COMPARTO - SETTORE |
FEDERCASA |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
31 MARZO 2004 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2004 - 2005 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - 1° BIENNIO ECONOMICO |
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A seguito delle intese raggiunte per la stipula del rinnovo del CCNL per
i dipendenti delle Aziende, delle Società e degli Enti Pubblici Economici
aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari;
·
a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva;
·
le Parti sotto indicate hanno sottoscritto l’allegato Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, concernente “biennio economico 2004 – 2005”
FEDERCASA,
rappresentata dal Presidente
Vincenzo GUERRIERI
e
dalla Commissione per i Rapporti di Lavoro, nelle persone di:
Graziano PIZZIMENTI
Bruno CARLI
Luciano CECCHI
Federico FANT
Domenico IPPOLITO
Salvatore MELIS
Massimo PANICCIA
Marco PIETRANGELO
Maurizio TIBERI
e
le
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FP CGIL,
rappresentata da:
Gianni PAGLIARINI
Sergio LEONI
Alessandro MAZZINI
Nicola DI LUCCHIO
FPS CISL,
rappresentata da:
Rino TARELLI
Marco LOMBARDO
Velio ALIA
UIL FPL,
rappresentata da:
Carlo FIORDALISO
Mario COMONO
Sauro BRECCIAROLI
FESICA-CONFSAL,
rappresentata da:
Bruno MARIANI
Emilio FATOVIC
Fulvio FANTINI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE
AZIENDE FEDERCASA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
ARTICOLO 1
ADEGUAMENTO DELLE NORME
PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCASA AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE
Gli enti che effettuano la prima applicazione del CCNL Federcasa nell'arco del biennio 2004-2005 applicano integralmente le norme di cui al titolo VI del CCNL 14 marzo 2002, integrate dalle seguenti disposizioni.
Ferma restando la tabella di prima inquadramento di cui all'articolo 77 del CCNL
Federcasa, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi previste, le
nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ed A5, introdotte dal CCNL Regioni -
Autonomie Locali 22 gennaio 2004, sono inquadrate secondo la seguente tabella:
Posizione economica CCNL Regioni – Autonomie
Locali |
Area-livelli di inquadramento nel CCNL
Federcasa |
D6 |
As (livello di nuova istituzione) |
C5 |
Bs (livello di nuova istituzione) |
B7 |
B2 |
A5 |
Ds (livello di nuova istituzione) |
Gli inquadramento effettuati ai sensi del comma precedente non danno luogo all'assegno ad personam cui al comma 4, articolo 77 del CCNL Federcasa.
I
livelli di nuova istituzione As, Bs e Ds per tutto il biennio 2004-2005
costituiscono livelli puramente economici, riservati al primo inquadramento di
personale proveniente dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004,
secondo la disciplina di cui all’articolo 1.
Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004 ) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL Federcasa per le ”posizioni organizzative”.
Le parti stipulanti il presente Contratto convengono che in linea di principio,
ove ciò non contrasti con i contenuti e gli obiettivi delle leggi regionali di
riforma, i procedimenti concorsuali e selettivi in atto al momento della
trasformazione in enti pubblici economici devono essere portati a compimento. In
caso di controversia a tale riguardo, allo scopo di comporla, può essere
richiesto l’intervento della Commissione Nazionale di Gestione.
La stessa Commissione resta a disposizione delle parti per ogni utile intervento
atto a comporre controversie locali in merito alla prima applicazione del
Contratto.
La CNG è altresì impegnata a seguire direttamente eventuali processi di esternalizzazione attraverso la creazione di società di scopo, al fine di tutelare la continuità contrattuale per i lavoratori che siano destinati a prestarvi attività.
Le Parti concordano nell’auspicare il progressivo superamento delle situazioni
che, in attuazione delle norme di prima applicazione, determinano la
attribuzione di assegni ad personam, nel quadro di una politica di formazione e
di valorizzazione delle risorse umane diretta a favorire l’evoluzione
professionale dei lavoratori.
Le Parti prendono infine atto, con soddisfazione, che il campo di applicazione
del Contratto Federcasa coinvolge ormai oltre i due terzi del settore degli Enti
di Edilizia Residenziale Pubblica, auspicano che in tempi brevi il processo di
riforma dei restanti IACP possa completarsi e riconfermano il proprio impegno a
favorire l’applicazione del Contratto Federcasa anche al personale degli Enti
non ancora riformati attraverso tutte le opportune iniziative che saranno
concordate.
