In data 22 febbraio 2006, ha
avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni
e le seguenti
Organizzazioni Sindacali
Confederazioni
Sindacali
CGIL/FP
firmato CGIL
firmato
CISL/FPS
firmato CISL
firmato
UIL/FPL
firmato UIL
firmato
CIDA/ Enti Locali
firmato CIDA
firmato
DIRER/ DIREL
firmato
CONFEDIR
firmato
CSA (fiadel/cisal,
firmato
CISAL
firmato
fialp/cisal, cisas-fisael,
confail–unsiau,confill eell–cusal,
usppi –cuspel–fasil – fadel)
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto
Regioni – Autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all’area dirigenziale
2^, dell’art. 2, dell’accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
2.
Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, sono riportati come D.Lgs.n.165 del 2001.
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 – 31
dicembre 2005, per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 al
31 dicembre 2003, per la parte economica.
2.
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6.
Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data
di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN
stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e
5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 2003.
1.
E’ confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai
seguenti articoli da 4 a 9.
2.
Il testo dell’art.7, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del
23.12.1999 è sostituito dal seguente: “Ai fini di una più compiuta
informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali
processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attività”.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi
1.
“I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2.
L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione sindacale di cui all' art. 11, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei
conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di
controllo interno, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30
luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata
entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l’altro, sono
evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie
destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di
copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di
utilizzazione, secondo i contenuti dell’accordo. In caso di rilievi da
parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo
dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4.
I contratti
collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”
1.
Il testo dell’art. 6 del CCNL del 23 dicembre 1999 è sostituito dal
seguente:
"1.
Per gli enti con un numero di dirigenti in servizio non superiore a
cinque unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra
gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie
del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni
nazionali rappresentative degli enti del comparto, anche attraverso le
loro articolazioni regionali o territoriali, o da ciascuno dei soggetti
titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2.
I protocolli devono precisare:
a)
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b)
la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la
partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei
sindacati firmatari del presente CCNL e forme di rappresentanza delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 11, comma 2;
c)
la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo
sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli
enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art. 5;
d)
i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3.
I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli
definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a)
le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b)
le materie, tra quelle di competenza della contrattazione
integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale
con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono
essere riservate alla contrattazione di ente;
c)
le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il
soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d)
le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun
ente.”.
1.
Il testo dell’art. 8 del CCNL del 23.12.1999 è sostituto dal
seguente:
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art.
11, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art. 7, può attivare,
entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.
In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il
termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di
concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa
riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni
sindacali.
2.
La concertazione si effettua per le seguenti materie:
a)
criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la
graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione di posizione;
b)
criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di
attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
c)
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro di cui all’art. 17;
d)
criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati
di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai
termini di adempimento.
3.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro
il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni
dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5.
La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal
soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo
degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
1.
Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale
dirigenziale sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL del 23.12.1999,
con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma
2, dello stesso CCNL e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
comprese quelle derivanti dal presente CCNL.
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al
fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di
condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per
i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito
delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al
comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall’art. 32 del CCNL del 23.12.1999, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso
una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del
personale.
1.
In attuazione dell’art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando
insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre,
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e
applicativi di rilevanza generale.
3.
L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di
settore.
4.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47
del D.Lgs.n.165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5.
Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei
contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale.
L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del
CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vigenza del contratto decentrato.
6.
E’ disapplicata la disciplina dell’art. 12 del CCNL del 10.4.1996.
1.
Il comma 1, dell’art. 22 del CCNL 10.4.1996, come modificato
dall’art. 13 del CCNL del 23.12.1999, è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno
degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente,
fatto salvo il caso previsto dall’art. 23 bis, comma 1, lett. c).”
ART. 11
Recesso dell'amministrazione
1.
Il testo dell’art. 27, comma 4, del CCNL del 10.4.1996 è sostituito
dal seguente:
" 4.
La responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata
secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto delle
previsioni dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art.14
del CCNL del 23.12.1999, costituisce giusta causa di recesso. La
responsabilità particolarmente grave è correlata:
a)
al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti
per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente previamente
individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e
formalmente assegnati al dirigente;
b)
ovvero, per la inosservanza delle direttive generali per l’attività
amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui
contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.”.
2.
In caso di recesso ai sensi dell’art.27, comma 4, del CCNL del
10.4.1996, non si applica la disciplina dell'art. 13 del CCNL del
12.2.2002. L’atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto
dall’art. 15, comma 2, del CCNL del 23.12.1999. Costituisce condizione
risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento
della responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun ente ai sensi
dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL
23.12.1999.”.
1.
Il testo dell’art. 29 del CCNL dell’area della dirigenza del
10.4.1996 è così sostituito:
"1.
Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale
è obbligatoriamente sospeso dal servizio , con revoca dell’incarico
dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la
durata dello stato restrittivo della libertà, salvo che l'ente non intenda
procedere ai sensi dell'art. 27.
2.
Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell’art. 27,
comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà
personale o questa abbia cessato i suoi effetti può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva,
salva l'applicabilità dell'art. 27.
3.
Fatta salva la applicazione dell’art. 27, resta fermo per tutti gli
enti del comparto l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei
casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett.
a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del
2000.
4.
Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n.
97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, salvo
l’applicabilità dell’art. 27.
5.
La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.
Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta
salva la possibilità per l'ente di recedere con le procedure di cui
all'art.27.
6.
Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della
retribuzione di cui all’art.21, la retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita, e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
7.
In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata,
con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se
fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di
posizione in godimento all’atto della sospensione. Analogamente si procede
in caso di sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata prima del
dibattimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con la formula il fatto non
sussiste o l’imputato non lo ha commesso.
8.
In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di
sospensione, ai sensi dei commi 5 e 7, il dirigente ha diritto
all’affidamento di un incarico dirigenziale di livello equivalente, in
termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento della
sospensione.
9.
Il dirigente, licenziato ai sensi dell’art.27, comma 2, a seguito
di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne
ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria per la specifica
gravità, se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio, anche in soprannumero, nella medesima sede nonché in un
incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del
licenziamento.
10.
Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente comma
9, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che gli sarebbero stati
corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, esclusi i compensi
collegati agli incarichi. In caso di premorienza, gli stessi compensi
spettano al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.”.
1.
Dopo l’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14
del CCNL del 23.12.1999, sono inseriti i seguenti:
“ART.23
bis
Effetti
degli accertamenti negativi
1.
Gli enti disciplinano
gli effetti degli accertamenti negativi di cui all’art. 23 del CCNL del
10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL del 23.12.1999, il
relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa
contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche misure
nell’ambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravità
dell’accertamento:
a)
riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, per il
personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con
contratto a termine, un incarico dirigenziale semprechè detto conferimento
sia consentito dalla normativa vigente nell’ente;
b)
affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di
retribuzione di posizione inferiore;
c)
sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con
qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo
massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 23 ter;
d)
recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità,
secondo la disciplina dell’art. 27.”
“ART. 23 ter
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
1.
Il dirigente può essere sospeso dall’incarico, per una durata
massima di due anni, secondo la disciplina dell’art. 23 bis, comma 1,
lett. c).
2.
Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di
cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento
economico stipendiale di cui all’art.21; nello stesso periodo il dirigente
è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dal
medesimo ente o da altre pubbliche amministrazioni.
3.
L’accettazione di un nuovo incarico determina il venire meno della
sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte
la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.
4.
Prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione, può
trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale secondo
l’art. 17 del CCNL del 23.12.1999; in tal caso l’importo della indennità
supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 17, può essere elevato
sino a 36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento
di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto.”
2.
Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell’art. 23,
del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL del
23.12.1999.
1.
Nel comma 2 dell’art. 15, del CCNL 23.12.1999, l’espressione: “I
provvedimenti previsti dall’art.21, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993” è
sostituita come segue: “ I provvedimenti previsti dall’art. 23 - bis,
comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL del 10.4.1996”.
2.
Dopo il comma 2 dell’art.15 del CCNL del 23.12.1999 è inserito il
seguente: “3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio
parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a
seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato,
anche assistito da persona di fiducia”.
1.
Il comma 3, dell’art. 17
del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal seguente:
“3. La risoluzione
consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire
i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti
amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della evoluzione
dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze
correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di
riforma della pubblica amministrazione.”
1.
Qualora per effetto dei processi di riorganizzazione, si vengano a
creare le condizioni per una eccedenza di personale dirigenziale - secondo
la disciplina dell’art. 33, del D.Lgs.n.165 del 2001 - l’ente informa i
soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ed
i dirigenti interessati prima della decisione di collocamento in
disponibilità. Se l’eccedenza rilevata riguarda almeno dieci dirigenti,
trova applicazione la disciplina dell’art. 33, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165
del 2001.
2.
La disciplina della risoluzione consensuale di cui all’art. 17 del
CCNL 23.12.1999, come integrata dall’art. 15, può trovare applicazione
anche nei confronti dei dirigenti in eccedenza.
1.
La contrattazione
decentrata integrativa deve stabilire il termine finale di applicazione
della disciplina dell’art. 4 del CCNL del 12.2.2002. Ove la contrattazione
decentrata integrativa non abbia stabilito il termine, esso non può
superare la scadenza naturale del periodo temporale di conferimento
dell’incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico.
2.
