COMPARTO - SETTORE |
A.R.P.A. |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
DIRIGENZA AMM.VA, TECNICA, SANITARIA E PROF.LE |
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DATA FIRMA |
8 LUGLIO 2003 |
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PERIODO |
TABELLE DI EQUIPARAZIONE |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
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In data 21 luglio 2005,
alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del
Presidente, avv. Guido Fantoni: ____firmato________
e, per i rappresentanti
sindacali:
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali: |
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CGIL FP Sanità |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
CISL Fps- COSIADI |
Firmato |
CISL |
Firmato |
UIL Fpl |
Firmato |
UIL |
Firmato |
CIDA / SIDIRSS |
Firmato |
CIDA |
Firmato |
SINAFO |
Firmato |
CONFEDIR |
Non Firmato |
AUPI |
Firmato |
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CONFEDIR sanità |
Non Firmato |
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SNABI SDS |
Firmato |
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Al termine è stata sottoscritto, tranne che dalla CONFEDIR, il CCNL nel testo che si allega, con le modifiche apportate all'art.. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13 gennaio 2005:
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
si applica a tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell'area medico veterinaria,
proveniente da comparti o settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella
ARPA sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine di
consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse,
nonché al personale dirigenziale già appartenente al comparto del S.S.N. secondo
quanto specificato all'art. 4.
2. Le tabelle di
equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso
nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
del S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi dell'art. 63,
secondo comma, del CCNL 8 Giugno 2000
ART. 2
Criteri per la
formazione delle tabelle di equiparazione
1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 63 del CCNL 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
a) Contratti collettivi
applicati ai dirigenti transitati da altre aree del pubblico impiego o settori
privati, attualmente in servizio;
b) Qualifica e profilo di
provenienza dei dirigenti.
ART. 3
Struttura della
retribuzione
1. Per effetto delle
tabelle di equiparazione, al personale dirigente confluito nelle ARPA, sono
attribuiti il trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui all 'art.
35, lettere a) e b) dei CCNL 8 Giugno 2000, I e II biennio
economico;
2. Il trattamento
economico del personale confluito è formato dalle seguenti voci nell'ammontare
determinato dai CCNL citati al comma 1 alla data di decorrenza
dell'inquadramento:
a) Stipendio tabellare
iniziale (artt. 36 e 37 del CCNL ( giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II
biennio) ;
b) Indennità integrativa
speciale (art. 38 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio) ;
c) Retribuzione
individuale di anzianità eventualmente acquisita;
d) Retribuzione di
posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla tabella I allegata al
CCNL 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli artt.
3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con più o
meno di cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001. Ad essa si aggiunge
l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto presso ciascuna
ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico ricoperto;
e) per i dirigenti
sanitari, indennità di esclusività di cui all'art. 5 del CCNL 8.6.2000, II
biennio 2000-2001, con decorrenza 1.1.2000 e con le stesse modalità temporali e
condizioni previste dalla disposizione contrattuale ;
f) indennità di struttura
complessa nei casi e con le modalità di cui all'art. 41 del CCNL dell'8 giugno
2000, I biennio;
g) l'incremento di £.
2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere
dall'1 gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti
del S.S.N. dall'art. 11 , comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio
economico.
h) retribuzione di
risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonché le voci
corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti.
3. Alla costituzione del
trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti confluiti concorre ogni
indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e
ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale, agli stessi
corrisposta in base al contratto di provenienza.
4. Nel caso in cui il
trattamento economico in godimento da parte del dirigente - con esclusione di
quanto eventualmente corrisposto in base alla lettera h) - dia luogo ad un saldo
positivo rispetto al trattamento economico spettante, la parte residua, viene
conservata come assegno ad personam, utile ai fini previdenziali ed
assistenziali e del trattamento di fine rapporto, salvo che non si tratti di
somme percepite a titolo di retribuzione di risultato comunque denominata negli
enti o settori di provenienza. Tale assegno entra a far parte della retribuzione
di posizione individuale del dirigente ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
5. Per la corresponsione
delle voci di cui alle lettere d), f), g) e h), le
ARPA provvedono con i fondi formati con le regole previste dagli artt. 50, 51 e
52 del CCNL 8 giugno 2000, primo biennio economico, come confermati dagli artt.
8 e 9 dello stesso contratto, II biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione
del trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi
dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei bilanci
delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la completa
copertura.
ART. 4
Inquadramento dei
dirigenti
1. Le tabelle di
equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento dei
dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici delle medesime, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo alla data dell'inquadramento. Per le ARPA già
attivate nel 1998, la data dell 'inquadramento del personale decorre
dall'1/11/1998.
2. I dirigenti provenienti
dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei
loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e
normativo le clausole dei CCNL dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio
economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39
dello stesso contratto per i dirigenti sanitari già di II livello.
3. I dirigenti provenienti
dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili
corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5.
4. Le parti concordano di
definire in successivi accordi l'inquadramento di dirigenti confluiti da altri
comparti o settori non ricompresi nell'allegata tabella
ART. 5
Il Dirigente ambientale
1. A decorrere dal corrente quadriennio 2002 – 2005, con riferimento alle necessità operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo tecnico è istituito il profilo professionale di "Dirigente Ambientale" sulla base delle seguenti indicazioni:
a) Le ARPA individuano nei
propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le
specializzazioni, per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai
propri settori di attività.
b) I requisiti di accesso
a tale figura dirigenziale sono quelli stabiliti dall'art. 26 del D. Lgs. 165
del 2001. L' anzianità di servizio può anche essere maturata nei profili di
nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del
CCNL integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.
