Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Vigente alla G.U. 15/10/2002
n. 242
(in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360). - Istituzione del servizio sanitario nazionale
(1) (2) (3) (4) (5).
(1) Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma
dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo
l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione
alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate.
Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui
disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1º maggio
1998.
(2) Con dd.p.r. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i
regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il
reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
(3) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel
presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è
sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, l.
26 febbraio 1999, n. 42.
(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi
Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre
1999.
TITOLO I
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Capo I
PRINCIPI ED OBIETTIVI
Articolo 1
I principi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni,
delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il
coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi,
centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività
comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del
servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente
legge.
Articolo 2
Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di
lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e
psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la
prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e
distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta
ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del
prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla
salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della
maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio
connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per
la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed
infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei
servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e
inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale
dei disturbati psichici;
h) (Omissis) (1).
(1) Lettera soppressa dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Capo II
COMPETENZE E STRUTTURE
Articolo 3
Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di
cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono
essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
Articolo 4
Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e
garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le
relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di
attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono fissati e
periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di
natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di
lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 5
Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle
regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche
con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad
esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (1).
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di
volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi
nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari
particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente
legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 6
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e
di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei
limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio
e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti
assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e
dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e
delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze
chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed
ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare
e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di
organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le
norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la
conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle
professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia
e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come
titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e
termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le
quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o
di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli
additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Articolo 7
Funzioni delegate alle regioni.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente
articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai
sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le
vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero
della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla
conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante
sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e
di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi
uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti
previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei
ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli
operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base
regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto
comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1º gennaio 1981.
Articolo 8
Consiglio sanitario nazionale.
(Omissis) (1).
(1) Consiglio soppresso dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 9
Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio
sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità
sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di
queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di
accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per
compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su
richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della
sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre
istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed
aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con
esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed
aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato
dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la
valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (1).
L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a
carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore;
possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto
valore scientifico.
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (4).
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(2) Comma abrogato dall'art. 24-bis, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l.
29 febbraio 1980, n. 33.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, l. 7 agosto 1973, n. 519.
(4) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 13, l. 7 agosto 1973, n.
519.
Articolo 10
L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie
locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei
servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un
ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario
nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o
associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in
distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione
dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
Articolo 11
Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori
economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle
regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale
adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le
rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli
enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli
operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare
territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili
nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti
territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le
regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti
scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano
(1).
(1) A decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui al presente
articolo inerenti i distretti scolastici, sono da intendersi abrogate e
sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg.
30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.).
Articolo 12
Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta
alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la
localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
Articolo 13
Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo
Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8
aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli
operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio
1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione
dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi
sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari
triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini
dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la
partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli
servizi.
Articolo 14
Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e
200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e
socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al
fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono
consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in
particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) (Omissis) (1);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla
tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali
all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(1) Lettera abrogata dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 15
Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente
legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle
comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale (1);
2) il comitato di gestione e il suo presidente (1);
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal
Ministro del tesoro e uno dalla regione (2).
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del
collegio (2).
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art.
50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla
regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (2).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi
dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni
associati;
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale
coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio
dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della
comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di
partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità
sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle
circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono
conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del
presente articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con
criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con
legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione
dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei
comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il
quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità
sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti
consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta
organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal
comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite
rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il
territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare
per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria
locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche
mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato
distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di
direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di
organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie
locali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e
le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle
norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi
multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con
i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle
funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione
di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente
articolo (3).
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed
integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali
esistenti nel territorio (4).
