Testo aggiornato del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" (così come
modificato dal d.lgs. 7.12.1993 n.517).
con le modifiche apportate dal
Decreto legislativo 22 giugno 1999 n.229
"Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale,
a norma dell'art.1 della legge 30 Novembre 1998, n.419"
nonché con le ulteriori modifiche, integrazioni e correttivi apportati
dal:
- D.L.vo 18 febbraio 2000 n.56;
- D.L.vo 2 marzo 2000 n.49;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- D.L.vo 28 luglio 2000 n.254
Nel testo, partendo dal D.L.vo 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni (in particolare d.lgs. 517/'93), sono
inserite le modifiche, le integrazioni ed i correttivi apportati dalle
successive disposizioni:
- con il decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229 recante: "Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art.1 della legge 30 novembre 1998 n.419", (pubblicato sul
supplemento ordinario n.132/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale
n.165 del 16 luglio 1999);
- con il D.L.vo 2 marzo 2000 n.49 contenente disposizioni correttive
"concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da
parte dei dirigenti sanitari" (G.U. n.58 del 10 marzo 2000);
- con il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" (G.U.
n.121 del 26 marzo 2000);
- con il D.L.vo 28 luglio 2000 n. 254 "Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229, per il
potenziamento delle strutture libero-professionali dei dirigenti
sanitari " (in suppl.ord.alla G.U. n.213 del 12 settembre 2000 -
serie generale); ed infine
- con il D.L.vo 18 febbraio 2000 n.56 contenente "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale ..." (in G.U. 15.3.2000 n.62).
Le modifiche apportate dalle suddette disposizioni sono evidenziate in
grassetto.
E' riportata la numerazione aggiornata dei commi.
Il D.L.vo n.49/2000, il D.P.C.M. 27.3.2000, il D.L.vo 254/2000 nonchè
il D.L.vo 56/2000 sono riportati integralmente in appendice.
Roma, novembre 2000
SOMMARIO
Titolo I - Ordinamento
Art. 1 - Tutela del diritto alla salute,
programmazione sanitaria edefinizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza……… 6
Art.2 - Competenze regionali……………………………………………
9
Art.3 - Organizzazione delle unità sanitarie locali………………………
12
Art.3-bis - Direttore generale, direttore amministrativo e direttore
sanitario. 15
Art.3-ter - Collegio sindacale………………………………………………..
18
Art.3-quater - Distretto………………………………………………………….
18
Art.3-quinquies - Funzioni e risorse del distretto…………………………………...
19
Art.3-sexies - Direttore di distretto……………………………………………...
20
Art.3-septies - Integrazione sociosanitaria………………………………………
21
Art.3-octies - Area delle professioni sociosanitarie…………………………….
22
Art.4 - Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri………………………..
23
Art.5 - Patrimonio e contabilità………………………………………….
28
Art.5-bis - Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico………
29
Art.6 - Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università…………
29
Art.6-bis - Protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le
strutture del Servizio sanitario nazionale……………………………………...
31
Art.6-ter - Fabbisogno di personale sanitario………………………………..
32
Art.7 - Dipartimenti di prevenzione……………………………………..
33
Art.7-bis - Dipartimento di prevenzione…………………………………….
33
Art.7-ter - Funzioni del dipartimento di prevenzione……………………….
33
Art.7-quater - Organizzazione del dipartimento di prevenzione………………..
34
Art.7-quinquies - Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente………..
35
Art.7-sexies - Istituti zooprofilattici sperimentali e uffici veterinari
del Ministero della sanità…………………………………………….
35
Art.7-septies - Funzioni di profilassi internazionale……………………………..
36
Art.7-octies - Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro….…………………………………………………………
36
Titolo II - Prestazioni
Art.8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali………………………………………………………
37
Art.8-bis - Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali………….
43
Art.8-ter - Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie…………………………………
43
Art.8-quater - Accreditamento istituzionale…………………………………….
44
Art.8-quinquies - Accordi contrattuali……………………………………………...
47
Art.8-sexies - Remunerazione…………………………………………………..
49
Art.8-septies - Prestazioni erogate in forma indiretta……………………………
51
Art.8-octies - Controlli………………………………………………………….