La disciplina dell’art.4
del CCNL del 12.2.2002 non trova applicazione nell’ipotesi prevista
dall’art.23 bis, comma 1, lett. b), del CCNL del 10.4.1996.
1.
Il dirigente può essere autorizzato dall’ente di appartenenza a
svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario,
ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999), a condizione che le
relative attività siano svolte al di fuori dei vincoli e degli impegni
derivanti dall’incarico ricoperto e siano comunque conciliabili con la
natura e la rilevanza del medesimo incarico.
1.
Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali
dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285 del 1992 e
successive modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati
a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in conformità a
quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300 del 1970. A tal fine gli
enti costituiscono un organismo unico con la partecipazione dei dipendenti
e dei dirigenti della polizia locale.
1.
I dirigenti della polizia locale cui siano affidate funzioni di
pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del
Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a), del
D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, hanno diritto ad assentarsi per il tempo
necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
1.
Lo stipendio tabellare è incrementato, tenendo conto
dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse
destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria
2003) pari allo 0,5%.
2.
Ai sensi del comma 1, lo stipendio tabellare della qualifica unica
dirigenziale come stabilito dall’art. 1, comma 3, del CCNL del 12.2.2002,
è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità ,
con decorrenza dalle date sottoindicate:
a)
dall’1.1.2002 …………………… € 86,00
b)
dall’1.1.2003 …………………… € 79,00
3.
A seguito della applicazione della disciplina dei commi 1 e 2, il
nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica
dirigenziale, dall’1.1.2003, è rideterminato in € 38.296,98 comprensivo
del rateo della tredicesima mensilità.
4.
E’ confermato il maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma
1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996 nonché la retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita.
1.
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2
dell’art. 21 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza
normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del
rapporto.
1.
Al comma 5, dell’art. 27
del CCNL 23.12.1999, l’espressione iniziale “I Comuni e le Camere di
commercio” è sostituita come segue: “Gli enti del comparto”.
2.
E’ disapplicata la
disciplina dell’art. 27, comma 6, del CCNL del 23.12.1999.
1.
Ai dirigenti incaricati
delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono
corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei
periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale
titolare della relativa funzione.
1.
In favore dei dirigenti
riconosciuti, con provvedimento formale, invalidi o mutilati per causa di
servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura
rispettivamente del 2,50% o dell’1,25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della domanda per l’attribuzione di
detto incremento, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime
sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
2.
La disciplina del comma
1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano
conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda
può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro
i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a
riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio.
1.
Le parti si impegnano ad
avviare, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL,
un separato negoziato per la verifica della congruenza dell’attuale regime
della risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in relazione agli
effetti derivanti dai processi di riorganizzazione degli enti del
comparto e delle conseguenti modifiche al regime stesso.
Le parti condividono l’esigenza
di una ampia valorizzazione professionale ed economica del personale della
categoria D, già in servizio presso gli enti del comparto.
In relazione a tale finalità,
le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa, abbiano previsto e disciplinato,
attraverso gli strumenti regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti
ed in coerenza con la norma di rinvio contenuta nell’art. 27 del D.Lgs.n.165/2001,
il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine al
personale della categoria D, secondo le modalità stabilite dall’art. 19,
comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, il dipendente, cui sia conferito un tale
incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in
aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell’anzianità di servizio,
secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina
legislativa.
Le parti concordano sulla
necessità della presenza di efficaci sistemi di valutazione delle
prestazioni e dei risultati della dirigenza, presso gli enti del comparto,
nel rispetto dei principi e criteri fissati dal D.Lgs.n.286 del 1999 e
dall’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.
In tale prospettiva, concordano
altresì nel ritenere che gli organismi di valutazione a tal fine previsti
dagli ordinamenti degli enti, debbano essere costituiti da soggetti in
possesso di una effettiva e comprovata qualificazione e capacità
professionale nella specifica materia.
Le parti concordano che il
presente contratto collettivo si applica ai Dirigenti Direttori del corpo
dei controllori delle case da gioco.
Le parti congiuntamente
dichiarano che le risorse per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato derivanti dall’art.26,comma 1, lett. e) del CCNL
del 23.12.1999, ricomprendono, oltre quelle già espressamente indicate e
sempre a titolo meramente esemplificativo, anche quelle derivanti
dall’applicazione: dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e
dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione
ici); dell’art.12, comma 1, lett.b) del D.L.n.437 del 1996, convertito
nella legge n.556 del 1996.
La
modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo
V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per
la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici,
associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali,
Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento
della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina
legislativa,concordano sulla necessità di riconoscere:
-
la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della
sicurezza;
-
il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
-
il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
-
il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei
comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo
assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze
sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla
valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi:
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del
1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei
corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi
che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la
diretta dipendenza funzionale del dirigente del corpo o del servizio dal
capo dell'amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale
richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono
essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed adeguati
percorsi di formazione ed aggiornamento e di qualificazione, rivolti alla
valorizzazione professionale del dirigente anche ai fini dello sviluppo
della capacità di gestire iniziative di miglioramento ed innovazione
destinati a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo
ed efficacia.