(1) Vedi, ora, il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario
comma secondo per effetto dell'art. 13, l. 26 aprile 1982, n. 181.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 8, l. 23 marzo 1981, n. 93.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 16
Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a
livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito
territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini
produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della
dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e
di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della
produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi,
della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e
ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18 (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 17
Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali,
dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12
febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge
l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al
principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra
ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a
quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione
delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale
disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge
(1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 18
Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i
presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le
finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e
specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui
estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al
precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e
stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con
quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale
competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle
specifiche esigenze della gestione (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Capo III
PRESTAZIONI E FUNZIONI
Articolo 19
Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione,
di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la
popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo
comma dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi
periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio
hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza
o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di
assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località
ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità
militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere
ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
Articolo 20
Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività,
di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il
rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo
4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e
verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle
funzioni definite dall'articolo 14 (1);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza,
anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente
che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta
gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le
rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed
al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del
primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (1);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee
a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti,
della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della
popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione
le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente
comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei
propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al
successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro
competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla
particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono
effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le
rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste
dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 21
Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria
locale sono attribuiti, con decorrenza 1º gennaio 1980, i compiti attualmente
svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di
controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto
disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le
unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di
medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno
delle unità produttive (1).
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale,
nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi
delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito
agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di
diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 22
Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 23
Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e
foreste (1), un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre
alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste (1) ed i
suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2).
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per
tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori
del lavoro e della produzione.
All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e
di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in
stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali,
delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei
criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi
personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali,
attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art.
6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di
competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le
regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le
informazioni e le consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli
articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate
nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi
rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente
comma.
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I
programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e
degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera
in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue
attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale
per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli
istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti
privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i
collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e
la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle
unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari.
L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei
servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione
degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette
ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero
dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività
connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
(1) Ora Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 24
Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro [e di vita] e di
omologazioni (1).
Il Governo è delegato ad emanare, [entro il 31 dicembre 1979,] su proposta del
Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della
produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
secondo i principi generali indicati nella presente legge (1).
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di
lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri
organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante
aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze
derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione
antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e
lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali
occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli
accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la
vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti
e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di
sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione,
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra
lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei
prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al
fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di
modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo
produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza
del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e
la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza
delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività
chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio
grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o
reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di
nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e
l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole
lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di
cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli
impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle
piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti
di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica
amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in
materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato
e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine di
assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi
di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente
numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine
di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al
tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle
disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità
delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli
infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie
dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici
e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme
in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili
e degli aeromobili.
(1) Rubrica e comma così modificati dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 25
Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche
vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie
locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma
precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito
o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i
presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge (1).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da
ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge (1).
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare
la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria
locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla
richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico
dell'assistito (1) (2).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a
particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato
soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto
comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture
convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la
relativa annotazione (1).
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni
urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture (1).
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri (1).
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai
requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma
dell'art. 5 della presente legge (1).
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e
gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di
residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero
presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge
regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano
sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali
pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta
specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali
potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
(1) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, d.l. 26 novembre 1981, n. 678,
conv. in l. 26 gennaio 1982, n. 12.
(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 maggio 1994, n. 325,
conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467.
Articolo 26
Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio
direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella
regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1), sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione periodica.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 27
Strumenti informativi
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici
principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a
trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità
sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto
sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità
militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la
tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della
protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1), è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle
condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi
nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale
(1), le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi
maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono
stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione
previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per
tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo
comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento
ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie
locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 28
Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie
di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati,
tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e
48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su
presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati
galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui
all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi
articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni
farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali,
negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale
disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da
parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il
coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità
sanitaria locale.
Articolo 29
Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo
criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la
funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in
commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le
specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle
direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia
per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle
modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei
farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci
e dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale
della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea
europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Articolo 30
Prontuario farmaceutico.
(Omissis) (1).
(1) L'art. 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal 1º
gennaio 1994, il Prontuario farmaceutico di cui al presente articolo.
Articolo 31
Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui
farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei
farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque
di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo
30.
Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui
all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i
limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei
farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli
obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive
in materia della Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), viste
le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate
le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e
dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica,
predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci,
finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori
scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali
e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze,
svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della
sanità.
Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e
le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di
farmaci.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 32
Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria,
ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o
consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto
delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono
sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base
alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
Articolo 33
Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi
dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel
rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso
per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta
motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e
servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera
per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando
le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di
comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I
provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento
del provvedimento revocato o modificato.
Articolo 34
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia
mentale.