51
Art.9 - Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale……………….
52
Art.9-bis - Sperimentazioni gestionali……………………………………….
54
Art.10 - Controllo di qualità………………………………………………
55
Titolo III - Finanziamento
Art.11 - Versamento contributi assistenziali……………………………...
56
Art.12 - Fondo sanitario nazionale………………………………………..
58
Art.12-bis - Ricerca sanitaria………………………………………………….
59
Art.13 - Autofinanziamento regionale…………………………………….
62
Titolo IV - Partecipazione e tutela dei diritti dei
cittadini
Art.14 - Diritti dei cittadini……………………………………………….
62
Titolo V - Personale
Art.15 - Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie…………………………………………………………..
64
Art.15-bis - Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura………………….
66
Art.15-ter - Incarichi di natura professionale e di direzione di
struttura…….. 67
Art.15-quater - Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del
ruolo sanitario…………………………………………………………..
68
Art.15-quinquies - Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari……………………………………………………………
68
Art.15-sexies - Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale
extramuraria… 71
Art.15-septies - Contratti a tempo determinato……………………………………
71
Art.15-octies - Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati………………….
72
Art.15-nonies - Limite massimo di età per il personale della dirigenza
medica e per la cessazione dei rapporti convenzionati…………... 73
Art.15-decies - Obbligo di appropriatezza………………………………………...
73
Art.15-undecies - Applicabilità al personale di altri enti……………………………
74
Art.15-duodecies - Strutture per l'attività libero professionale……………………….
74
Art.15-terdiecies - Denominazioni…………………………………………………...
74
Art.15-quattodiecies - Osservatorio per l'attività libero professionale…………………...
75
Art.16 - Formazione……………………………………………………….
75
Art.16-bis - Formazione continua……………………………………………..
76
Art.16-ter - Commissione nazionale per la formazione continua…………….
76
Art.16-quater - Incentivazione della formazione continua……………………….
77
Art.16-quinquies - Formazione manageriale…………………………………………
78
Art.16-sexies - Strutture del Servizio sanitario nazionale per la
formazione……. 78
Art.17 - Collegio di direzione……………………………………………..
79
Art.17-bis - Dipartimenti……………………………………………………...
79
Titolo IV - Norme finali e transitorie
Art.18 - Norme finali e transitorie…………………………………………
80
Art.19 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie
autonome…………………………………………………………
82
Art.19-bis - Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità
dei servizi sanitari……………………………………………………
82
Art.19-ter - Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a
garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario
nazionale…………………………………………………………
83
Art.19-quater - Organismi e commissioni……………………………………….
84
Art.19-quinquies - Relazione sugli effetti finanziari 84
Art.19-sexies - Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni
nazionale o interregionale……………………………………………………..
84
Art.17 D.Lgs. n.229/99 - Norme transitorie…………………………………….
85
APPENDICE 86
- DECRETO LEGISLATIVO 18 Febbraio 2000, n.56
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133."
- DECRETO LEGISLATIVO 2 Marzo 2000, n.49
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n.229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da
parte dei dirigenti sanitari."
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 27
Marzo 2000.
"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività
libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale."
- DECRETO LEGISTLATIVO 28 Luglio 2000, n.254.
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per
l'attività libero-professionale dei dirigenti santari."
TITOLO I
ORDINAMENTO
Art.1
Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria
e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
1. La tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo e interesse della collettività è garantita, nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso
il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre
funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo
nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo
31 marzo 1998 n.112, nonchè delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse
pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978 n.833, i livelli essenziali
e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel
rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle
cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze
nonchè dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità
del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente
all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese
nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio
sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa,
nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento,
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale,
con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e
alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla
base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di
assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione, Le regioni trasmettono al Ministero della sanità, entro il
31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione
del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa
prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposte del Ministro della sanità, sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,
nonchè le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le
quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a
motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12
gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per
il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli
di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale
al cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono
alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalità di organizzazione
ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario
nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di
sperimentazione autorizzati dal ministero della sanità.
