IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 FEDERAMBIENTE

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 24 GIUGNO 2005

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO

 2005-2006

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO e 1° BIENNIO ECONOMICO


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI
FEDERAMBIENTE
2° BIENNIO ECONOMICO 2005-2006

INDICE

Addì, 24 giugno 2005

FEDERAMBIENTE, rappresentata dal Presidente Guido Berro, dalla Commissione Relazioni Industriali costituita da Giuseppe Corticelli, Presidente,  Antonio Stifanelli e Marco Pietrangelo e con la collaborazione di Annamaria Caputi, collaboratrice del Servizio Lavoro Federambiente
e
le OO.SS. Nazionali
FP-CGIL rappresentata da Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti;
FIT-CISL rappresentata da Enrico Caruso, Angelo Curcio Francesco Bisceglia,;
UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari, Paolo Modi;
FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio D’Albero, Massimo Cicco, Luigi Verzicco, Antonino Dragotto, Maurizio Contavalli 

hanno stipulato il presente Accordo per il 2° biennio economico 2005/2006 del CCNL 22.05.2003 ed hanno modificato nelle parti di seguito indicate in dettaglio il medesimo CCNL


A

A. 1.    AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

 

Ai lavoratori di livello 3A  (parametro 130,07) è riconosciuto, per il biennio economico 2005-2006 del CCNL 22.05.2003 un aumento della retribuzione base parametrale mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:

 

·         €  25,00 dall’ 1.7.2005        ai lavoratori in servizio alla medesima data;

·         €  35,00 dall’1.10.2005       ai lavoratori in servizio alla medesima data;

·         €  25,00 dall’ 1.7.2006        ai lavoratori in servizio alla medesima data.

 

Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili per i vari livelli sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alla tabella seguente e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:

 

Livello

 

Parametro

Aumenti mensili in

vigore dall’1.7.2005

Aumenti mensili

in

vigore

dall’1.10.2005

Aumenti mensili in

vigore

dall’1.7.2006

1

100,00

19,22

26,91

19,22

2B

111,11

21,36

29,90

21,36

2A

123,51

23,74

33,23

23,74

3B

124,00

23,83

33,37

23,83

3A

130,07

25,00

35,00

25,00

4B

134,36

25,82

36,15

25,82

4A

138,57

26,63

37,29

26,63

5B

144,86

27,84

38,98

27,84

5A

151,29

29,08

40,71

29,08

6B

159,15

30,59

42,83

30,59

6A

166,84

32,07

44,89

32,07

7B

175,36

33,70

47,19

33,70

7A

184,41

35,44

49,62

35,44

8

204,67

39,34

55,07

39,34

 

A. 2.    IMPORTI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2005

 Ai lavoratori in servizio all’1.7.2005 viene riconosciuto un importo mensile che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari a € 25,00 per i singoli mesi del periodo gennaio – giugno 2005.

 Conseguentemente, gli importi spettanti per ogni singolo mese del predetto periodo ai vari livelli di inquadramento sono stabiliti dalla seguente tabella:

 

Livello

Parametro

Importi per singolo mese nel periodo gennaio – giugno 2005

1

100,00

19,22

2B

111,11

21,36

2A

123,51

23,74

3B

124,00

23,83

3A

130,07

25,00

4B

134,36

25,82

4A 

138,57

26,63

5B

144,86

27,84

5A

151,29

29,08

6B

159,15

30,59

6A

166,84

32,07

7B

175,36

33,70

7A

184,41

35,44

8

204,67

39,34

 

Gli importi mensili di cui alla precedente tabella saranno liquidati ai lavoratori in servizio all’1.7.2005 con le competenze relative al mese di settembre 2005, al netto delle somme corrisposte a titolo di IVC.

Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2005 – 30.6.2005.

A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

 

Gli importi mensili di cui alla precedente tabella non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto.

Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

 

Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola.

  

norma transitoria

 1.      In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nel periodo 1 gennaio 2005- 30 giugno 2005, al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfetari effettivi di cui alla precedente tabella, fermo restando il possesso dei requisiti temporali richiamati.

2.      I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nel periodo di riferimento.

3.      Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni sono computate come mese intero.