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso
dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di
servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere
disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie
mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le
cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli
stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un
medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a
quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli
ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura
all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti
anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la
continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono
dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Articolo 35
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore
dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e
disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare
o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di
mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al
consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il
settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il
ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia
in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la
cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario;
comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del
presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e
configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il
reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro
il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui
al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso
avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle
parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci
giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o
richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La
decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Articolo 36
Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi
presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché
presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi
dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei
limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli
stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione,
e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre
aziende termali.
(Omissis) (1).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle
regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura
prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art.
1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e
personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979,
adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli
65 e 67.
(1) Comma abrogato dall'art. 15, l. 31 dicembre 1991, n. 412.
Articolo 37
Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai
cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante.
Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del
lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta,
la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi
compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa,
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso
convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato
e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma
dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui
fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle
persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i [Ministri della marina
mercantile, dei trasporti] (1), degli affari esteri, un decreto avente valore di
legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi
generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge,
tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale (2)
(1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, a
favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non
appartengono alle categorie indicate nell'articolo 2 del d.p.r. 31 luglio 1980,
n. 618 e versano in disagiate condizioni economiche, non prevede forme di
assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.
Articolo 38
Servizio di assistenza religiosa.
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata
l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza
del cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di
assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti
per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità
religiose competenti per territorio.
Articolo 39
Cliniche universitarie e relative convenzioni.
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina,
per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del
servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni
istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per
disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca
e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto
di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di
cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai
fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di
ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà
di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di
altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali
affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non
possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono
formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre
rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono
attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro
autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute
esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi
all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni
ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula
della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50,
L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1) e la
1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la
utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con
specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie
indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di
schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della
sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale (1) e la 1ª
Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 40
Enti di ricerca e relative convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui
all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e
gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi
del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte
di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca
secondo i fini della presente legge.
Articolo 41
Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per
quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera,
nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31
dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi
della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in
conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza
ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli
istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la
classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale
Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da
apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere
stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1).
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie
locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 42
Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a
prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di
ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con
decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale
(1).
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle
regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri
delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si
tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di
istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere
esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate
dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), che tengano conto della
particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni
sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente
legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di
diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato
nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle
deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito
ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro della ricerca scientifica (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(2) Ora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(3) Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 30 giugno 1993, n. 269.
Articolo 43
Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni
sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41,
primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge
12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e
sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi
e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non
abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle
unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai
fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario
preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con
le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità
a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e devono prevedere
fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi
con quelli delle unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in
vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968,
n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato
ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e
198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 44
Convenzioni con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di
convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo
conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale
e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui
all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a
schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1).
Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie
locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità
sanitarie locali del territorio nazionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 45
Associazioni di volontariato.
È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente
costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese
anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a
norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette
istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art.
25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente
della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio
comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni
previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla
commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette
istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai
fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da
apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione
sanitaria regionale.
Articolo 46
Mutualità volontaria.
La mutualità volontaria è libera.
È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi
forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite
aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria
prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV
PERSONALE
Articolo 47
Personale dipendente.
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è
disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo
i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione
amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata
all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende
sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali
delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo,
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio
nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti
e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere
esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i
trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera
attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità
sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e
degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge
regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale
attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo
pieno l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su
richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del
personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico
complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico
del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con
quelli del personale delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie
locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo
117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei
diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro
della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle
promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del
territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico,
della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi
dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia
delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti
messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie
locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono
altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi
e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture
sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un
tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo
presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le
modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n.
1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo
addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non
successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e
istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività
e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di
ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e
prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a
singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione
del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti
vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del
rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo
nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula degli accordi anzidetti, è costituita rispettivamente: da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali
compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino
direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di
cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue
italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di
bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la
presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale
degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie
locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare
da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario
previsto per detto personale.
Articolo 48
Personale a rapporto convenzionale.