9. Il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal
Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel
corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei
confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il
triennio di validità del piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di
validità del Piano e la sua disaggragazione per livelli di
assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario
nazionale verso il miglioramento continuo della qualità
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di
interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei
servizi-socio assistenziali degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica
e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi
relativi alla formazione continua del personale,
nonchè al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo
scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della
pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza:
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono
adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per
materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanità:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul
territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio
sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e
la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi
per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche
in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Paino
sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-bis, nonchè delle formazioni sociali private
non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari
pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio
sanitario nazionale.
14. Le regioni e le provincie autonome trasmettono al Ministro della
sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida
comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario
nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione
regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario
regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove
strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata,
fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome, adotta gli atti necessari per
dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche
mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con
le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4,
comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà,
dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo
non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore
dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a
quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere d), e),f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica
non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n.460.
Art.2
Competenze regionali
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico,
promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie
locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,
assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo
delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della
Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale
dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il
presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i
presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore
al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali
delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei
piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nonchè
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in
particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano
attuativo locale e le modalità della partecipazione a esse degli enti
locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo
metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove
costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali,
le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1- bis;
c)la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità s
sanitaria locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3,comma 1 bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a
bassa densità di popolazione;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri con quelli indicati all'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662:
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unità sanitarie locali, nonchè di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f)l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui
all'articolo 19-bis comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazione di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilità per le unità sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative
rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento
delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo
sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l, della legge 30 novembre 1998, n.419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
"del decreto legislativo 19.6.1999 n.229 ", le regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni degli organismi a scopo non
lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della
medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento
adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali
per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a
quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.
Art.3
Organizzazione delle unità sanitarie locali
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali,
assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri "previsti da disposizioni
regionali ". L'atto aziendale individua le strutture operative
dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a
rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e1-bis informano la propria
attività a criteri di efficacia, efficenza ed economicità e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di
costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di
beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla
normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma
1-bis;è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è
coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme
e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale
si avvale delCollegio di direzione di cui all'articolo 17 per le
attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono
nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di
pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. (abrogato)
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri
a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale,
e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede
alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie
disponibilità finanziarie.
4. (abrogato)
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della
propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle
unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) - f) (abrogati)
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici
dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
nonchè i criteri per l'attuazione della mobilità del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonchè la rappresentanza della unità
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi,
dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonchè l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa." I provvedimenti di nomina
dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di
cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n.512, convertito dalla
legge 17 ottobre 1994, n.590, senza necessità di valutazioni
comparative ". L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con
la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti
di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli
emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In
caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede
alla sostituzione.
7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che
non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto
per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi della unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure
del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del
sovrintendente sanitario, nonchè l'ufficio di direzione.
8. (abrogato)
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almento centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto
se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore
generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria
locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia
stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue
funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica
di direttore generale è incompatibile con quella di membro del
consiglio e delle assemblee delle regioni e delle provincie autonome, di
consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore di comunità montana, di membro del
Parlamento, nonchè con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate
le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che
svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa
si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari.
La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorchè in regime di
aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
10. (abrogato dall'art.1del D.L. 27 agosto 1994, n.512, convertito nella
legge 17 ottobre 1994, n.590)
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso
nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n.327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55.
4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in
maggioranza ed altri operatori sanitari laureati-con presenza
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nella unità
sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonchè una
rappesentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico
veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al
direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il
consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza
sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato
entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonchè a disciplinare le modalità di
elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori
con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il
presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima
seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni
competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà
procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il
direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro
trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria
con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del
tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda
spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura
pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità
sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale
non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono
svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla
stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con
normativa regionale.
Art.3-bis
Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.
Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa
in enti, aziende, strutture pubbliche o private,
in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I
predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in
ambito interregionale e in collaborazione con le Università o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter.,
operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno
biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la
durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonchè le modalità di conseguimento
della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore " del decreto legislativo 19.6.1999
n.229" , con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in
carica alla data di entrata in vigore" del decreto legislativo
19.6.1999 n.229 ", producono il certificato di cui al presente
comma entro diciotto mesi da tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi,
con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia
gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun diretore generale, la
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o
della conferenza dei sindaci di cui all'art.3, comma 14, ovvero, per le
aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione
di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di
buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione
risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo
parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si
esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente
i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si
prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del
piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia
già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al
comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è
integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è
situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.502, anche con
riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto
per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore
generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, o di
altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina
per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni
e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni
di appartenenza provvedono a effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per
l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, e a richiedere
il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto
all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi in cui al
comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta
sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181,
è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995, n.502 si applica il comma 5 del presente
articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale
è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.
Art.3-ter
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su
richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno
semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività
dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente
alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della
provincia dove è situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno
dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo
di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che
abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti
o di componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo.
Art.3-quater
Distretto
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in
distretti dell'unità sanitaria locale. Il distretto è individuato,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c,
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una
popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga
diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle
attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 3-quinquies,
nonchè il coordinamento delle proprie attività con quella dei
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri,
inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al
distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di
salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse
assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del
bilancio della unità sanitaria locale.
3. Il programma delle attività territoriali, basato sul principio della
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico
dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonchè la
localizzazione dei presidi per il territorio di competenza ;
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del
Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è
approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività
socio-sanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità
stabilite a livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica
del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle
attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide
con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei
sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di
circoscrizione.
Art.3-quinquies
Funzioni e risorse del distretto
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del
distretto in modo da
Garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare,
in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri
di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i
presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, in
organizzate base al modello dipartimentale, nonché con i servizi
specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze;
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attività o servizi rivolti a disabili o anziani;
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi
della persona.
Art.3-sexies
Direttore di distretto
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni
della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto,
in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il
direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con
i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento
delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono menbri di diritto
di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno
dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali
convenzionati operanti nel distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore
generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica
esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro
organizzazione , oppure a un medico convenzionato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale
congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza
sanitaria.
4. la legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli
3-quater, comma 3 e e-quinquies, commi 2 e 3, nonchè al comma 3 del
presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili
dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano
le predette disposizioni.
Art.3-septies
Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le
attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati,
bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelli di
riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività
del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera n), della legge 30 novembre 1998, n.419, da emanarsi, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro della sanità e del Ministro per la Solidarietà sociale,
individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipoligie di cui al
comma 2, lettera a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle
stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con
il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a
elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica
il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le
prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e
patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono
assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente
normativa e dai piani nazionali e regionali, nonchè dai
progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei
Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla
legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112. La regione determina, sulla base dei
criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3,
il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla
base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e il Ministro per la
Funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo
3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le
modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie
di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per
garantire la gestione integrata dei processi assistenziali
sociosanitari.
Art.3-octies
Area delle professioni sociosanitarie
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Consiglio superiore di sanità e la conferenza permanente per i rapporti
fra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore" del d.lgs. 19
giugno 1999 n.299 "è disciplinata l'istituzione all'interno del
Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della
dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro
per la Solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'Università e la
ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio
superiore di Sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle
specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione
dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la Solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e
criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i profili professionali
dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la Solidarietà sociale,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; i
relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 sulla base
di criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza
di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate
nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più
facoltà universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono
individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro per la Solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400; con lo stesso decreto sono definiti i
relativi ordinamenti didattici.
Art.4
Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
1. Per specificare esigenze assistenziali, di ricerca
scientifica, nonchè di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti,
possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate
dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative
previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) della legge 15 marzo 1997, n.59; le aziende di cui all'articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n.419, secondo le specifiche disposizioni
definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende
ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si
applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino
all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a essi si applicano le disposizioni del
presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti,
alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di
direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso
diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e
alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima
della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista
dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419; ove tale data non
sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile
2000.
