxi e degli
altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in
sede in presenza di particolari esigenze di servizio, i limiti e le
modalità attuative della disciplina dell’art. 66. Le trasferte
all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli
enti o agenzie per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa
complessiva.
1. Al dirigente
trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un
cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente
trattamento economico:
a) indennità di
trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di
viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e
masserizie;
c) rimborso
forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.;
d) indennità
chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà
per sé ed i familiari;
e) indennità di prima
sistemazione.
2. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per
l’importo dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si
continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18
novembre 2004.
3. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha,
altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione,
regolarmente registrato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nei
limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie
per tale specifica finalità.
1. E’ attivata per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i
rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di
rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei
processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo
le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente
in servizio non coperto da polizza.
3. Ciascun ente o
agenzia sceglie la società di assicurazione entro quattro mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL e - salvo quanto eventualmente
previsto dagli ordinamenti degli enti o agenzie - con apposita gara,
che prevede comunque la possibilità per il dirigente di aumentare
massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota
individuale.
4. In attesa
dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’ente o agenzia
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai
dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la
polizza assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi
sono destinati, per il solo anno di competenza, alle risorse
utilizzate per la retribuzione di risultato.
6. Ai fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente
articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero
aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa
vigente.
7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997
convertito dalla legge n. 135 del 1997.
1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli
uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua
ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le
modalità vigenti.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti
nella struttura della retribuzione di cui all’art. 49, è confermata la
voce retributiva “indennità di bilinguismo”.
3. A decorrere dall’1/1/2003, la misura economica dell’indennità di
bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per
dodici mensilità.
4. Per i dirigenti
degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è
fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro,
effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 Codice Civile e quelle speciali che regolano i diritti
di invenzione.
2.
In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell’ente o agenzia, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della definizione di speciali compensi
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e
dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per
una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della
invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata
dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi
sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento
come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e
successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati
ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi
la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli
enti o agenzie spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai
congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con
quelli previsti dai commi precedenti.
4. I gettoni di presenza non sono ricompresi nel regime di
onnicomprensività del trattamento economico previsto per i dirigenti
di cui al presente CCNL.
1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ
7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al
citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la
retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al
momento del distacco od altra di pari valenza, in caso di
individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali
successivamente al distacco.
3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato,
nella misura media prevista dal singolo ente o agenzia.
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare, si applica quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto
dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi
pensione complementari firmato l’8/5/2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del
CCNQ 29/7/1999 e si costituisce secondo le procedure previste
dall’art. 13 dello stesso CCNQ. Le parti concordano che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al
predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento
di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti
degli enti pubblici non economici.
1. La contrattazione integrativa degli enti con articolazioni
organizzative sul territorio può prevedere la corresponsione di
speciali incentivi alla mobilità territoriale, fermi restando i
trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL, alle
condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la contrattazione integrativa
può costituire uno speciale fondo per la mobilità territoriale,
utilizzando risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e
59, in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla
retribuzione di risultato; la stessa contrattazione stabilisce,
inoltre, i criteri generali di corresponsione degli incentivi da
erogare.
3. Gli incentivi di
cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti del fondo per la
mobilità territoriale di cui al comma 2. Eventuali risorse del
predetto fondo non utilizzate al termine di ciascun anno, tornano
nella disponibilità della contrattazione integrativa.
4. Il presente
articolo sostituisce l’art. 9 del CCNL dell’Area I sottoscritto il
18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato.
1. Ai dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso
organismi esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la
speciale disciplina di cui all’art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996
che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
2. In continuità con quanto previsto dall’art. 31, comma 9 del CCNL
11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti
normative, abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto
enti pubblici non economici che abbia dato il proprio assenso, il
nulla-osta dell’ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4
mesi comunicato a quest’ultimo.
3. Nei confronti dei dirigenti trasferiti d’ufficio in altra città,
resta ferma la disciplina di cui all’art. 14, comma 2 della legge n.
88/1989, che viene pertanto recepita nel presente CCNL.
4. In materia di
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di enti
associati o federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti
enti e quelli associanti o federanti, continua a trovare applicazione
la speciale disposizione di cui all’art. 46, comma 2 del CCNL
11/10/1996, che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
5. Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall’art. 48,
comma 1 del CCNL sottoscritto l’11/10/1996, con particolare
riferimento alla mensa, all’attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed
ai benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie di
cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti
delle agenzie fiscali.