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a
rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è
costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle
regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella
pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni
cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici
generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli
specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di
impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto
convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di
libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici
ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano
al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e
delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a
particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa
domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta
e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le
norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e
qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori
della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera
scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative
di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le
ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il
principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di
commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in
zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei
medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza
o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e
integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi
di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla
compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle
convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente
articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai
sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni
da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'articolo 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con
organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie
locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di
servizi nelle rispettive strutture.
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie
di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente
norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel
corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi
riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che
saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che
saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la
regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a
darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale
dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione,
provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine
provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo
alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al
presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di
previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del
28 ottobre 1976, n. 289.
Capo V
CONTROLLI, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO
Articolo 49
Controlli sulle unità sanitarie locali.
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica
sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10 febbraio
1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal
Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme
previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge (1).
I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato
giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'art.
10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di
gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati
al controllo del comitato regionale di controllo (2).
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori,
nell'esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (2).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa
spesa non è indicata idonea copertura finanziaria (3).
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla
materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province
s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le
province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai
rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in
base ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al
bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta
regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono
manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale
una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con
allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata
alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale
relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti
consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali (4).
(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma
primo per effetto dell'art. 13, l. 26 aprile 1982, n. 181.
(2) Comma aggiunto dall'art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11
novembre 1983, n. 638.
(3) Comma prima modificato dall'art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.
in l. 11 novembre 1983, n. 638 e poi così sostituito dall'art. 17, l. 22
dicembre 1984, n. 887.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 50
Norme di contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni
provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la
contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare
corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla
legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa,
con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da
comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della comunità competenti
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza
quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le
contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei
risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei
conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni
singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti
consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle
contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o
delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono
comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati
in alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di
pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il
ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte
del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie
locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa,
della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei
relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art 13 L. 16
maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione
del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile
delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà
essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità
delle rispettive regioni di appartenenza (1).
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre,
in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e
crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto,
dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di
cui al n. 8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture.
Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a
provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni
(2).
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del
tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio
sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e
coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla
rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo,
risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo
riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le
comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi
organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.
(1) Numero aggiunto dall'art. 9, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29
febbraio 1980, n. 33.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29
febbraio 1980, n. 33.
Articolo 51
Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario
nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo
53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della
parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente,
negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero
del bilancio e della programmazione economica (1).
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte
le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di
indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la
spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per
la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6
ottobre 1971, n. 853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua
competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del
presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da
parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50,
le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura
uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (3).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni,
con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni
sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro
assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota
non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono
garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio
regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle
spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni
formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle
unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo
18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate
in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano
determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori
straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 7 agosto 1982, n. 526.
Articolo 52
Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979.
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte
corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento
alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974,
n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979,
sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali,
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale,
compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di
beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente
contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno
1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio
sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla
ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in
deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità,
assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo
quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni
di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla
base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461,
assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario
nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie
locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni
di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli
adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo
rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento
dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a
riportare in equilibrio il conto di gestione.
TITOLO II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Articolo 53
Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano
sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni
di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle
regioni meridionali (1).
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) (2).
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini
della sua approvazione con atto non legislativo (1).
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano
sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge
contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano
sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio
sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica
indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni
(1).
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale,
le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale (1).
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (2), il cui parere si intende positivo se non
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta (1).
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al
presente articolo (1).
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie
pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal
Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 10 settembre
dell'anno stesso (1).
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il
successivo mese di novembre (1).
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 2;
b) (Omissis) (3);
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del
fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il
territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso
una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con
limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti,
prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti
letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il
piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la
dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti
inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della
valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle
disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture
sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione
di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate
assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti
letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti
indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della
quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale
per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e
per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o
le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al
successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli
obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del
personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle
necessità quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di
attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono
stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla
ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
(1) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro
commi per effetto dell'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Lettera abrogata dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(4) Comma abrogato dall'art. 6, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 54
Primo piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al
Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre
investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi
sanitari (1).
Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle
regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29
febbraio 1980, n. 33.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27
giugno 1981, n. 331.
Articolo 55
Piani sanitari regionali.
Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai
piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario
nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e
nelle prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed
agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla
giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per
quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono
approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni
triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti
e provvedimenti emanati dalle regioni.
Articolo 56
Primi piani sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed
approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio
della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione,
l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto
comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità
sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Articolo 57
Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), da emanarsi
in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal
piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti
mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a
quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a
disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti
nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della
soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente
articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti
vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi,
dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per
quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa,
che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo
comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma
restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al
pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il
coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette
prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le
finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 58
Servizio epidemiologico e statistico.
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici
programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni
epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione
sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal
precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai
servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle
articolazioni del servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1), sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di
rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano
nazionale e regionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 59
Riordinamento del Ministero della sanità.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 60
Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
(Omissis) (1).
(1) (1) Consiglio soppresso dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 61
Costituzione delle unità sanitarie locali.
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo
le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la
struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i
criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari
di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei
rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano
disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge,
vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario
nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del
personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a)
che a norma della presente legge, è destinato alle unità sanitarie locali,
nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli
organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di
quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a
partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo
di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del
personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli
della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma
del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive nelle
regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere
assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26
ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni
sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Articolo 62
Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie
infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è
autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a
modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni
vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e
di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e
le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e
delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto
testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della
presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le altre disposizioni vigenti in materia.
Articolo 63
Assicurazione obbligatoria.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è
obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un
istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio
sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli
assicurati del disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma
precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono
tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo
le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si
trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la
riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente
comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure
che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con
lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei
soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od
infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si
applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di
cui al D.M. 5 febbraio 1969 (1).
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti
all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto
di cui all'art. 37 della presente legge (1).
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni
anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (2), è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati
per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni
previste nel costo medio procapite dell'anno precedente per le prestazioni
sanitarie di cui al secondo comma (3).
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le
sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
(1) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo
comma per effetto dell'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8
agosto 1980, n. 441.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Comma così modificato dall'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in
l. 8 agosto 1980, n. 441.
(4) Comma soppresso dall'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8
agosto 1980, n. 441.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 64
Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa
utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a
definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e
che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza
ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980
(1).
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti
pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività
psichiatrica (1).
È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli
attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali
generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli
66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri
enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e
del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di
assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione, a partire dal 1º gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di
cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici.
Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche
psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine
di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia
richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed
autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale
indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi
di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto
dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un
numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti
delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore,
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27
marzo 1969, n. 128.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti
di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e
neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle
amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere
espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento
approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla
lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute
mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui
all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180.
(1) Termine prorogato dall'art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27
giugno 1981, n. 331.
Articolo 65
Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di
pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi.
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo
4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le
attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli
enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni
competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali (1).
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di
cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati
dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di
ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali
eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari
liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono
altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività
di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli
enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art.
77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è
attribuito al patrimonio dello Stato.
(Omissis) (2).
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano
sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui
agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali
dell'impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo
conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 21, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.
in l. 11 novembre 1983, n. 638.
(2) Comma abrogato dall'art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
Articolo 66
Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di
pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a
consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i
beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi]
(1);
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli
ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale
dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art.
64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite
alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio.
È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili
e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e
all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia
igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per
realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti
patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei
termini previsti dall'articolo 61.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui
alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità
giuridica.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di
cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione
e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro
alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente
ad essi connessi.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 67
Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle
gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della
sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e le organizzazioni
sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici,
distinti per amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere
nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie
locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali,
per le seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie
locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti,
riservati ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.
I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono
trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui
all'articolo 47, salvo diversa necessità della regione.
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale
dipendente, alla data del 1º dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti
gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132; detto
personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto,
sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei
requisiti di cui al precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato
dal limite di età.
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno
1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il
comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1).
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n.
349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con
riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri
oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1), il
comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle
statali.
Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il
personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto
1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è
trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed
enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza
alla data del trasferimento stesso secondo le tabelle di equiparazione previste
dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47.
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato
provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i
criteri di cui all'art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella
posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto
dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli
unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua
ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati
dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine
servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di
provenienza.
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6,
L. 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma
precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale
presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'art. 6, L. 23
dicembre 1975, n. 638.
Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è
consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste
dall'art. 48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli
artt. 67, 68, 72, 75 già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 68
Norme per il trasferimento del personale di enti locali.
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei
ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'art. 47 del
personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari
trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo
le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in
vigore della presente legge.
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo
comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il
personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della
regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico
concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di
igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne
faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione
del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi
regionali può essere inquadrato, se ne faccia richiesta entro i termini
anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo
stesso articolo 47, comma quinto, lettera c).
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie
locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta
nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste
dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).
Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono
comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico
previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi
gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21
giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché
dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Articolo 69
Entrate del fondo sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli
51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non
inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni
per le unità sanitarie locali;
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie
locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a
titolo di rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui
trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i
redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri
e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui
all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974,
n. 386.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi
assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24
della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal
termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio;
per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di
cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi
di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi
della gestione.
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate
allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede
l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910,
n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto dal 10 gennaio 1979, le norme che prevedono
la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui
finanziamento è previsto dalla presente legge.
Articolo 70
Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento
dell'Associazione.
Con effetto dal 1º gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono trasferiti ai comuni
competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i
servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana
(CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni
mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi
adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili
le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
il riordinamento della Associazione della Croce Rossa italiana con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità
del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle
finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle
società di Croce Rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio,
dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da
parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 71
Compiti delle Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle
Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a
convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto
riguarda le competenze delle medesime.
Articolo 72
Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI) e
dell'Associatione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i
compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai
commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e
dello ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e
dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi
centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella
stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente
legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per
la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già
esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e
periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure dell'articolo 67 al
fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la
sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per
essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai
servizi di cui all'articolo 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui
all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori
centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro.
Articolo 73
Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di
sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con
provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale
tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto
alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di pretezione antinfortunistica,
viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1º gennaio 1980, presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi
delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo
22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili,
le procedure di cui all'articolo 67.
Articolo 74
Indennità economiche temporanee.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di
riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per
malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già
erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in
liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita
gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge
relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del
tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la
gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati
all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a
riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità,
malattia ed infortunio.
Articolo 75
Rapporto con gli enti previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti
previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale
attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera q).
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti
previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti,
tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali
conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi
accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale
strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al
precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per
utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la
istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti
previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini
di cui all'art. 61.
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel
primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti
normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui
all'articolo 47.
Articolo 76
Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla
riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e
di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed
altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della
legge 29 giugno 1977, n. 349.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli
oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità
separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le
norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei
contributi di propria pertinenza.
(Omissis) (1).
I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito
conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro,
mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti,
incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente
postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.
Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del
presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad
avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze
fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti
previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno
1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
carattere nazionale.
(1) Comma abrogato dall'art. 23-quinquies, d.l. 30 novembre 1979, n. 663, conv.
in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
Articolo 77
Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla
liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo
12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di
conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione
dell'art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale
istituito con lo stesso articolo (1).
Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse,
servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori
provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di
decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di
impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai
soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che,
trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine
della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo
comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro
funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni
stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono
consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i
libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte
affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il
Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole
liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del
conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo
previsto dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il
Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al
mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all'art. 1 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni
finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione
delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da
iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica
il disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
(1) Termine prorogato dall'art. 1, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8
agosto 1980, n. 441.
Articolo 78
Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della
presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra
imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
Articolo 79
Esercizio delle deleghe legislative.
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e
della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle
rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura
complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52,
L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i pareri
sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori
nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai
Presidenti delle rispettive Camere.
Articolo 80
Regioni a statuto speciale.
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle
materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze
spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e
condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia
autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale
fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca.
Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due
province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, e relativi parametri (1).
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure
previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta
e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di
ricovero e cura di Aosta.
(1) Il terzo periodo del primo comma del presente articolo è stato abrogato
dall'art. 27, l. 27 dicembre 1983, n. 730.
Articolo 81
Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui
all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi
civili diventa operativo a partire dal 1º luglio 1979.
Articolo 82
Variazioni al bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 83
Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al
Titolo III avranno effetto dal 1º gennaio 1979.