1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in
aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti
nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma
1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico
patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
c)presenza di almento tre unità operative di alta specialità
secondo
le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29
gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio
1992 e successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 31 marzo 1992 e
successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute
nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle
linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 Maggio 1996
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza
su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano
sanitario regionale e in considerazione della mobilità infraregionale e
della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di
minore complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo
triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di al
almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che
per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in
ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilità di un propio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività i
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni
sanitarie.
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si
applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31
gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 2 giugno
1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in
azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio
ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale.
1-quater.Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le
proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera
avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore "del decreto legislativo
19.6.1999 n.229 "il Ministro della sanità, attenendosi alle
indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in
mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte
al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire
in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in
azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il piano sanitario regionale, e comunque
dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma
1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere
costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel
triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma
1-bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure
previste per la costituzione medesima, e la regione individua l'unità
sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi.
1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con
esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono
essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999 n.229 ",
sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione con la
procedura di cui al comma 1-ter. Alla scadenza del termine previsto nel
provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le
regioni e il ministero della sanità attivano la procedura di cui
all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i requisiti sussistano, si
procede ai sensi del comma 1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione
dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella
programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità
sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito
territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e
gli istituti di cui al comma 12.
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di
alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede,
sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare
periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei
requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime.
b) (abrogata)
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992.
4. (abrogato)
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di
autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo
statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di
medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto
dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto
fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici
universitari è informata al principio dell'autonomia
econimico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo,
basati sulle prestazioni effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso
formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in
aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto
previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore
generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La
gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di
garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi
operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è
necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le
decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella
composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la
presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza
numerica delle stesse.
7. (abrogato)
7-bis. (abrogato)
7-ter. (abrogato)
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di
amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al
personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche
strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia
dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da
parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle
unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi
possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri
dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso
dell'idoneità di cui all'articolo 17 come responsabile delle funzioni
igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio
delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed
il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive
competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore
generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita
autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno
del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle
disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera g)
in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 30 dicembre
1991, n.412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di
degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti,
ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei
presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono
riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, per
l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non
inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento dei
posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori
generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari
pro-tempore, nonchè le autorià responsabili delle aziende di cui al
comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette
disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti
provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di
assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle
proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione
della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie
locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private.
Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture
sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture
sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo
strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera
professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono
avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il
ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del
ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di
qualità alberghiera delle stesse, nonchè, se trattasi di ricovero
richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria
comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente
connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di
interventi stessi.(19 bis) In ciascuna regione, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di
cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n.132 e al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.128, nonchè le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n.129.
11.I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione
di camere a pagamento nonchè quelli ascritti agli spazi riservati
all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai
fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto
dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di
coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle
attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle
strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma
2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n.761, si applicano anche al restante personale della dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del presente decreto. Per le
prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti
dalle predette attività si applicano le vigenti
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41
e 43, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n.833, fermo restando
che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al
Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste
dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e
sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte
compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e sono
approvati con decreto del Ministro della Sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa
Sede le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio
sanitario nazionale relativamente all'attività assistenziale, sono
disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la
Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.
19 bis-Sull'ampliamento dibattuto argomento della L.P.
vds anche il D.L.vo 2 Marzo 2000 n°49 e il D.P.C.M.
27 Marzo 2000 entrambi riportati integralmente in appendice per la loro
rilevanza.
Art.5
Patrimonio e contabilità
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il
patrimonio delle unità sanitarie locali e della aziende ospedaliere è
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi
compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri
enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi,
nonchè da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria
attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno
disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà
privata, ferme restando le disposizioni di cui al'articolo 830, secondo
comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti
reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della
regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla
disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per
la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e
tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica
destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione,
ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999 n.229
", le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e
patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e
modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilanzio economico pluriennale di previsione nonchè
del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio
successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e
responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi
dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e
responsabilità;
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e
annuali e dei conti consuntivi annuali, nonchè omogeneità ai valori
inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto
interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del Tesoro e della
Sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468 e
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. La
disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio
1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.