2. In prima
applicazione del presente contratto, a domanda da presentarsi entro trenta
giorni dalla sua istituzione, le ARPA inquadrano nel profilo di "dirigente
ambientale", i dirigenti ivi in servizio provenienti dai ruoli professionale o
tecnico del SSN, con esclusione dei profili di "avvocato" e "sociologo" nonchè i
dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati confluiti ai sensi
dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura tecnico – ambientale
o ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti.
3. I dirigenti inquadrati
nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico in godimento previsto
dall' art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione del contratto
collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che stabilirà, in via
definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi compreso quello
del nuovo profilo.
4. Nelle more di
attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova assunzione si applica
il trattamento economico previsto per i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico.
5. I dirigenti ambientali
gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000
(confermato dall'art. 8 del CCNL del II biennio). Nel caso in cui il comma 2 non
trovi applicazione per mancanza di dirigenti da inquadrare ed i relativi posti
debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico del proprio
bilancio tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del CCNL dell'8 giugno
2000, I biennio economico.
ART. 6
Incarichi dirigenziali
nelle ARPA
1. Ai dirigenti assunti
presso le ARPA, ivi compresi quelli con incarico di direzione di struttura
complessa sulla base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la
disciplina prevista dagli articoli da 26 a 34 del CCNL dell'8 giugno 2000 per la
graduazione delle funzioni, conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I
criteri previsti dal citato contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure
previste dall'art. 6, comma 1 lettera B del medesimo contratto.
2. In prima applicazione
del presente contratto, per i dirigenti provenienti dal servizio sanitario
nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza del livello di
inquadramento nell'incarico di struttura complessa è indicata dalle tabelle di
equiparazione, con applicazione, ai fini dell'attribuzione della relativa
indennità, delle medesime decorrenze –- stabilite dall'art. 41 del CCNL 8 giugno
2000 ove in servizio a quella data nella posizione riconosciuta corrispondente.
Nell'indennità viene assorbito il maturato economico - ove in godimento -
conservato ad personam dall'art. 44, comma 2, lettera b) del CCNL del 5 dicembre
1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario , professionale, tecnico ed
amministrativa e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del CCNL del 10 aprile 1996
dell'area della dirigenza Regioni – Autonomie locali.
3. Per i dirigenti
provenienti da altri settori, l'incarico di struttura complessa è riconosciuto
dalle ARPA applicando, ai fini della ricostruzione economica, i criteri previsti
dall'art. 3, commi 3 e 4, con decorrenza non anteriore all'entrata in vigore del
CCNL 8 giugno 2000 e con oneri a proprio carico.
ART.7
Norme finali
1. Il servizio svolto
dal personale dirigenziale presso i settori, gli enti e le aziende di
provenienza è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al
servizio svolto presso le ARPA.
2. I regolamenti
concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per i requisiti generali, con le
vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego. Detti regolamenti,
ove il personale appartenente ai profili di nuova istituzione di cui all'art. 5
comma 2, ultimo periodo, vengano adibiti al settore sanitario, potranno
prevedere i requisiti individuati dall'art. 26 del dlgs 165 del 2001 come
alternativi a quelli previsti dal DPR 483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza
di detto ruolo.
3. E' conservato, a
domanda, il regime previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed
assistenziale del settore, dell'ente o azienda di provenienza.
4. Per tutto quanto non
previsto dal presente contratto si applicano le norme dei CCNL dell'8 giugno
2000, I e II biennio economico, i CCNL del 22 febbraio 2001 e le loro successive
modificazioni ed integrazioni.
Livello inquadramento |
Comparto Sanità |
Comparto Regioni e Autonomie Locali |
Settore dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Commercio) |
Settore dei dirigenti dell'industria |
Settore dei dirigenti dell'agricoltura |
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Dirigenti Sanitari |
Dirigenti del ruolo P.T.A. |
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Dirigenti di struttura complessa |
Dirigenti ex 2° liv. |
Dirigenti con incarichi ex art. 54, fascia A del CCNL 5.12.96, ed art. 41 del CCNL 8.6.2000 |
Dirigente ex 10° liv. del CCNL _ aprile 1996 (*) |
_______________ |
_______________ |
_______________ |
Dirigente con altri incarichi |
Dirigenti ex 1° liv. |
Dirigenti con incarico ex art. 54 fascia B e 55 fasce A e B del CCNL 5.12.1996 |
Dirigenti ex IX livello CCNL del _ aprile 1996 |
Dirigenti (**) |
Dirigenti (**) |
Dirigenti (** |
(*) in quanto
equiparato all'ex XI livello del DPR 384 del 1990.
(**) fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ultimo periodo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli artt. 5, 6, e 7 tengono, altresì, conto della disciplina prevista dai DPR 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti del Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie specificità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In riferimento all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che, ferme rimanendo le opzioni già effettuate ai sensi del presente contratto, il termine dell'opzione stessa potrà essere riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti a seguito della stipulazione del CCNL relativo al quadriennio 2002 – 2005.
DICHIARAZIONE A VERBALE
FUNZIONE PUBBLICA CGIL
CISL FPS
UIL F.P.L.
Roma, 22 aprile 2002
Le Federazioni Nazionali
FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, nel sottoscrivere il presente accordo auspicano, ed
in tal senso impegnano le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede
di contrattazione aziendale e nell'ambito degli istituti negoziali vigenti, si
individuino soluzioni che possano dare risposte in termini di equità a tutti i
dirigenti impegnati nell'attività delle ARPA in attesa che, con il prossimo CCNL,
si possano individuare regole generali che meglio consentano di dare risposte a
tutte le aree dirigenziali coinvolte nella attività istituzionale.
FP-CGIL
firmato
CISL-FPS
firmato
UIL-F.P.L.
firmato