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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO. Legge 8 gennaio 2002 n.1

Il nostro giudizio fortemente critico sulla legge dell'8 gennaio 2002 n.1 sull'emergenza infermieristica, è motivata dalla convinzione che essa non risolve il problema della carenza degli infermieri né pone possibili soluzioni, non migliora la qualità e la quantità dei servizi erogati, e introduce esclusivamente forme di "cottimo", e dispone norme "lesive del CCNL".
Nel Protocollo siglato con il governo il 4 febbraio era contenuto l'impegno dello stesso a riportare le disposizioni emanate con la legge all'interno delle prerogative contrattuali. Conseguentemente era per noi ovvio non doversi avviare trattative di merito in questo periodo intermedio.
Tuttavia, diverse regioni ed AUSL stanno destinando risorse economiche per l'attuazione della legge così come essa è attualmente e a tale proposito stanno procedendo anche alla convocazione delle strutture sindacali.
In questo mutato contesto riteniamo che la Cgil, nel ribadire il giudizio negativo sulla legge e sul mancato rispetto del protocollo del 4 febbraio, debba caratterizzare la propria presenza ai tavoli definendo una serie di criteri sul miglioramento della qualità delle prestazioni e sull'efficienza dei servizi, costringendo le controparti a rivedere l'organizzazione del lavoro e dei servizi.

A tale proposito, vi segnaliamo i seguenti temi da sottolineare nella scelta dei parametri:

  • in nessun caso devono essere modificati o utilizzati fondi contrattuali;
  • le aziende devono prioritariamente, previa concertazione, quantificare le carenze organiche ed indire i concorsi;
  • le aziende in seguito, previa contrattazione, stabiliscono il fabbisogno di prestazioni aggiuntive e le relative risorse finanziarie;
  • le prestazioni aggiuntive devono coinvolgere tutto il personale, e devono servire prioritariamente per abbattere le liste di attesa (negli accordi deve essere quantificata la riduzione e i tempi di attuazione), per evitare la chiusura dei servizi;
  • deve essere garantita la rotazione del personale, evitando così l'obbligatorietà delle prestazioni aggiuntive;
  • negli accordi va comunque individuato l'arco temporale entro il quale va applicato il limite dell'orario di lavoro legale. Essendo il limite legale dell'orario settimanale di 40 ore, tale vincolo va rispettato all'interno di un arco temporale da stabilire (es. l'orario contrattuale da effettuare in 3 mesi è di 468 ore, l'orario legale è di 520, pertanto la differenza di 52 ore nel trimestre è il massimo di prestazioni aggiuntive possibile per ogni lavoratore).

    Maggio 2002