Approfondimenti
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER
IL PERSONALE INFERMIERISTICO. Legge 8 gennaio 2002 n.1
Il nostro giudizio fortemente
critico sulla legge dell'8 gennaio 2002 n.1 sull'emergenza
infermieristica, è motivata dalla convinzione che essa non
risolve il problema della carenza degli infermieri né pone
possibili soluzioni, non migliora la qualità e la quantità dei
servizi erogati, e introduce esclusivamente forme di
"cottimo", e dispone norme "lesive del CCNL".
Nel Protocollo siglato con il governo il 4 febbraio era
contenuto l'impegno dello stesso a riportare le disposizioni
emanate con la legge all'interno delle prerogative contrattuali.
Conseguentemente era per noi ovvio non doversi avviare
trattative di merito in questo periodo intermedio.
Tuttavia, diverse regioni ed AUSL stanno destinando risorse
economiche per l'attuazione della legge così come essa è
attualmente e a tale proposito stanno procedendo anche alla
convocazione delle strutture sindacali.
In questo mutato contesto riteniamo che la Cgil, nel ribadire il
giudizio negativo sulla legge e sul mancato rispetto del
protocollo del 4 febbraio, debba caratterizzare la propria
presenza ai tavoli definendo una serie di criteri sul
miglioramento della qualità delle prestazioni e sull'efficienza
dei servizi, costringendo le controparti a rivedere
l'organizzazione del lavoro e dei servizi.
A tale proposito, vi segnaliamo i seguenti temi da sottolineare
nella scelta dei parametri:
- in nessun
caso devono essere modificati o utilizzati fondi
contrattuali;
- le aziende
devono prioritariamente, previa concertazione, quantificare
le carenze organiche ed indire i concorsi;
- le aziende
in seguito, previa contrattazione, stabiliscono il
fabbisogno di prestazioni aggiuntive e le relative risorse
finanziarie;
- le
prestazioni aggiuntive devono coinvolgere tutto il
personale, e devono servire prioritariamente per abbattere
le liste di attesa (negli accordi deve essere quantificata
la riduzione e i tempi di attuazione), per evitare la
chiusura dei servizi;
- deve essere
garantita la rotazione del personale, evitando così
l'obbligatorietà delle prestazioni aggiuntive;
- negli
accordi va comunque individuato l'arco temporale entro il
quale va applicato il limite dell'orario di lavoro legale.
Essendo il limite legale dell'orario settimanale di 40 ore,
tale vincolo va rispettato all'interno di un arco temporale
da stabilire (es. l'orario contrattuale da effettuare in 3
mesi è di 468 ore, l'orario legale è di 520, pertanto la
differenza di 52 ore nel trimestre è il massimo di
prestazioni aggiuntive possibile per ogni lavoratore).
Maggio
2002
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