1. Per la corresponsione dei buoni pasto, continua a trovare
applicazione la disciplina prevista dall’accordo per l’attribuzione di
buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle
amministrazioni del comparto ministeri, sottoscritto l’8/4/1997, la
quale viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro
si applica ai professionisti degli enti pubblici non economici con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui
all’art. 3, comma 1 del CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i
precedenti CCNL, i professionisti destinatari della presente Sezione
includono il personale dell’area dei professionisti ed il personale
dell’area medica, secondo le indicazioni di cui all’art. 51 del CCNL
sottoscritto il 11/10/1996.
2. L’espressione “professionista/i”, salvo diversa previsione,
designa d’ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del
contratto, il personale dipendente di cui al comma 1. Le espressioni
“personale dell’area dei professionisti” e “personale dell’area
medica”, salvo diversa previsione, designano invece le più specifiche
tipologie professionali destinatarie della presente Sezione.
3. I professionisti
destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza,
una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli
enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di
"professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari
responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare
interesse sotto il profilo contrattuale.
4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di
contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale
distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una
distinta disciplina contrattuale.
5. La particolare
natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che
caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano
l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano
attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la
rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della
correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso
l'attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza.
6. L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto
questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle
normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio
delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma
di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione
delle conseguenti responsabilità.
7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai
rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per
ciascun professionista.
8. Ciò posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti,
fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un
contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.
9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle
parti, la necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso
rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si
armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le
dinamiche organizzative che le sottendono.
10. Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi
livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di
obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la
migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è
finalizzata.
1. La peculiare
posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza,
evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea
l'esigenza, nell’ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le
organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative
professionali, il concorso responsabile e consapevole dei
professionisti alla realizzazione degli obiettivi degli enti per il
miglioramento dell'attività istituzionale, sotto i profili del
potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei
livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce
l’esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche
nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono
sull'identificazione degli obiettivi da perseguire.
2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche
nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali,
espressione dei diritti di informazione, di consultazione, di
concertazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni
sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali, ferma restando la sua
unicità per tutto il personale destinatario del presente CCNL, mira ad
assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto
unitario dell'ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e
criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva
dell'azione amministrativa. A tal fine, il sistema garantisce ai
soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
un'adeguata presenza nei momenti più significativi della vita
istituzionale.
3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, la
contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 4, fermi
restando i tempi e le procedure di cui all’art. 5, disciplina in
apposita separata Sezione le materie riguardanti i professionisti
previste nella presente Sezione del CCNL.
4. In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunità
di cui all’art. 10, il comitato per il mobbing di cui all’art. 11
nonché gli altri organismi istituiti nell’ambito delle altre forme di
partecipazione di cui all’art. 9 sono unici per tutti i destinatari
del presente CCNL. Nell’ambito degli stessi, sono affrontate le
problematiche concernenti i dirigenti ed i professionisti.
5. Per quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa,
informazione e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt.
80, 81 e 82.
6. Per tutto quanto
non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni del
titolo II.
1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente
Sezione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 4 si svolge sui
criteri generali per:
a) la ripartizione
del fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 fra le
varie finalità di utilizzo;
b) la ripartizione
del fondo dell’area medica di cui all’art. 107 fra le varie finalità
di utilizzo;
c) l’attribuzione dei
compensi di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2 e b3 del
CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 101,
comma 3;
d) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale
dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 91, commi 1 e 2 del
CCNL 11/10/1996 e dell’art. 19, comma 11 del CCNL 10/7/1997;
e) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale
dell’area medica, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
f) la definizione
delle forme e modalità per l’esercizio dell’attività
libero-professionale del personale dell’area medica prevista dall’art.
