COMPARTO - SETTORE |
FISE |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
23 giugno 2005 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
2005 - 2006 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO e 1° BIENNIO ECONOMICO |
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Addì, 23 giugno 2005
La Federazione Imprese di
Servizi – FISE rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal Responsabile
per le relazioni industriali del settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini,
dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, con l’assistenza della
Commissione Sindacale Assoambiente composta da Felice Banfi, Monica Cerroni,
Giovanni Frucci, Claudio Levorato, Giulio Manzini, Alessandra Morandi, Giovanna
Nadalini, Carlo Noto La Diega, Caterina Quercioli, Giuseppe Sassaroli, Andrea
Testoni, Salvatore Tiralongo, Elio Villa e
le OO.SS. Nazionali
FP-CGIL rappresentata da Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti;
FIT-CISL rappresentata da Enrico Caruso, Angelo Curcio Francesco Bisceglia,;
UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni,
Luigi Chiari, Paolo Modi; FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio
D’Albero, Massimo Cicco, Luigi Verzicco, Antonino Dragotto, Maurizio Contavalli
hanno stipulato il presente Accordo per il 2° biennio economico 2005/2006 del
CCNL 30.4.2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene
ambientale, in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dalla Parte 2^,
punto 2 del Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e
l’occupazione del 22 dicembre 1998.
PREMESSA
Nel procedere alla stipulazione del presente Accordo
LE PARTI STIPULANTI
esprimono viva preoccupazione per gli effetti distorsivi indotti dalla inadeguatezza del sistema normativo che regola i processi di apertura al mercato dei pubblici servizi, che ha ulteriormente accentuato ed esteso le gravi e precarie condizioni in cui le imprese private si trovano ad operare nel mercato, pregiudicandone la tenuta e lo sviluppo sottolineano altresì che il contenimento delle risorse messe a disposizione dei Comuni, attraverso i provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica, accresce il livello di criticità delle condizioni finanziarie e gestionali nelle quali le imprese devono assicurare, in regime di appalto, servizi essenziali per la collettività quali quelli di igiene ambientale.
IN TALE PREMESSA
LE PARTI STIPULANTI SI IMPEGNANO
ad attivare entro il mese di settembre 2005 un tavolo di confronto sulle politiche di settore, al fine di produrre un documento condiviso che, sulla base dell’analisi dei diversi fattori (economici, finanziari, normativi, ecc.) che incidono sfavorevolmente sull’attuale stato delle aziende e dell’occupazione nel settore, individui le iniziative – anche congiunte – da assicurare nei confronti del Governo, del Parlamento, degli Enti locali, di Confindustria, delle Organizzazioni sindacali confederali atte a sostenere un processo di modifica delle attuali condizioni di operatività delle aziende all’interno del settore – indipendentemente dalla forma giuridica delle imprese o delle società interessate – che persegua gli obiettivi della salvaguardia economica delle imprese nonché dell’efficienza, dell’efficacia, della qualità dei servizi forniti e, insieme, quello della tutela e della possibile espansione dei livelli occupazionali. A tal fine le Parti si confronteranno sulle seguenti tematiche:
ampliamento dimensionale, sull’ambito territoriale ottimale, delle imprese operanti nel settore;
definizione del gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti;
sviluppo di piani industriali orientati al rafforzamento degli investimenti dedicati allo sviluppo tecnologico delle imprese ed alla efficacia ed efficienza dei servizi;
rafforzamento della strumentazione sul versante delle relazioni industriali per garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale dei servizi di igiene urbana nonchè qualità e stabilizzazione dell’occupazione.
Individuazione e affermazione di criteri omogenei per le gare di appalto.
1. AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
Ai lavoratori di livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base parametrale mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:
€ 25,00 dall’ 1.7.2005 ai lavoratori in servizio alla medesima data;
€ 35,00 dall’1.10.2005 ai lavoratori in servizio alla medesima data;
€ 25,00 dall’ 1.7.2006 ai lavoratori in servizio alla medesima data.
Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili per i vari livelli sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alla tabella seguente e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:
Aumenti mensili in vigore | ||||
Livello |
Parametro |
dall’1.7.2005 |
dall’1.10.2005 |
dall’1.7.2006 |
1 |
100,00 |
19,22 |
26,91 |
19,22 |
2B |
111,11 |
21,36 |
29,90 |
21,36 |
2A |
123,51 |
23,74 |
33,23 |
23,74 |
3B |
124,00 |
23,83 |
33,37 |
23,83 |
3A |
130,07 |
25,00 |
35,00 |
25,00 |
4B |
134,36 |
25,82 |
36,15 |
25,82 |
4A |
138,57 |
26,63 |
37,29 |
26,63 |
5B |
144,86 |
27,84 |
38,98 |
27,84 |
5A |
151,29 |
29,08 |
40,71 |
29,08 |
6B |
159,15 |
30,59 |
42,83 |
30,59 |
6A |
166,84 |
32,07 |
44,89 |
32,07 |
7B |
175,36 |
33,70 |
47,19 |
33,70 |
7A |
184,41 |
35,44 |
49,62 |
35,44 |
8 |
204,67 |
39,34 |
55,07 |
39,34 |
I predetti aumenti retributivi mensili sono riconosciuti per il 2° biennio economico 2005/2006 del CCNL 30.4.2003 e costituiscono attuazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.1993 in ordine all’adeguamento biennale dei minimi contrattuali nonché in ordine a quanto dovuto, per il 1° biennio 2003/2004 del vigente CCNL, a titolo di recupero economico del differenziale determinato dal confronto fra i corrispondenti tassi medi annui di inflazione effettiva resi noti dall’ISTAT e i tassi di inflazione programmata in atto alla data di stipulazione dell’Accordo nazionale 30.4.2003.
2. IMPORTI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2005
Ai lavoratori in servizio all’1.7.2005 viene riconosciuto un importo mensile che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari a € 25,00 per i singoli mesi del periodo gennaio – giugno 2005. Conseguentemente, gli importi spettanti per ogni singolo mese del predetto periodo ai vari livelli di inquadramento sono stabiliti dalla seguente tabella:
Livello |
Parametro |
Importi per singolo mese nel periodo gennaio – giugno 2005 |
1 |
100,00 |
19,22 |
2B |
111,11 |
21,36 |
2A |
123,51 |
23,74 |
3B |
124,00 |
23,83 |
3A |
130,07 |
25,00 |
4B |
134,36 |
25,82 |
4A |
138,57 |
26,63 |
5B |
144,86 |
27,84 |
5A |
151,29 |
29,08 |
6B |
159,15 |
30,59 |
6A |
166,84 |
32,07 |
7B |
175,36 |
33,70 |
7A |
184,41 |
35,44 |
8 |
204,67 |
39,34 |
Gli importi mensili di cui alla precedente tabella saranno liquidati ai lavoratori in servizio all’1.7.2005 con le competenze relative al mese di settembre 2005.
Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2005 – 30.6.2005.
A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
Gli importi mensili di cui alla precedente tabella non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto.
Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola. 5
Norma transitoria
1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi di cui al punto “., al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfetari effettivi di cui alla precedente tabella, fermo restando il possesso dei requisiti temporali richiamati.
2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nel periodo di riferimento.
3. Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
3. NUOVA TABELLA 1/A ALLEGATA AL C.C.N.L. 30/4/2003 –
VALORI DELLA RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE MENSILE
Per effetto degli aumenti retributivi mensili convenuti col precedente punto 1), i valori della retribuzione base parametrale mensile sono correlativamente determinati secondo le decorrenze indicate nella seguente nuova Tabella 1/A allegata al CCNL 30.4.2003:
Valori della retribuzione base parametrale mensile in vigore | ||||
Livello | Parametro | dall’1.7.2005 | dall’1.10.2005 | dall’1.7.2006 |
1 |
100,00 |
1.128,00 |
1.154,91 |
1.174,13 |
2B |
111,11 |
1.253,33 |
1.283,23 |
1.304,59 |
2A |
123,51 |
1.393,19 |
1.426,42 |
1.450,16 |
3B |
124,00 |
1.398,72 |
1.432,09 |
1.455,92 |
3A |
130,07 |
1.467,19 |
1.502,19 |
1.527,19 |
4B |
134,36 |
1.515,58 |
1.551,73 |
1.577,55 |
4A |
138,57 |
1.563,07 |
1.600,36 |
1.626,99 |
5B |
144,86 |
1.634,02 |
1.673,00 |
1.700,84 |
5A |
151,29 |
1.706,55 |
1.747,26 |
1.776,34 |
6B |
159,15 |
1.795,21 |
1.838,04 |
1.868,63 |
6A |
166,84 |
1.881,96 |
1.926,85 |
1.958,92 |
7B |
175,36 |
1.978,06 |
2.025,25 |
2.058,95 |
7A |
184,41 |
2.080,14 |
2.129,76 |
2.165,20 |
8 |
204,67 |
2.308,68 |
2.363,75 |
2.403,09 |
La nuova Tabella 1/A sostituisce la precedente, corrispondente Tabella allegata al CCNL 30/4/2003.