ARTICOLO 2
RETRIBUZIONI MENSILI DEL BIENNIO 2004-2005
Con effetto dal 1° gennaio 2004 la “Tabella A”, annessa al CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è sostituita dalla seguente:
AREA |
Livello |
Importo mensile decorrenza 1.1.2004 (Euro) |
Importo mensile decorrenza 1.12.2004 (Euro) |
Quadri |
Q1 |
2.491,50 |
2.575,50 |
Q2 |
2.146,00 |
2.218,50 |
|
A |
As |
2.047,00 |
2.047,00 |
A1 |
1.825,00 |
1.877,00 |
|
A2 |
1.692,50 |
1.741,50 |
|
A3 |
1.552,50 |
1.601,50 |
|
B |
Bs |
1.582,50 |
1.582,50 |
B1 |
1.492,50 |
1.533,50 |
|
B2 |
1.417,50 |
1.456,50 |
|
B3 |
1.343,00 |
1.380,00 |
|
C |
C1 |
1.311,50 |
1.347,50 |
C2 |
1.262,00 |
1.297,00 |
|
C3 |
1.213,00 |
1.257,00 |
|
D |
Ds |
1.255,50 |
1.255,50 |
D1 |
1.147,00 |
1.180,00 |
|
D2 |
1.109,00 |
1.139,50 |
ARTICOLO 3
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
Con effetto dal 1° gennaio 2004 il numero il numero massimo di aumenti periodici
biennali conseguibili nel livello di appartenenza di cui all’articolo 66 del
CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è elevato a 14 e la “Tabella B” annessa allo stesso
Contratto è sostituita dalla seguente:
AREA |
Livello |
Importo mensile |
Quadri |
Q1 |
42,50 |
Q2 |
35,00 |
|
A |
As |
31,50 |
A1 |
28,00 |
|
A2 |
24,50 |
|
A3 |
21,50 |
|
B |
Bs |
21,00 |
B1 |
20,50 |
|
B2 |
18,60 |
|
B3 |
17,10 |
|
C |
C1 |
16,50 |
C2 |
15,50 |
|
C3 |
14,50 |
|
D |
Ds |
14,00 |
D1 |
13,40 |
|
D2 |
12,90 |
ARTICOLO 4
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75 del CCNL 14.3.2002, il
contributo a carico dell’Amministrazione è aumentato all’1,5% per tutti i
lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari
misura.
ARTICOLO 5
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI DEL CCNL
14.3.2004
“ 4 bis. La retribuzione globale giornaliera è
pari ad un ventiduesimo o ad un ventiseiesimo della retribuzione globale
mensile, rispettivamente nei casi di settimana lavorativa di cinque o di sei
giorni.”
“2 bis. Il periodo di maturazione delle due
mensilità aggiuntive di cui ai commi precedenti coincide con l’anno solare in
cui devono essere erogate.”
ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
Viste le disposizioni introdotte dai decreti legislativi n° 66/2003 (“orario di
lavoro”) e n° 276/2003 (“occupazione e mercato del lavoro”) le modalità di
applicazione degli articoli contrattuali di seguito richiamati restano così
precisate:
Agli effetti della applicazione del D.Lgs. 66/2003
è confermata la normativa in materia di orario di lavoro di cui al vigente CCNL,
con le precisazioni, modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
L’orario settimanale di lavoro è confermato in 36
ore e si considera straordinario il lavoro prestato oltre tale limite.
Sono fatte salve le deroghe di cui al Capo V del
D.Lgs. 66/2003.
Eventuali forme di riposo compensativo di
prestazioni di lavoro straordinario possono essere introdotte da appositi
Accordi aziendali.
Ferma restando la definizione di “lavoro notturno” fornita dall’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 66/2003, sono confermate le percentuali di maggiorazione per il compenso per il lavoro straordinario di cui all’art. 26, comma 5 del vigente CCNL e la loro applicabilità alle prestazioni di lavoro che si svolgono tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.
2. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Titolo III Capo
I del D.Lgs. 276/2003)
Fermo restando quanto disposto al comma 1, le
espressioni “lavoro temporaneo” e “lavoro interinale” contenute negli articoli
contrattuali indicati al comma precedente sono sostituite da “somministrazione
di lavoro” ed i riferimenti alla L. 196/1997 sono soppressi.
Resta esclusa, nel biennio 2004-2005,
l’utilizzazione di forme di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi del
comma 3, art. 47 del D.Lgs. 276/2003 la disciplina di cui all’art. 60 del
vigente CCNL è integralmente confermata.
