DPR 27/03/2001 n.220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134). - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonché alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori nonché le modalità e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;

Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;

Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno è disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanità relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9 novembre 2000;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

CAPO I

Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Articolo 1

Accesso dall'esterno

1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. È esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo stesso é attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità di due posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità.

3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

Requisiti generali di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 3

Bando di concorso

1. L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.

4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

5. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.

6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.

7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.

8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Articolo 4

Domande di ammissione ai concorsi

1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

7. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.

Articolo 5

Esclusione dai concorsi

1. L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Articolo 6

Nomina delle commissioni - Compensi

1. L'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.

6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.

7. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.

8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.

11. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.

CAPO II

Procedure concorsuali

Articolo 7

Svolgimento delle prove

1. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Articolo 8

Concorso per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli specifici articoli del presente regolamento.

3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera;

b) titoli accademici e di studio;

c) pubblicazioni e titoli scientifici;

d) curriculum formativo e professionale.

La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.

4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sano così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.

Articolo 9

Adempimenti preliminari

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.

5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identità.

6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Articolo 10

Verbali relativi al concorso

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Per l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

7. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

8. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.

Articolo 11

Criteri di valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) titoli accademici e di studio:

i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

4) curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Articolo 12

Prova scritta: modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.

8. Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d'esame.

9. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.

10. È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.

12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a disposizione dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.

Articolo 13

Adempimenti della commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.

2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati:

a) il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa;

b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissoni.

Articolo 14

Valutazione delle prove d'esame

1. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Articolo 15

Prova pratica: modalità di svolgimento

1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Articolo 16

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 14.

2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.

CAPO III

Graduatoria - Nomina - Decadenza

Articolo 17

Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Articolo 18

Conferimento dei posti

1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

5. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace.

6. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. È vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

Articolo 19

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Articolo 20

Equiparazione dei servizi

non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Articolo 21

Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Articolo 22

Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

TITOLO III

CONCORSI DI ASSUNZIONE

CAPO I

Categoria A

Articolo 23

Assunzione per i profili professionali della categoria "A"

1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

CAPO II

Categoria B

Articolo 24

Assunzione per i profili professionali della categoria "B"

1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.

2. L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.

CAPO III

Categoria B - livello economico super (Bs)

Assunzione per i profili professionali della categoria "B" livello economico super (Bs)

Articolo 25

Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di puericultrice

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;

b) diploma di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui al decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, articolo 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).

Articolo 26

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore tecnico specializzato

1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

c) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attività inerente il profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda ed indicati nel bando.

Articolo 27

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore amministrativo esperto

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;

b) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Articolo 28

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

Articolo 29

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

CAPO IV

Categoria C

Articolo 30

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale infermieristico

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Articolo 31

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 32

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 33

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Articolo 34

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale.

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Articolo 35

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di programmatore (personale tecnico)

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso é il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalità richiesta.

2. Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.

Articolo 36

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente amministrativo (personale amministrativo)

1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 37

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria "C" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Articolo 38

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

CAPO V

Categoria D

Collaboratore professionale sanitario nei profili e nelle discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria "C".

Articolo 39

1. Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore professionale sanitario:

Requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta è biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

3. Per il personale di cui ai commi precedenti la regione può disporre, disciplinandone le modalità, la durata e le materie, che le aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

Articolo 40

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistente sociale

1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 41

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) abilitazione professionale, ove prevista.

Articolo 42

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale

1. Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) abilitazione professionale, ove prevista.

Articolo 43

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Articolo 44

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

CAPO VI

Categoria D - livello economico super (Ds)

Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello economico super (Ds)

Articolo 45

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per il profilo infermieristico esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria "C", corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica.

Articolo 46

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore professionale assistente sociale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;

b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 47

Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Articolo 48

Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.

Articolo 49

Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Articolo 50

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

1. L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

Articolo 52

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.

Articolo 53

Regione Valle d'Aosta

1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d'Aosta, è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dall'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera.

Articolo 54

Assunzioni obbligatorie

1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Articolo 55

Modalità di espletamento dei concorsi in atto

1. I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.

Articolo 56

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.