Le
parti congiuntamente prendono atto che l'art. 37, comma 1, lettera d), del
CCNL del 10.4.1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8,
del DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le
quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo 1986,
n.65, confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato; conseguentemente, nell’articolazione e nella
graduazione della retribuzione di posizione del personale con qualifica
dirigenziale dell’area della vigilanza, gli enti valorizzano in modo
specifico le particolari responsabilità e funzioni di cui alla citata
legge n.65/1986, così come previsto dall'art. 37 del citato CCNL del
10.4.1996.
Le
parti, in considerazione del ritardo con cui si perviene al presente
rinnovo contrattuale, convengono che le risorse di cui all’art. 23, comma
3 vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, in
eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti in materia di
individuazione e ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di
posizione e di risultato e di articolazione e graduazione delle posizioni
dirigenziali, le quali restano integralmente confermate a regime.
Le parti si danno
reciprocamente atto della opportunità di affrontare, nella tornata
contrattuale del biennio economico 2004-2005, le problematiche connesse
all’attivazione di polizze che assicurino ai dirigenti interventi
integrativi rispetto a quelli erogati dal S.S.N. per la tutela della
salute e l’assistenza di malattia.
Dichiarazione
congiunta n.9
Con riferimento all’art.22, le
parti concordano nel ritenere che gli incrementi dello stipendio tabellare
risultanti dalla applicazione dell’art. 21, hanno effetto su tutti gli
istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono
quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio
tabellare.
Dichiarazione
congiunta n.10
Le parti si danno
reciprocamente atto che molte delle nuove disposizioni contrattuali sono
state predisposte con la tecnica dell’inserimento, con la collocazione
delle stesse anche nel corpo di articoli del CCNL del 1996, e che,
pertanto, poiché alcuni dei suddetti articoli erano già stati modificati
per effetto del CCNL del 23.12.1999, al fine di evitare ogni possibile
dubbio o incertezza, si è proceduto a richiamare nelle nuove disposizioni
anche le modificazioni o integrazioni introdotte dal CCNL del 23.12.1999.
Trattandosi di un problema di
mero coordinamento formale di testi contrattuali succedutisi nel tempo,
non implicante alcun errore di richiamo o di stesura del nuovo testo
contrattuale, le parti dichiarano che lo stesso sarà risolto
definitivamente in sede di predisposizione del Testo Unico delle
disposizioni contrattuali concernenti l’Area della Dirigenza del Comparto
Regioni-Autonomie Locali.
Le parti congiuntamente
dichiarano che l’art.23, comma 1, non modifica e non incide in alcun modo
sugli effetti applicativi dell’art.1, comma 3, lett. e) del CCNL del
12.2.2002, relativo all’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000-2001; pertanto, gli
enti e le amministrazioni del Comparto, applicano l’incremento di € 520
annui introdotto dall’art.23, comma 1, con riferimento al valore della
retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale conseguente
alla riduzione derivante dall’applicazione del citato art.1, comma 3,
lett. e) del CCNL del 12.2.2002, salvo che, successivamente e prima della
stipulazione del presente CCNL, non si siano verificate le condizioni per
un riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati,
a seguito
di legittimi incrementi delle risorse aventi carattere di stabilità
destinate al finanziamento della retribuzione
di posizione dei dirigenti, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni
dell’art.26 del CCNL del 23.12.1999.
N.1
Si
prende atto che uno degli aspetti più richiamati dalla DIRER-DIREL, sia
nella piattaforma contrattuale che nel corso delle trattative sindacali,
cioè la revisione delle relazioni sindacali, non ha trovato il consenso
della controparte. In particolare non è stata accolta l’introduzione della
contrattazione per le innovazioni organizzative e tecnologiche così come
già consentito ad altre amministrazioni ad esempio i Ministeri.
N.2
DIRER-DIREL e CONFEDIR prendono atto che continua a permanere una
situazione di anomalia nelle relazioni sindacali rispetto alle altre aree
dirigenziali del pubblico impiego . In particolare rimane uno stato di
indeterminatezza per l’istituto della consultazione di cui all’art. 3,
comma due lettera F, del CCNL 23 dicembre 1999.
N.3
In relazione
all’art. 16 si ritiene che il numero dei dirigenti interessati all’art. 33
del D.Lgs. 165/01 non possa essere pari a dieci in quanto l’art. 33 si
riferisce alla dotazione organica complessiva di tutto il personale . Il numero congruo
per i dirigenti non dovrebbe essere superiore a tre unità.
|