4. CONTRATTO DI INSERIMENTO (Titolo VI Capo II
del D.Lgs. 276/2003)
Per gli effetti dell’art. 86, comma 9 del D.Lgs
276/2003 l’art. 61 del vigente CCNL (“Contratto di formazione e lavoro)” è
soppresso, fatta salva la prosecuzione dei contratti in corso fino alla
scadenza.
Le Parti firmatarie del vigente CCNL si riservano la stipulazione di un apposito Accordo per l’eventuale introduzione del “Contratto di inserimento”, nell’ambito dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004.
E’ integralmente confermata la disciplina di cui
all’art. 20 del vigente CCNL (“Assunzioni a tempo parziale”), ivi compresa la
maggiorazione del 50% nel caso di prestazione di lavoro supplementare superiore
al 10% della durata di lavoro a tempo parziale, di cui al citato art. 20, punto
3, comma 4.
6. LIMITI
COMPLESSIVI DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Fermi restando i limiti specifici già stabiliti
dal Contratto, il ricorso a forme di lavoro flessibile, deve essere contenuto
entro il limite massimo complessivo del 30% del personale a tempo indeterminato.
Gli enti sono impegnati a recuperare eventuali eccedenze nell’arco del biennio 2004-2005.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere transitorio. Le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell’intera materia, fermo restando che le disposizioni del presente articolo decadono comunque con il 31.12.2005.
ARTICOLO 7
ATTIVITA’ SINDACALE
Considerata l’entità dei processi di trasformazione in atto, la rilevazione del
numero dei dipendenti cui trova applicazione il CCNL Federcasa, nell’arco del
biennio 2004-2005, viene aggiornata con cadenza trimestrale. Con pari decorrenza
si procede all’adeguamento del monte ore previsto dall’art. 9, p. 2, lettera c)
del Contratto, sulla base delle quote calcolate al 30 settembre precedente.
ALLEGATI
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello
di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 1.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, come
modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da
considerare essenziali sono i seguenti:
1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in
proprieta' o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla
tutela dell'incolumita' di cose e persone;
2) servizi del personale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le
modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti,
nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti
retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla
compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi
previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito
solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi
del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e
il 15 di ogni mese;
4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza
dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilita';
3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove
esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.
Art. 2.
Contrattazione aziendale e contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati per le diverse qualifiche e
professionalita' addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in
reperibilita', per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna
azienda.
2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e
comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalita' e le qualifiche di personale, di cui al presente
contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalita',
tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, da esonerare
dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a
livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sugli accordi di cui al comma 1,
sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locale, di cui all'art. 4 del presente accordo.
4. In conformita' agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli
ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i
nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerati
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto
di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.
1, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente
contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima
applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici
economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale
trasformazione.
Art. 3.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne
comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferire a dieci
giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le
modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di
revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il
periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi dovra' essere notificata ai competenti
livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione
dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale
comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterra' inoltre
l'indicazione delle unita' organizzative e del personale interessati nonche' le
modalita' di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo
sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere
agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione vieneeffettuata dalle
aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata
massima di una giornata lavorativa (ventiquattro ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere
durata superiore a due giornate lavorative (quarantotto ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo
di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo
l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o
sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le
prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative,
funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero
quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi,
distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di
sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un
medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e) da ventiquattro ore prima a ventiquattro ore dopo le operazioni di voto
relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravita' o di calamita' naturale.
Art. 4.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare
alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del
capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo
di provincia.
In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla
comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale
proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura
conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare
la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di
controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni
lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque
giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2
non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una
durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche
posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla
commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra'
contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le
ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo
le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative
e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi
di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito
della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un
periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero
entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi
precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
Art. 5.
Norme finali
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli
articoli 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.
Firmato da:
FEDERCASA, FPS CISL, FESICA CONFSAL, FP CGIL, UIL FPL.
CCNL
FEDERCASA 14 marzo 2002 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE: Regolamento di
funzionamento
La
CNG è costituita ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 3, del
CCNL Federcasa 2002-2005.
Le
due parti pariteticamente rappresentate nella CNG sono rispettivamente
costituite da:
·
Rappresentanti nazionali di Federcasa;
·
Rappresentanti nazionali delle strutture sindacali firmatarie del CCNL.
I
compiti della Commissione sono individuati come segue:
1.