8 del CCNL del 14/4/1997 relativo all’accordo attuativo dell’art. 94
del CCNL dell’11/10/1996, nonché per la definizione delle ulteriori
iniziative e degli interventi, correlati ad incentivazioni economiche,
per valorizzare le prestazioni professionali dello stesso personale;
g) la destinazione
delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art. 1 commi 4 e 5
del CCNL dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione
dell’art. 43 della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle
prestazioni del personale dell’area dei professionisti incaricati
dello svolgimento delle specifiche attività, ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo;
h) la destinazione
delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art. 2 commi 4 e 5
del CCNL dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione
dell’art. 43 della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle
prestazioni del personale dell’area medica incaricato dello
svolgimento delle specifiche attività, ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo;
i) la rivalutazione
degli importi dell’indennità di specificità medica e della componente
fissa della retribuzione di posizione dei medici ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del CCNL dell’8/1/2003;
j) la rivalutazione
degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale
dell’area medica ai sensi dell’art. 3, comma 4 del CCNL dell’8/1/2003;
k) la
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei fondi dell’area dei
professionisti e dell’area medica dell’Ente Croce Rossa Italiana, ai
sensi dell’art. 5 del CCNL dell’8/1/2003;
l) la destinazione
al finanziamento del fondo dell’area dei professionisti di cui
all’art. 101 degli introiti e dei risparmi di cui all’art. 6, comma 2
del CCNL dell’8/1/2003;
m) l’assunzione degli
oneri connessi alla copertura assicurativa della responsabilità civile
del personale dell’area dei professionisti e dell’area medica esposto
ai relativi rischi, ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 91;
n) gli indirizzi
generali relativi all’attività di formazione e aggiornamento
professionale dei professionisti destinatari della presente Sezione,
in linea con i processi di innovazione;
o) le implicazioni
derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche
e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione
e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei professionisti destinatari della
presente Sezione;
p) la disciplina
della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai
professionisti destinatari della presente Sezione, ai sensi dell’art.
27 del CCNL 14/2/2001;
q) la disciplina per
la organizzazione dei turni, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 14/2/2001.
2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, le parti riassumono, nelle materie non implicanti
direttamente l’erogazione di trattamenti economici, le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine
sopraindicato può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. I contratti
collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei
bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
1. L’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali -
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
all’art. 13, comma 2 sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei
professionisti, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente
contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la
contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la
consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo
individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva o
successiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su
richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in
ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione
tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione
preventiva è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le
seguenti materie:
a) materie per le
quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione o la consultazione;
b) durata degli
incarichi di coordinamento dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;
c) definizione delle
aree di applicazione per la partecipazione dei medici previdenziali e
degli altri medici e veterinari all'attività didattica di docenza, ai
sensi dell’art. 4, comma 7 del CCNL 14/4/1997;
d) individuazione dei
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, ai sensi
dell’art. 89, comma 3;
e) piano triennale
dei fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti annuali, con
riferimento al personale dell’area medica ed al personale dell’area
dei professionisti.
1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente
Sezione, la concertazione di cui all’art. 7 si svolge sui criteri
generali per:
a) le selezioni per
l’accesso ai livelli differenziati di professionalità del personale
dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 85;
b) l’affidamento e la
revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell’area dei
professionisti, ai sensi dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;
c) i sistemi di
valutazione del personale dell’area dei professionisti, ai sensi
dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999;
d) l’affidamento e la
revoca degli incarichi al personale dell’area medica, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
e) i sistemi di
valutazione del personale dell’area medica, ai sensi dell’art. 6,
comma 2 del CCNL 14/4/1997;
f) la graduazione
delle funzioni del personale dell’area medica, di cui all’art. 17,
comma 2 del CCNL 14/4/1997.
2. La concertazione
può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art.
13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal
ricevimento dell’informazione di cui all’art. 81, comma 2; essa si
svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla
richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede
e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici
giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della
concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso
infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Sono disapplicate
le disposizioni dei precedenti CCNL che prevedono l’esame o l’incontro
a seguito di informazione, quali, ad esempio, l’art. 55 del CCNL
11/10/1996.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale
ricompreso nell’area dei professionisti.
2. In coerenza con i principi enunciati all’art. 78, il personale
di cui al presente capo, nel concreto svolgersi dell'attività, si
attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore della
specifica branca professionale al fine di assicurare l'uniformità di
indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee
programmatiche e gestionali dell'ente medesimo.
3. In un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai
principi del coordinamento e della integrazione funzionale, nella
definizione degli indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati
momenti di partecipazione, che coinvolgano i professionisti
destinatari degli stessi.
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, i
professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria
disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando
i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le
esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all’incarico
professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e
in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di
ciascuna area professionale. Gli enti pongono in essere misure atte ad
assicurare la continuità dell’attività di consulenza e la presenza
nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli
impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle
peculiari esigenze dell’area legale.
1. E’ confermata, per
il personale dell’area professionisti, con le modifiche ed
integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei livelli
differenziati di professionalità, con accesso dall’esterno al livello
base e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello.
