DPR
27/03/2001 n.220
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220 (in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134). - Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale.
Preambolo
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il
Governo con atto regolamentare dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale
del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel
decreto legislativo medesimo, nonché alle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in
particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i titoli
valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità di nomina dei
vincitori nonché le modalità e i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi:
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante
norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ed in
particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti
ed equiparabili;
Considerato
che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è
stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo
provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non
dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del
personale del comparto sanità;
Considerato
che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale
del comparto sanità, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 74
del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale
in quattro categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi
profili;
Visto,
in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro,
secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di
cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno è disciplinato
dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 512, e successive modificazioni;
Ritenuto,
pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento concernente
la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanità
relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro suindicato;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9
novembre 2000;
Visto
l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla
disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
marzo 2001;
Sulla
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
TITOLO
I
AMMISSIONE
AGLI IMPIEGHI
CAPO
I
Norme
generali per lo svolgimento dei concorsi
Articolo 1
Accesso dall'esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal
presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti
disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire
quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2.
La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei
posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. È esclusa ogni ulteriore riserva di
posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilità di un solo
posto, lo stesso é attribuito mediante la procedura concorsuale esterna.
Nell'ipotesi di disponibilità di due posti, uno è attribuito mediante la
procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al
presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del
70% dà luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unità superiore
se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità.
3.
Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle
unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari
interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività,
economicità e celerità di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di
lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.
Articolo 2
Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono
partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a)
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b)
idoneità fisica all'impiego:
1)
l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del
Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2)
il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della
presente lettera è dispensato dalla visita medica;
c)
titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
d)
iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo.
3.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Articolo 3
Bando di concorso
1. L'assunzione in servizio è disposta
dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui
all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2.
I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
3.
I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può
complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire
che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I
bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli
profili.
4.
I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano
precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in
selezione del personale.
5.
I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno
una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come stabilito nel
Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna
categoria.
6.
Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione
al concorso.
7.
Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
8.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Articolo 4
Domande di ammissione ai concorsi
1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti
devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono
indicare:
a)
la data, il luogo di nascita e la residenza;
b)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c)
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d)
le eventuali condanne penali riportate;
e)
i titoli di studio posseduti;
f)
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g)
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h)
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
2.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte
le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato.
3.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
4.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
7.
Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.
Articolo 5
Esclusione dai concorsi
1. L'esclusione dal concorso è disposta, con
provvedimento motivato, dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera,
da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Articolo 6
Nomina delle commissioni - Compensi
1. L'unità sanitaria locale o l'azienda
ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione
esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività
della stessa.
2.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti
alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate,
con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante
il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della
commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle
prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della
graduatoria finale.
4.
In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo
svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di
vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi
comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno
con funzioni di segretario.
5.
In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti
della commissione o della sottocommissione.
6.
Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il
segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi
debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del
concorso.
7.
Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova
scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione
esaminatrice.
8.
Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza
spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto
dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di
trasferta.
9.
Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle
commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in
materia.
10.
Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni
componente titolare va designato un componente supplente.
11.
Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma
5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario,
potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua
straniera.
CAPO
II
Procedure
concorsuali
Articolo 7
Svolgimento delle prove
1. Il diario della prova scritta deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere
comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo
nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
3.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.
L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
4.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la
effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla
prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova
stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
5.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
6.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Articolo 8
Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati
profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei
criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove
di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti
alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il
risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati
prima dell'effettuazione della prova orale.
2.
Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli specifici
articoli del presente regolamento.
3.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così
ripartiti:
a)
30 punti per i titoli;
b)
70 punti per le prove di esame.
I
punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a)
30 punti per la prova scritta;
b)
20 punti per la prova pratica;
c)
20 punti per la prova orale.
I
punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a)
titoli di carriera;
b)
titoli accademici e di studio;
c)
pubblicazioni e titoli scientifici;
d)
curriculum formativo e professionale.
La
ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede
di bando di concorso.
4.
Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti
previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:
a)
40 punti per i titoli;
b)
60 punti per le prove di esame.
I
punti per le prove di esame sano così ripartiti:
a)
30 punti per la prova pratica;
b)
30 punti per la prova orale.
5.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame,
costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed
orale.
Articolo 9
Adempimenti preliminari
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali,
la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
2.
I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in
quanto applicabili.
3.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della
motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.
4.
La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti
da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a
ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
5.
All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il
segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di
assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento
personale di identità.
6.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono
stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Articolo 10
Verbali relativi al concorso
1. Di ogni seduta della commissione il
segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le
fasi del concorso.
2.
La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame
degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla
effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla
formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3.