Osservatorio degli atti e provvedimenti - di livello nazionale, regionale
e locale - che riguardino la materia contrattuale, con particolare riferimento
agli atti normativi capaci di incidere sul suo campo di applicazione
2.
Emanazione di indirizzi rivolti alla generalità dei destinatari del
Contratto, in merito alla sua interpretazione ed applicazione.
3.
Emanazione di pareri sulla corretta applicazione ed interpretazione delle
norme contrattuali a fronte di quesiti, riguardanti questioni di carattere
generale, provenienti da uno dei soggetti abilitati ai sensi del successivo art.2,
individualmente o congiuntamente.
4.
Emanazione di pareri in merito a controversie relative a casi concreti,
che le vengano sottoposte congiuntamente dalle parti interessate, purché
soggetti a ciò abilitati dal successivo art. 2.
La
CNG può pronunziarsi esclusivamente in relazione a questioni proposte,
individualmente o congiuntamente, dai seguenti soggetti:
·
Federcasa
·
Enti aderenti a Federcasa
·
Strutture sindacali nazionali firmatarie del CCNL e strutture
territoriali ed aziendali ad esse aderenti
·
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
La
Commissione si riunisce di regola presso Federcasa con cadenza mensile, in
giorni preventivamente concordati.
Le
singole riunioni sono presiedute da un “Presidente di turno”. Tale carica è
espressa a turno dalle due parti che costituiscono la CNG.
La
Commissione, in quanto organismo paritetico, si esprime esclusivamente sulla
base di valutazioni condivise da entrambi le parti che la costituiscono.
La
Commissione Nazionale di Gestione ha facoltà di investire le parti stipulanti il
CCNL ove ritenga necessaria la emanazione di interpretazioni autentiche di norme
contrattuali o la loro integrazione.
Roma, li 30 settembre 2002
FIRMATO:
FEDERCASA-ANIACAP; F.P. CGIL; F.P.S.
CISL; UIL F.P.L.; FESICA CONFSAL
Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
Addì 11 febbraio 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA,
CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI,
AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL, CISL, UIL
premesso che:
con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita
efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva,
secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme
restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli
elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti
produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare
che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle
cosiddette fasce deboli;
il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere
dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla
apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di
contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di
inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni
professionali del lavoratore;
le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa
che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento
alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con
particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a
conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse
specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti
professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che
dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni descritte
si conviene sulle seguenti modalità
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai
sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga
durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n.
297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione
dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve
essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima
di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico,
mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata
massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo
contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata,
da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle
competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il
progetto di reinserimento.
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra
l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di
lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento
specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà
necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire,
come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2,
lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la
registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del
datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che
potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di
reinserimento.
7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato
per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in
contratto di inserimento/reinserimento;
un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto
previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e
lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in
base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento,
e comunque non inferiore a settanta giorni.
8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i
contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con
contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa
e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le
maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione
lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo,
ecc.).
9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato
nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con
esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere
economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole
dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero
trascorrere del tempo.
CONFINDUSTRIA CGIL - CONFCOMMERCIO - CONFAPI CISL
CONFESERCENTI - ABI UIL - ANIA - CONFSERVIZI
CONFETRA - LEGACOOPERATIVE - CONFCOOPERATIVE - UNCI
AGCI - COLDIRETTI - CIA - CONFAGRICOLTURA - CONFARTIGIANATO
CNA - CASARTIGIANI - CLAAI - CONFINTERIM - CONFEDERTECNICA - APLA
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 11 febbraio 2004
Si trasmette l’allegato accordo interconfederale con il quale le parti sottoscrittrici hanno
provveduto a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in
tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03.
In quest’ambito ed in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione di cui alle
iniziative legislative in atto, le parti, considerata la transitorietà del regime di agevolazioni
previsto per i contratti di inserimento/reinserimento, convengono di prospettare
congiuntamente al Governo l’opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione
per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle
prospettive della occupazione delle donne.
Convengono altresì di proporre congiuntamente al Governo ulteriori misure di
incentivazione finalizzate al mantenimento in servizio dei lavoratori assunti con detti
contratti.
Con osservanza
CONFINDUSTRIA CGIL - CONFCOMMERCIO - CONFAPI CISL - CONFESERCENTI
ABI UIL - ANIA - CONFSERVIZI - CONFETRA - LEGACOOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE - UNCI - AGCI - COLDIRETTI - CIA
CONFAGRICOLTURA - CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI
CLAAI - CONFINTERIM - CONFEDERTECNICA - APLA