2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di
specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti
contesti operativi, propedeutico al successivo sviluppo professionale.
3. Per lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i
seguenti requisiti:
a) il compimento dei
periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello
iniziale per l’accesso al primo differenziato e in 6 anni nel primo
differenziato per l’accesso al secondo differenziato;
b) l’assenza di
valutazioni negative.
4. Le procedure ed i
criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi
del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi
dell’art. 82.
5. Nella definizione
dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello base al
primo livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i
requisiti di cui al comma 3:
a) dell’esperienza
acquisita nel livello base;
b) degli esiti della
valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi
dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999;
c) di altri eventuali
elementi rilevanti nella specifica branca professionale di
appartenenza.
6. Nella definizione
dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo
livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:
a) dell’ esperienza
acquisita nel primo livello;
b) del conseguimento
di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale
di appartenenza;
c) degli esiti della
valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art.
36 del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale;
d) di altri eventuali
elementi rilevanti nella specifica branca professionale di
appartenenza.
7. Il presente
articolo sostituisce l’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene pertanto
disapplicato.
1. Il presente articolo integra l’art. 37 del CCNL 16/2/1999.
2. Ai fini della
stipula della copertura assicurativa di cui all’art. 37 del CCNL
16/2/1999, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire
ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa
vigente.
3. Nella scelta della
società di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di
cui all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una gara unica su
tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in
ogni caso la possibilità, per il professionista, di aumentare
massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota
individuale.
4. In attesa
dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali
affrontate dai professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa
grave.
1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dagli
enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze professionali all’evoluzione delle specifiche
discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonché ai mutamenti
organizzativi e tecnologici interni, nell’obiettivo di arricchire il
patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione
alle responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione
dell’apporto professionale nell’interesse dell’ente.
2. L’ente definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di
formazione ed aggiornamento dei professionisti, anche in relazione
alle direttive impartite in materia dal ministro per la funzione
pubblica.
3. L’ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione,
relative a ciascun’area professionale, in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi
dell’art. 80, anche in collaborazione con soggetti pubblici o società
specializzate nel settore.
4. La partecipazione
alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite in appositi
percorsi, anche individuali, in coerenza con i criteri di cui al comma
3, viene concordata dall’ente con i professionisti interessati ed è
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il professionista può partecipare, senza oneri per l’ente, per
un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione
ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità
indicate nei commi 1 e 3. Al professionista può inoltre essere
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio
della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno.
6. Qualora riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di
aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del
comma 5 con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, l’ente
può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.
7. Il presente articolo sostituisce l’art. 38 del CCNL 16/2/1999,
il quale risulta pertanto disapplicato.
Art. 88
Premessa al presente capo
1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale
ricompreso nell’area medica.
2. In materia di
aggiornamento professionale, didattica e ricerca del personale
destinatario del presente capo, continua ad applicarsi l’art. 4 del
CCNL 14/4/1997, con la specifica integrazione di cui all’art. 3, comma
5 del CCNL 8/1/2003.
1. Nell’ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il personale
dell’area medica assicura la propria presenza in servizio e organizza
il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e
all'espletamento dell' incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e ai programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché
quelle di aggiornamento, di didattica e ricerca. L'orario di lavoro
dei medici previdenziali a tempo definito è stabilito in 28 ore e 30
minuti settimanali.
3. Per i medici della Croce Rossa Italiana, la presenza in
particolari servizi dell'ente e/o del territorio deve essere
assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della
settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica è
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure
dell'informazione preventiva di cui all’art. 81, l'ente individua i
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
4. Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici
previdenziali e per gli altri medici e veterinari, quattro ore
dell'orario settimanale sono destinate ad attività di aggiornamento
nonché didattica e ricerca sulle materie di competenza istituzionale
degli enti, ivi compresa la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale
riserva di ore non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in
ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento
facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui all'art. 19 del
CCNL 6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con le
esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non può in alcun caso
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa
ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle
quali è consentito eventualmente l’eccezionale ricorso a ore di lavoro
straordinario.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 3 del CCNL 14/4/1997, il
quale viene pertanto disapplicato.