I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di
differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla
media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4.
Per l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, le sottocommissioni rimettono i
verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la
formulazione della graduatoria finale.
5.
Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del
concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le
osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso
ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri
componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti
allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
6.
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova
scritta.
7.
Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi
lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in
motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
8.
Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono
rimessi ai competenti uffici dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera per le conseguenti determinazioni.
Articolo 11
Criteri di valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la
determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della
prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli
richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di
valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a)
titoli di carriera:
1)
i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le
unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli
21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel
profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio
reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
2)
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3)
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese
intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni;
4)
i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5)
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al
candidato;
b)
titoli accademici e di studio:
i
titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla
commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire;
c)
pubblicazioni e titoli scientifici:
1)
la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle
riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2)
la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta
valutazione:
a)
della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento
di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b)
del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche,
non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalità;
3)
i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
4)
curriculum formativo e professionale:
a)
nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il
livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché
gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b)
in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame
finale;
c)
il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente
motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della
commissione.
Articolo 12
Prova scritta: modalità di espletamento
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima
della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o
di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi,
fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I
fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal
segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi
di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2.
Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa
procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro
identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra
loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le
tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il
tema o il questionario da svolgere.
3.
Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con
altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
4.
A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unità sanitaria
locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.
5.
Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande
ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.
6.
Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza
apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita
nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di
uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza
od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di
vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che
vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7.
Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse
in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai
componenti presenti e dal segretario.
8.
Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e
per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta
stante e verbalizzata - i candidati che risultino in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie
d'esame.
9.
Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione è disposta nei confronti del candidato o di tutti i
candidati coinvolti.
10.
È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
11.
Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei
locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario:
tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.
12.
Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente
vigilati.
13.
La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti
inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a
disposizione dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera scelto tra
i propri dipendenti.
Articolo 13
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal
segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della
commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
2.
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente
appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della
stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio
dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
3.
Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del
risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4.
Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede
alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine
della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste
piccole contenenti le generalità dei candidati:
a)
il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella
stessa;
b)
nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla
distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo
l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissoni.
Articolo 14
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento della prova scritta è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
2.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
3.
Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali
sono previste solo dette due prove è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
4.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9,
comma 3.
Articolo 15
Prova pratica: modalità di svolgimento
1. L'ammissione alla prova pratica è
subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo
previsto dall'articolo precedente.
2.
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo
svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono
comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la
commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve
proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per
far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3.
La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali
necessari per l'espletamento della prova stessa.
4.
La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa
l'identificazione dei concorrenti.
Articolo 16
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale è subordinata
al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal
precedente articolo 14.
2.
L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera
commissione in sala aperta al pubblico.
CAPO
III
Graduatoria
- Nomina - Decadenza
Articolo 17
Graduatoria
1. La commissione, al termine delle prove
d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di
esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2
La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo
seguente.
Articolo 18
Conferimento dei posti
1. Il direttore generale dell'unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, li approva.
2.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
5.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale
dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente
efficace.
6.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
7.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo
professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la
prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella
graduatoria. È vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei
posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
Articolo 19
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori sono
invitati dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le
modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b)
certificato generale del casellario giudiziale;
c)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e
preferenza a parità di valutazione.
2.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere
all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
L'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
4.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della
documentazione, l'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la
propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
TITOLO
II
NORME
GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Articolo 20
Equiparazione dei servizi
non di ruolo al servizio di ruolo
1.
Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il
servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base
alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.
2.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio
abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor
punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse,
ridotto del 50%.
Articolo 21
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e
15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono
valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i
servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con
rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio
prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
Articolo 22
Servizio prestato all'estero
1. Il servizio prestato all'estero dai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal
personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi
della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le
procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come
titolo con i punteggi indicati al comma 1.
TITOLO
III
CONCORSI
DI ASSUNZIONE
CAPO
I
Categoria
A
Articolo 23
Assunzione per i profili professionali della categoria
"A"
1. Per il personale appartenente ai profili
professionali della categoria "A" per i quali è richiesto il solo
requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio
avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unità
sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali
dello Stato.
CAPO
II
Categoria
B
Articolo 24
Assunzione per i profili professionali della categoria
"B"
1. Per il personale appartenente ai profili
professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento
dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli,
abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo
professionale di coadiutore amministrativo è richiesto il possesso del diploma
di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati
di qualifica.
2.
L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle
disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al
Direttore generale dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le
competenze degli organi centrali dello Stato.