Addì, 23 giugno 2005
La Federazione Imprese di Servizi – FISE rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal Responsabile per le relazioni industriali del settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, con l’assistenza della Commissione Sindacale Assoambiente composta da Felice Banfi, Monica Cerroni, Giovanni Frucci, Claudio Levorato, Giulio Manzini, Alessandra Morandi, Giovanna Nadalini, Carlo Noto La Diega, Caterina Quercioli, Giuseppe Sassaroli, Andrea Testoni, Salvatore Tiralongo, Elio Villa e
le OO.SS. Nazionali
FP-CGIL rappresentata da Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti; FIT-CISL rappresentata da Enrico Caruso, Angelo Curcio Francesco Bisceglia,; UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari, Paolo Modi; FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio D’Albero, Massimo Cicco, Luigi
Verzicco, Antonino Dragotto, Maurizio Contavalli
nell’ambito della definizione dell’Accordo per il 2° biennio economico 2005/2006 del CCNL 30.4.2003 sottoscritto il 23.6.2005, hanno convenuto di stipulare il presente Protocollo aggiuntivo, che costituisce parte integrante dell’Accordo precitato, recante modifiche agli artt. 31, 35, 46, 62, 68 del vigente CCNL nonché all’art. 46 del CCNL 26.10.1991.
Art. 31 – Indennità di funzione
a) La lettera l), comma 6, dell’art. 31 del CCNL 30.4.2003 è integrata dai seguenti capoversi:
“A decorrere dall’1.7.2006 tale indennità mensile è aumentata da € 77,47 a € 95,00. L’incremento del valore mensile della predetta indennità è ricompreso e assorbito, fino a concorrenza, nel complessivo trattamento annuo di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale, riconosciuto alla categoria di Quadro per lo specifico espletamento della correlata funzione”.
b) Il comma 6 dell’art. 31 del CCNL 30.4.2003 è integrato dalla seguente lettera m): “m) Indennità integrativa mensile per 12 mensilità pari a € 11,00 dall’1.4.2006. Tale indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro, di infortunio sul lavoro, di maternità.
Art. 35 – Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro.
A decorrere dalla stipulazione del presente Accordo, il primo periodo della lettera c) dell’art. 35 del CCNL 30.4.2003 è sostituito dal seguente: “Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori dal Comune o da una sua frazione, in località non assistite giornalmente in modo regolare da un servizio di trasporto pubblico locale di persone e l’azienda non provveda, direttamente o indirettamente, al trasporto del personale nella predetta sede di lavoro a inizio e fine turno, al dipendente interessato è corrisposto un rimborso spese da concordarsi tra le competenti parti aziendali.
Dichiarazione congiunta
In considerazione del fatto che l’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo della lettera c) dell’art. 35, successivamente all’1.12.2004, ha determinato l’insorgere, in talune sedi aziendali, di contenzioso in ordine alla individuazione della tipologia di rimborso spese dovuto nelle specifiche fattispecie, le parti stipulanti rinviano alle competenti parti in sede aziendale la definizione di eventuali soluzioni transattive coerenti con quanto previsto dalla nuova formulazione del primo periodo della lettera c), al fine della composizione del contenzioso stesso. In tale premessa, le parti stipulanti dichiarano la propria disponibilità a fornire eventuale assistenza alle competenti parti aziendali.