Art. 5-bis
Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n.67, il ministero della sanità può stipulare, di concerto
con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e nei
limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello
Stato, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici
interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco
pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e
messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì
le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della
sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo,
le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di
partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici
interessati, nonchè gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo
entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura
finanziaria assicurata dal ministero della sanità viene riprogrammata e
riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome, in favore di altre regioni o
enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto
della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte
dei medesimi.
Art.6
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione
regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università
per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio
sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità
istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono,
per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari
regionali. La programmazione sanitaria ai fini dell'individuazione della
dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza
programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni
possono, di intesa, costituire policlinici universitari, mediante
scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di
strutture universitarie o ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove
necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende
ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso
ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e
le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le
modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università,
le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al Decreto Legislativo
8 agosto 1991, n.257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di
specializzazione attivate presso le predette struture sanitarie in
possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, la titolarità dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma
1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n.257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle
esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle
unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneità previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo
8 agosto 1991, n.257.
3. A norma dell'articolo 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,
n.421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge
19 novembre 1990, n.341, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di
cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n.341. La titolarità
dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione
delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a
firma del responsabile del corso e del rettore dell'università
competente. L'esame finale che consiste in una prova scritta e in una
prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di
esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del
citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341, sono soppressi
entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il
predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla date di
entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto
il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono
accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola
secondaria superiore per i posti che non dovessero esere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle
nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa
diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale
laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31
ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge
anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto
delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario
tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle università di
assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia e in
odontoiatria.
Art.6-bis
Protocolli d'intesa tra le regioni, le Università
e le strutture del Servizio sanitazio nazionale
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono
elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli
d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio
sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le
strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali
e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le
linee guida di cui al decreto dei Ministri della Sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono
individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformità al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.17 del 21 gennaio 1998 e, per quanto concerne i diplomi
universitari, in conformità al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997.
Art.6-ter
Fabbisogno di personale sanitario
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro
della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e
degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con
uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale,
anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, fisici, psicologi, nonchè al
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai
soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di
diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di
diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì,
il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale
sanitario e sociosanitario che opera nei servizi e nelle strutture del
Servizio sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e
il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di
valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle
diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il
termine prescritto il ministero provvede all'acquisizione dei dati
attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti
gli oneri a tal fine sostenuti.
Art.7
Dipartimenti di prevenzione
1. (abrogato)
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare
la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi
internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si
avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di
sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli Istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per
la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso
strumenti telematici.
Art.7-bis
Dipartimento di prevenzione
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e
l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi
contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli
7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa
dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute
collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,
prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della
qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a
individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di
diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di
attività della unità sanitaria locale, formulando proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria.
Art.7-ter
Funzioni del dipartimento di prevenzione
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di
assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti
funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto
dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di
vita
anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e
sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie;f farmacovigilanza veterinaria; igiene delle
produzione zootecniche; tutela igienico -sanitaria degli alimenti di
origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
f-bis) tutela della salute nelle attività sportive .
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di
promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e
dipartimenti aziendali.
Art.7-quater
Organizzazione del dipartimento di prevenzione
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito
del piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è
organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore di
dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno
cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione
aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto
organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di
sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e
della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanità animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità
operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e
alle funzioni attribuite, nonchè alle caratteristiche e alle dimensioni
del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati
di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della
struttura dipartimentale,e rispondono del perseguimento degli obbiettivi
del servizio, nonchè della gestione delle risorse economiche
attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni
possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la
disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica.
Art.7-quinquies
Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente
1. Il Ministro della sanità e il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro
per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela
della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta
e i relativi programmi operativi.