CAPO
III
Categoria
B - livello economico super (Bs)
Assunzione
per i profili professionali della categoria "B" livello economico
super (Bs)
Articolo 25
Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
puericultrice
1. Requisito specifico di ammissione al
concorso:
a)
titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b)
diploma di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui al decreto del
Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, articolo 6, comma 2 (Gazzetta
Ufficiale n. 75/1992).
Articolo 26
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
operatore tecnico specializzato
1. Requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a)
diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo
scolastico;
b)
cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo
professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
c)
possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attività inerente il
profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle esigenze
organizzative dell'azienda ed indicati nel bando.
Articolo 27
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
coadiutore amministrativo esperto
1. Requisito specifico di ammissione al
concorso:
a)
titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b)
attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
Articolo 28
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal
Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore
alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello
messo a concorso e dal segretario.
2.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato
dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce
il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di
puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore
tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore
amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria
non inferiore alla "C".
Articolo 29
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della
categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.
2.
I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la
prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta.
CAPO
IV
Categoria
C
Articolo 30
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale infermieristico
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario,
infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di
ammissione ai concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Articolo 31
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale tecnico-sanitario
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario
di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il
requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
2.
Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed
ottico il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante
alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.
Articolo 32
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale della riabilitazione
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista,
logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale,
terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di
ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività
professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
2.
Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non
vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma
abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
Articolo 33
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
Articolo 34
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale.
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito
specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica
professione previsto dalla vigente legislazione.
Articolo 35
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico
e di programmatore (personale tecnico)
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al
concorso é il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in
relazione alla professionalità richiesta.
2.
Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il
requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione
in informatica legalmente riconosciuto.
Articolo 36
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente
amministrativo (personale amministrativo)
1. Per il personale appartenente al profilo
professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione
al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Articolo 37
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della
categoria "C" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.
2.
I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la
prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Articolo 38
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici nominate dal
Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
"C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato
dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce
il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale
infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed
ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo
operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale
per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di
dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente
amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria
non inferiore alla "C".
CAPO
V
Categoria
D
Collaboratore
professionale sanitario nei profili e nelle discipline corrispondenti a quelle
previste nella categoria "C".
Articolo 39
1. Concorso, per titoli ed esami, per il
profilo di collaboratore professionale sanitario:
Requisiti
specifici di ammissione al concorso:
a)
diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente
normativa;
b)
esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo della
categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
2.
Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta è biennale
in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
3.
Per il personale di cui ai commi precedenti la regione può disporre,
disciplinandone le modalità, la durata e le materie, che le aziende sanitarie
prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un
corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in
servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del
diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
Articolo 40
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore professionale assistente sociale
1. Requisiti specifici di ammissione al
concorso:
a)
diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente
normativa;
b)
esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente della
categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 41
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore
tecnico-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al
concorso:
a)
diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b)
abilitazione professionale, ove prevista.
Articolo 42
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore amministrativo-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al
concorso:
a)
diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b)
abilitazione professionale, ove prevista.
Articolo 43
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della
categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.
2.
I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la
prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Articolo 44
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal
Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
"D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato
dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce
il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore
professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore
professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il
profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per
il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità sanitaria
locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
CAPO
VI
Categoria
D - livello economico super (Ds)
Assunzione
per i profili professionali della categoria D - livello economico super (Ds)
Articolo 45
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i
seguenti:
a)
diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;
b)
esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria
"D" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per
il profilo infermieristico esperienza triennale nel corrispondente profilo della
categoria "C", corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali
nell'assistenza infermieristica.
Articolo 46
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore professionale assistente sociale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a)
diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;
b)
esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria
"D" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 47
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore tecnico professionale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i
seguenti:
a)
diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b)
iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
Articolo 48
Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di
collaboratore amministrativo professionale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i
seguenti:
a)
diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b)
iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
Articolo 49
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della
categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in
una prova orale.
2.
I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la
prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
Articolo 50
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal
direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono
composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di
profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttole generale ed uno viene designato
dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce
il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore
professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore
professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale
per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente
amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale
esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore
alla "C".
TITOLO
IV
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51
Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali
1. L'iscrizione negli albi degli ordini e
collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi
disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della
partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse
dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza,
non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è
richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività
professionale.
Articolo 52
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova
istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la
stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche
contrattuali.
Articolo 53
Regione Valle d'Aosta
1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente
regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle
d'Aosta, è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua
francese.
2.
A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua
francese nominato dall'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera.
Articolo 54
Assunzioni obbligatorie
1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti
appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Articolo 55
Modalità di espletamento dei concorsi in atto
1. I concorsi per i quali, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque
prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno
sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.
Articolo 56
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982,
recante normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in
applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.