ART. 46 – Tutela della maternità
L’art. 46 del CCNL 30.4.2003, è integrato dal seguente comma 2: “2. A decorrere dall’1.1.2006 l’azienda, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, corrisponderà alla dipendente una integrazione di quanto la stessa percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della intera retribuzione globale mensile netta di sua spettanza”.
ART. 62 – Contrattazione di secondo livello
L’art. 62 del CCNL 30.4.2003 è integrato dal seguente comma 13 bis: “13bis A decorrere dall’1.1.2006 è istituito un compenso individuale di produttività – non computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale – pari al valore mensile di € 11,50 da riconoscere esclusivamente ai lavoratori non in prova:
a) che, assunti a tempo indeterminato, cessino dal servizio nel corso dell’anno solare, in rapporto ai mesi prestati nello stesso anno in corso;
b) assunti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 11, per l’intera durata del rapporto di lavoro. Ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) il predetto compenso individuale viene erogato unitamente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto di lavoro. Ai fini della determinazione dei ratei mensili del predetto compenso, spettanti in relazione ai mesi di servizio prestato, non sono considerate utili le frazioni di mese di servizio inferiori a 15 giorni calendariali, ivi comprese quelle determinate da assenze non retribuite; si considerano, per contro, utili le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni calendariali.
ART. 68 – Fondo Previambiente
A decorrere dall’1.7.2006, la quota di contribuzione mensile a carico dell’azienda, dovuta al Fondo Previambiente, è incrementata dello 0,083%. Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data, la misura complessiva della contribuzione mensile a carico dell’azienda è pari al 2,033%.
Norma programmatica
Le Parti stipulanti convengono di attivare entro il 30 settembre 2005 un tavolo tecnico con il compito di verificare lo stato di attuazione , ai fini della loro messa a regime, dei seguenti istituti del CCNL:
banca delle ore/ lavoro straordinario;
ambiente di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;
classificazione.
In tale sede procederanno altresì ad una verifica complessiva sull’andamento del Capo III del CCNL per quanto riguarda le forme di lavoro atipico, nonché sullo stato delle trasformazione in essere delle aziende del settore.
LETTERA CONGIUNTA DELLE PARTI STIPULANTI
1. Nel procedere alla stipulazione dell’Accordo per il 2° biennio economico 2005/2006 del CCNL 30.4.2003, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Protocollo 23.7.1993, con la presente lettera le parti stipulanti si danno atto che le risorse economiche rese disponibili ai fini della stipulazione del predetto Accordo e del relativo Protocollo aggiuntivo, sottoscritti in data 23.6.2005, sono state determinate nella misura percentuale complessiva del 5,91% applicata sulla base di calcolo composta convenzionalmente convenuta, con riferimento al livello baricentrico 3A, parametro 130,07, in applicazione dei criteri stabiliti nella Tabella allegata. 2. Tale misura percentuale complessiva è costituita dall’1,80% a titolo di recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2003/2004 e dal 4,00% a titolo di risorse economiche per il biennio 2005/2006.
Addì, 23 giugno 2005
FISE OO.SS. FP – CGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
FIADEL
Allegato: Tabella citata
2
Tabella allegata alla lettera congiunta delle parti stipulanti
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE BIENNALI
DETERMINAZIONE DIFFERENZIALE INFLATTIVO 2003/2004
Inflazione programmata anno 2003 | 1,40% |
Inflazione effettiva anno 2003 | 2,50% |
Differenziale inflattivo 2003 | 1,10% |
Inflazione programmata anno 2004 | 1,30% |
Inflazione effettiva anno 2004 | 2,00% |
Differenziale inflattivo 2004 | 0,70% |
Totale differenziale inflattivo 2003/2004 | 1,80% |
DEFINIZIONE 2° BIENNIO ECONOMICO 2005/2006
Livello 3A - parametro 130,07 -
Retribuzione base parametrale | €. 1.442,19 |
Aumenti period. anzianità ( 19,11 x 5 ) | €. 95,55 |
EDR Confederale ( 10,33 x 13 / 14 ) | €. 9,59 |
Indennità varie | €. 12,00 |
Premio qualità prestaz. ( 12,5 x 12 / 14 ) | €. 10,71 |
Base di calcolo 31.12.2004 | €. 1.570,04 |