1. Si conferma la collocazione del personale dell’area medica nelle
due fasce funzionali di cui all’art. 7 del CCNL 14/4/1997:
a) nella prima fascia
funzionale, corrispondente a funzioni professionali di supporto e di
collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia e
responsabilità, nella struttura di appartenenza, ovvero di
coordinamento e/o di direzione di strutture di minore complessità, da
attuarsi nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabilite dalla
dirigenza responsabile della tecnostruttura e delle direttive
ricevute;
b) nella seconda
fascia funzionale, corrispondente ad incarichi apicali di
coordinamento e organizzazione dell'attività sanitaria e/o di
direzione della struttura complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel
rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui alla precedente
lettera a), anche mediante direttive a tutto il personale operante
nella stessa, necessarie per il corretto espletamento del servizio; la
predetta fascia funzionale è configurabile unicamente presso gli enti
in cui siano presenti in organico almeno quindici medici.
2. Gli enti,
nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale,
definiscono procedure e requisiti per l’accesso alle fasce funzionali
di cui al comma 3, ivi comprese le specializzazioni necessarie, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento. Nello
stesso ambito, i medesimi enti definiscono, per ciascuna fascia
funzionale, le tipologie di incarico da attribuire ai medici predetti,
nonché relativi requisiti e procedure, con riferimento alle funzioni
indicate al comma 1, lettere a) e b), secondo la propria specifica
realtà istituzionale ed organizzativa.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 7 del CCNL 14/4/1997, il
quale viene pertanto disapplicato.
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 6 del CCNL
8/1/2003, ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui
all’art. 37 del CCNL 16/2/1999 ivi richiamato, gli enti possono
associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già
esistente, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nella scelta della
società di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di
cui all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una gara unica su
tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in
ogni caso la possibilità, per il personale dell’area medica, di
aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una
quota individuale.
3. In attesa
dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente
articolo, l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali
affrontate dal personale dell’area medica, eccetto le ipotesi di dolo
e colpa grave.
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra
la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso
del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso
ai sensi del presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da
quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è
riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 28 del CCNL del 6/71995, come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7,
lett. c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art.
653, comma 1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione
l’art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera
f) e comma 7, lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data
della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta
all’atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato,
nell’area, nel livello o nella fascia in cui è confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
11. L’art. 28, comma 7,
lett. c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 è così riformulato: “1) per i
delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4-sepies, lett. a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n.
16/1992”. Alla stessa lett. c), dopo il punto 2), è inoltre aggiunto
il seguente punto: “3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1
della legge 97/2001”.
1. Il professionista che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni del comma 3.
3. Il professionista può essere sospeso dal servizio, con
privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto
a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell’art. 28, commi 6 e 7 del CCNL
6/7/1995.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati
dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art.
316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge
97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l’art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto
previsto dall’art. 92, in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità
pari al 50% dello stipendio tabellare del livello o della fascia
funzionale di appartenenza, nonchè gli assegni del nucleo familiare e
la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di
proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6,
secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al professionista
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella
contenuta nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene,
pertanto, disapplicata.
1. In materia di
conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall’art. 6
CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o
proroghe.
1. Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui
all’art. 47, viene adottato anche con riferimento al personale
disciplinato nella presente Sezione.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento
economico del personale ricompreso nell’area dei professionisti.
1. La retribuzione
dei professionisti disciplinati nel presente capo - tenuto conto del
conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare di cui al successivo art. 98, comma 3 - si articola nelle
seguenti voci:
1) stipendio
tabellare;
2) retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità per
incarichi di coordinamento;
4) retribuzione di
risultato;
5) indennità e altre
competenze, come previsto da specifiche disposizioni;
6) altri emolumenti
accessori previsti dal contratto collettivo nazionale.
2. Il presente articolo sostituisce l’art. 83 del CCNL
dell’11/10/1996, il quale è, pertanto, disapplicato.
1. Gli stipendi tabellari dell’area dei professionisti sono
incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno
dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello
scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dall'allegata tabella B.
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art.
98 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di
fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 98
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del
trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità
integrativa speciale, di cui all’art. 98, non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della
legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
4 La disposizione di cui all’art. 98, comma 3 ha effetti nei
confronti dei soli professionisti destinatari della disciplina
dell’indennità di anzianità di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975
e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con
riferimento ai professionisti in servizio al 1/1/2003 presso ciascun
ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perché in regime
di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere
contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a €
23,90 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza
1/1/2003, ad incrementare il fondo dell’area dei professionisti di cui
all’art. 101.