2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra
politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione
di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale,
con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e
di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire
l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali
per lo svolgimento di funzioni e compiti istituzionali senza oneri
aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di
laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come
compito di istituto, in base a norme vigenti, nei contronti delle unità
sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
Art.7-sexies
Istituti zooprofilattici sperimentali e
Uffici veterinari del Ministero della sanità
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni
e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti
zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le
modalità di raccordo funzionale tra iservizi veterinari delle unità
sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il
coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonchè
le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione
frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto e
aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Art.7-septies
Funzioni di profilassi internazionale
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativamente alle funzioni di
profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica,
ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 e al decreto
ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 18 giugno 1985 a esclusione delle suddette funzioni di profilassi
internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici
di sanità marittima e aerea del ministero della sanità, sono svolte
dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali
territorialmente competenti.
Art.7-octies
Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con
particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive
delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di
lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché
delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in
materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in
particolare gli articoli 25 e 27.
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della
propria
attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di lavoro,
il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del
decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, o, qualora non ancora costituiti,
con le parti
sociali.
TITOLO II
PRESTAZIONI
Art.8
Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali.
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è
disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla
consistenza associativa . Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per
medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
b)regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta
da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilità;
c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle
attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e
puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al
domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche
al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni
incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera
professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di
consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza
nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi
integrativi in favore dei medici che non esercitano attività
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti.
Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti
professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non
dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito
o l'esercizio di attività libero- professionale al di fuori delle
modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata
cessazione del rapporto onvenzionale con il Servizio sanitario
nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo
una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni
definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività
e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali,
in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento
operativo
e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e
della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di
associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie
locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli
indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi
di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati
dei medici singoli o associati, in coerenza con gli
obiettivi e i programmi di attività del distretto;
g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla
definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del
distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale
del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito
degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito
ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o titolo equipollente
prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale
prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma
restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga
conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato ;
i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche
cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di
interesse con le funzioni attribuite agli stessi
medici dai rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici
già titolari di convenzione operanti in forma assiciata secondo
modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito
convenzionale;
m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa,
qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di
direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina
dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999, n.229
", le regioni possono individuare aree di attività della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto
d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in
vigore "del decreto legislativo 19.6.1999, n.229 ", addetti a
tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un
incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono
inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle
dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei princìpi di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri
di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per
conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale
dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-
chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai
fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della
ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante
l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il
termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera
c) non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle
modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei
corrispettivi nonché la individuazione di modalità differenziate di
erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di
collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle
attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo della legge 15 marzo 1997,n.59 sono individuati
i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine
dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti
inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n.449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai
medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della
medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano
ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n.229; a tali medici è data
focoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita presso l'ente nazionale
previdenza e assistenza medici (ENPAM);
tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma è valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita senza oneri a
carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei
ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti
regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al
personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato da decreto
legislativo 19 giugno 1999, n.229, dei limiti di età previsti dal comma
1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per
il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, come introdotto dall'articolo 13 dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n.229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti
collegati alle determinazioni della commissione di cui al presente comma
.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai
Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli 3
Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con
atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche
e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti
stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31
dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario
nazionale.
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale
deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei
livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera
b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in
materia:
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica,
sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica,
igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,
condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali
esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni
erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi
già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di
garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.
5.(abrogato)
6..(abrogato)
7. (abrogato)
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e
18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono
le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre
individuare aree di attività specialistica che, ai fini del
miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto
d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività
ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a
ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro
tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda,
previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo
medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica
sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento
dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina
l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità
operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di
mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di
formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei
termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale
dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non
sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il
31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti
regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto
dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria
regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti.
Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale .
9. (abrogato)
"3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso,
attuativi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e
integrazioni ".
Art.8-bis
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi
direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati
definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività
sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter,
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché
alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le
attività sociosanitarie.
Art.8-ter
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture
e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di
attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione.
Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa
utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con
riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in
regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì,
richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza
del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture
esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore
di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il
comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di
autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di
compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di
insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di
strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di
indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione
del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma
2, nonché i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore "del
decreto legislativo 19.6.1999 n.229 ", le regioni determinano:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
della autorizzazione alla realizzazione di strutture e
della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e
sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o
di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i
nuovi soggetti eventualmente interessati.
