COMPARTO - SETTORE |
SICUREZZA - FORESTALI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
18 GIUGNO 2002 |
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PERIODO |
1° BIENNIO ECONOMICO |
2002 - 2003 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - 2° BIENNIO ECONOMICO |
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(Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale
n. 178 Suppl.Ord. del 31/07/2002)
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164
Art. 3. Nuovi stipendi
1 . Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro . |
30,20 |
livello VI |
Euro . |
32,10 |
livello VI-bis |
Euro . |
33,60 |
livello VII |
Euro . |
35,10 |
livello VII-bis |
Euro . |
36,70 |
livello VIII |
Euro . |
38,40 |
livello IX |
Euro . |
42,20 |
2 . Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro . |
18,90 |
livello VI |
Euro . |
20,00 |
livello VI-bis |
Euro . |
21,00 |
livello VII |
Euro . |
21,90 |
livello VII-bis |
Euro . |
22,90 |
livello VIII |
Euro . |
24,00 |
livello IX |
Euro . |
26,30 |
3 . I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V |
Euro . |
8.776,30 |
livello VI |
Euro . |
9.676,00 |
livello VI-bis |
Euro . |
10.379,40 |
livello VII |
Euro . |
11.082,80 |
livello VII-bis |
Euro . |
11.860,90 |
livello VIII |
Euro . |
12.643,20 |
livello IX |
Euro . |
14.437,60 |
4 . Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi
1 . Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilitΰ, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennitΰ di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2 . I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennitΰ di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3 . La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4 . Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 θ soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Livello |
Feriale |
Festiva o notturna |
Notturna festiva |
|
livello V |
Euro |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
livello VI |
Euro |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
livello VI-bis |
Euro |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
livello VII |
Euro |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
livello VII-bis |
Euro |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
livello VIII |
Euro |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
livello IX |
Euro |
13,48 |
15,24 |
17,58 |