1. L’ente corrisponde al personale dell’area dei professionisti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una
tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel
giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il
pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale
mensile, spettante al professionista nel mese di dicembre. La predetta
retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a
ciascun livello di professionalità, dalla retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati.
3. Nel caso dei passaggi di livello di cui all’art. 85 trova
applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno
o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la
tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese;
essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma
2 spettanti al professionista nel mese contiguo a servizio intero.
6. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi
trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Per i periodi
temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è
ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento
economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
8. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto
previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del
CCNL del 14/2/2001.
1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al
presente articolo, le disposizioni previste dall’art. 42 del CCNL del
16 febbraio 1999 - come integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo
2001 e dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell’8 gennaio 2003 - in
ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione e l’utilizzo
delle risorse del Fondo dell’area dei professionisti.
2. Il Fondo dell’area dei professionisti di cui al comma 1 è
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2001 relativo all’area dei professionisti:
- 0,98% a decorrere
dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,38% a
decorrere dal 01/01/2003.
3. Per finalità di semplificazione della struttura retributiva, la
contrattazione integrativa di cui all’art. 80 può stabilire criteri e
modalità per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle
indennità previste dall’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3
del CCNL 11/10/1996 - di un’unica indennità di funzione professionale,
connessa con l’esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata
a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di
autoaggiornamento, l’arricchimento professionale conseguente ai
percorsi formativi indetti dagli enti.
4. L’indennità di funzione professionale di cui al comma 3 viene
erogata a carico del fondo di cui al presente articolo. A seguito
della sua istituzione cessano di essere corrisposte le altre indennità
richiamate nel comma 3.
5. Le indennità dei professionisti legali di cui all’art. 19, comma
6 del CCNL 10/7/1997, nonché le indennità professionali dei
professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 19,
comma 7 dello stesso CCNL, corrisposte a carico del fondo di cui al
presente articolo, sono incrementate dei seguenti importi annui lordi:
- € 686,40 a
decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore importo di €
969,80 a decorrere dal 01/01/2003.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento
economico del personale ricompreso nell’area medica.
1. La retribuzione
dei medici disciplinati nel presente capo - tenuto conto del
conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio
tabellare di cui al successivo art. 104, comma 3 - si articola nelle
seguenti voci:
1) stipendio
tabellare;
2) retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità di
specificità medica;
4) retribuzione di
posizione;
5) specifico
trattamento economico per i medici di seconda fascia con incarico
quinquennale;
6) retribuzione di
risultato;
7) compensi relativi
alle condizioni di lavoro nei casi previsti dal CCNL;
8) altri emolumenti
accessori previsti sulla base del presente CCNL.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 11 del CCNL del
14/4/1997, il quale è, pertanto, disapplicato.
1. Gli stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni
costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra
inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle
ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dall'allegata tabella B.
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art.
104 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di
fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici
economici risultanti dall’applicazione dell'art. 104 sono computati ai
fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di
quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo
gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità
integrativa speciale, di cui all’art. 104, non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della
legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
4 La disposizione di cui all’art. 104, comma 3 ha effetti nei
confronti dei soli medici destinatari della disciplina dell’indennità
di anzianità di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive
modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai medici
in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai quali non si applica
la predetta disciplina, perché in regime di trattamento di fine
rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di
cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per tredici
mensilità, è destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il
fondo dell’area medica di cui all’art. 107.
1. L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese
di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi, è pari alla retribuzione individuale
mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta
retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a
ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno
o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la
tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese;
essa è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma
2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi
trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo
ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto
previsto in materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del
CCNL del 14/2/2001.
1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al
presente articolo, le disposizioni previste dall’art. 43 del CCNL del
16 febbraio 1999 - come integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo
2001 e dagli artt. 2, 3 e 5 del CCNL dell’8 gennaio 2003 - in ordine
alle modalità e ai criteri per la quantificazione e l’utilizzo delle
risorse del Fondo dell’area medica.
2. Il Fondo dell’area medica di cui al comma 1 è incrementato dei
seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001
relativo all’area medica:
- 0,98% a decorrere
dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,38% a
decorrere dal 01/01/2003.
3. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici –
nei valori di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) e b) del CCNL
10/7/1997, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del
CCNL 8/1/2003 - corrisposte a carico del fondo di cui al presente
articolo, sono incrementate dei seguenti importi annui lordi per
dodici mensilità:
- € 633,60 a
decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore importo di €
895,20 a decorrere dal 01/01/2003.