 A.     3. Per effetto di quanto convenuto al precedente punto A.1, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) cessa di essere erogata a partire dal 1° luglio 2005

 

A. 4.    TABELLA DA ALLEGARE ALL’ART. 24 DEL C.C.N.L. 22/05/2003 –

VALORI DELLA RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE MENSILE

 Per effetto degli aumenti retributivi mensili convenuti col precedente punto 1), i valori della retribuzione base parametrale mensile sono correlativamente determinati secondo le decorrenze indicate nella seguente Tabella:

Livello

Parametro

Retribuzione base parametrale

  dall'1.2.2004

Retribuzione base parametrale

  dall'1.7.2005

 

Retribuzione base

parametrale

   dall'1.10.2005

 

Retribuzione base

parametrale

   dall'1.7.2006

 

1

100,00

1.109,49

1.128,71

1.155,62

1.174,84

2B

111,11

1.232,77

1.254,13

1.284,03

1.305,39

2A

123,51

1.370,36

1.394,10

1.427,33

1.451,07

3B

124,00

1.375,78

1.399,61

1.432,98

1.456,81

3A

130,07

1.443,15

1.468,15

1.503,15

1.528,15

4B

134,36

1.490,71

1.516,53

1.552,68

1.578,50

4A

138,57

1.537,47

1.564,10

1.601,39

1.628,02

5B

144,86

1.607,19

1.635,03

1.674,01

1.701,85

5A

151,29

1.678,52

1.707,60

1.748,31

1.777,39

6B

159,15

1.765,74

1.796,33

1.839,16

1.869,75

6A

166,84

1.851,08

1.883,15

1.928,04

1.960,11

7B

175,36

1.945,56

1.979,26

2.026,45

2.060,15

7A

184,41

2.046,03

2.081,47

2.131,09

2.166,53

8

204,67

2.270,81

2.310,15

2.365,22

2.404,56

       La presente Tabella sostituisce quella riportata in calce all’art. 24 del CCNL 22.05.2003.

 

 B

 B.1. L’Art. 29 CCNL 22.05.2003 è integrato dalle seguente lettera 

 N) Indennità Integrativa

 A decorrere dal 1.4.2006 è riconosciuta un Indennità integrativa mensile di importo fisso pari a € 11,00 da corrispondere per 12 mensilità . Tale indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro, di infortunio sul lavoro, di maternità.

  

B. 2. L’ART. 61 CCNL 22.05.2003 è integrato dal seguente comma 5 bis

 5bis A decorrere dall’1.7.2006, la quota di contribuzione mensile a carico dell’azienda, dovuta al Fondo Previambiente, è incrementata dello 0,083%. Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data, la misura complessiva della contribuzione mensile  a carico dell’azienda è pari al 2,033%.

  

B.3. L’art. 2  CCNL 22.05.2003 lettera B, punto 1 è integrato come segue:

 
Compenso individuale di produttività

 A decorrere dall’1.1.2006 è istituito un compenso individuale di produttività – non computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale – pari al valore mensile di € 11,50 da riconoscere esclusivamente ai lavoratori non in prova:

 a)      che, assunti a tempo indeterminato, cessino dal servizio nel corso dell’anno solare, in rapporto ai mesi prestati nello stesso anno in corso;

b)      assunti a tempo determinato,  per l’intera durata del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) il predetto compenso individuale viene erogato unitamente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione dei ratei mensili del predetto compenso, spettanti in relazione ai mesi di servizio prestato, non sono considerate utili le frazioni di mese di servizio inferiori a 15 giorni calendariali, ivi comprese quelle determinate da assenze non retribuite; si considerano, per contro, utili le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni calendariali

 

Dichiarazione congiunta

 

Le Parti stipulanti convengono di attivare entro il 30 settembre 2005 un gruppo di lavoro tecnico con il compito di verificare lo stato di applicazione e le eventuali problematiche connesse alle seguenti tematiche contrattuali:

 

·         banca delle ore/ lavoro straordinario;

·         ambiente di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;

·         classificazione.

 

In tale sede procederanno altresì ad una verifica complessiva sull’andamento del Capo III del CCNL per quanto riguarda le forme di lavoro atipico, nonché sullo stato delle trasformazione in essere delle aziende del settore.