1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale,
invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere
riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente
del 2.50% e dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla
data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene
corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di
retribuzione individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della
invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata
dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi
sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento
come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e
successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati
ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi
la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli
enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti
dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli
previsti dai commi precedenti.
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate,
in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle
parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e
relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996;
accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della
dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella
stessa area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per
l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della
mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del ccnl 6/7/1995,
sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e
relative specifiche tipologie professionali biennio economico
1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999,
sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non
dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non
dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001;
contratto collettivo integrativo sottoscritto l’8/1/2003 relativo al
personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto
degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL
stipulato il 16/02/1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, in analogia a
quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001,
confermano che gli enti o agenzie, nel conferimento degli incarichi
dirigenziali, dovranno attenersi ai criteri generali di cui all'art.
20, commi 2 e 8.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art.
10, le parti auspicano che venga valutata la possibilità di una
operatività congiunta dei comitati per le pari opportunità istituiti
per il personale del comparto e per la dirigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art.
25, comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di
assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di
partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore
oppure per attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art.
35, le parti si danno reciprocamente atto che, fra i tentativi da
esperire per evitare le dichiarazioni di eccedenza, assumono
particolare rilievo, nel rispetto delle esigenze di tutela dei
dirigenti, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi
vacanti nelle altre strutture degli enti o agenzie o a favorire il
collocamento fuori ruolo o in comando presso altre pubbliche
amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a
valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione consensuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti, tenuto conto
che la disciplina del recesso di cui all'art. 41 richiede ulteriori
approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la
materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di
verificare l'esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali
eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione
concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei
dirigenti pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza
dell'azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'art.
62, le parti si danno atto che, con la locuzione "livello
dirigenziale", hanno inteso riferirsi all'articolazione dei dirigenti
in prima fascia o seconda fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.
lgs. n.165/2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti prendono atto
dell'opportunità che siano previste idonee azioni positive al fine di
contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
In relazione a quanto
previsto in materia di norme disciplinari dei professionisti dall’art.
40, comma 2 del CCNL 16/2/1999, le parti si danno reciprocamente atto
della esigenza di adeguare ed aggiornare le relative disposizioni,
anche al fine di tener conto delle funzioni dei professionisti e delle
specifiche condizioni di svolgimento della loro attività. In relazione
a quanto sopra e tenuto conto della necessità di effettuare mirati
approfondimenti sul tema, concordano sul rinvio ad apposita sessione
negoziale, da avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione del
presente CCNL, della revisione ed aggiornamento della relativa
disciplina, in coerenza con l’esigenza indicata.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
In relazione agli
incrementi sui fondi della dirigenza di cui agli artt. 52 comma 5 e
59, comma 5, le parti chiariscono che, ai fini del calcolo del monte
salari sui cui applicare le percentuali di incremento indicate, sono
considerati anche, in quanto destinatari del presente contratto, gli
incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ai sensi delle
vigenti disposizioni normative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all’art.
45, comma 2, le parti concordano nel ritenere che, ai fini del
prolungamento della sospensione, l’ente o agenzia debba tenere in
particolare conto l’eventuale intervento di una sentenza di
assoluzione prima della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti concordano nel
ritenere che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine
servizio comunque denominato, il dirigente transitato nei ruoli di
altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico,
corso-concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse
dalla mobilità, ha diritto a far valere l’intera anzianità di
servizio, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente
riconosciute. Per le finalità anzidette, i trattamenti di fine
servizio eventualmente corrisposti possono essere riversati dal
dirigente all’ente di appartenenza, al lordo e maggiorati
dell’interesse legale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti concordano nel
ritenere che gli enti pubblici non economici, nel disciplinare la
corresponsione dei compensi professionali agli avvocati ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i criteri vigenti
per l’Avvocatura dello Stato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .13
Le parti riconfermano
l’obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo contrattuale relativo
al quadriennio 2006-2009, della ricollocazione dei professionisti su
due livelli retributivi.
Dichiarazione congiunta n. 14
Le parti si danno
reciprocamente atto della esigenza di procedere alla definizione di un
testo unificato delle disposizioni relative ai professionisti, con
particolare riferimento al personale dell’area medica, che consenta
una raccolta sistematica delle disposizioni dei precedenti CCNL ad
essi applicabili, con eventuale ricorso ad un gruppo di esperti.
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