Art.8-quater
Accreditamento istituzionale.
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al
fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce
il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e
uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali
e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9.
La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti,
nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture
private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la
definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle
strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999, n.229
", sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei
professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi
per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle
attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte
delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica
periodica di tali attività;
c) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla
funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione
dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di
prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
d) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne
facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per
la sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste
dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale
comunque impegnato in tutte le strutture;
c)assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano
dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità,
qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d)garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla
dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di
accreditamento professionale tra pari;
e) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di
valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle
prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e
interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito
dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla
formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi
offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della
carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa
la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari
direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola
esclusivamente
verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi
criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per
i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal
medesimo atto di indirizzo coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di
funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla
complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla
competenza e alla esperienza del personale richieste, alle
dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione
all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla
programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi
all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle
funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi
regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già
autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei
professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti
nell'ambito del programma di formazione continua di cui
all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le
unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di
cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse
umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia
finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma
alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in
conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica,
prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti,
adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi
professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il
processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre già operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o
per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti,
l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo
necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la
sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni
e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a
quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso
di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le
modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità
produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale
superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art.8-quinquies
Accordi contrattuali.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999, n.229 ",
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e
individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai
seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e
di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle
attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee
della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità
indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte
specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità
sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della
qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di
assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di
attesa e continuità assistenziale;
d)il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle
attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui
al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio
degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il
controllo esterno della appropriatezza e della qualità della
assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto
previsto dall'articolo 8-octies.
2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della
difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture
sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della
difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome, sono individuate, nel
rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibiltà di risorse
delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture
sanitarie militari accreditabili, nonchè le specifiche categorie
destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali
sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni
nel rispetto della reciproca autonomia .
Art.8-sexies
Remunerazione
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate
secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle
funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto
della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del
finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali
di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di
produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al
comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle
attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di
allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento
della centrale operativa, di cui all'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di
tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del
donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di
trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di
prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e
per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti
con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di
standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori
produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività
svolta.
4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di
cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata
in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività
rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di
classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da
remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di
quote standard di costi generali, calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate
secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della
assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai
quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle
strutture stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la
revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione
dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative
previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa,
nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo
il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire
specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di
favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di
ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che
esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.
Art.8-septies
Prestazioni erogate in forma indiretta.
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in
forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in
misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore "del decreto legislativo
19.6.1999 n.229 ", è abolita l'assistenza in forma indiretta per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di
degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza
sanitaria all'estero.
Art.8-octies
Controlli
1. La regione e le aziende unità sanitarie locali
attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul
rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla
appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla
regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna
struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del
contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa,
nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale
con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore "del decreto legislativo
19.6.1999, n.229 ", sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i
principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo
esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro
sistema informativo;
c )l'organizzazione per la verifica del comportamento delle
singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica
e alle attività di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua
altresì i criteri per la verifica di:
a) validità della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle
attività effettivamente svolte;
b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi.
Art.9
Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di
assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal
Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente
integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a
potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei
livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere
l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario
nazionale". Tale denominazione non può essere utilizzata con
riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare
politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o
dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che
contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie
e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei
confronti di particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale è rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e
uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate
da professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota
posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per
la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui
all'articolo 1,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate
pesidenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la
quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché
erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con
l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica
nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a
determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare
vulnerabilità.
6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del
comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e
c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4,
le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico
dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti.
Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da
stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore
sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o
associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del
trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni
relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale. Detto regolamento disciplina:
a) le modalità di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalità di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e
al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 "del decreto
legislativo 31 marzo 1998", n. 112. Presso il Ministero della
sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe
dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale
debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli
sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato
con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al
momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale
dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133.
Art.9-bis
Sperimentazioni gestionali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizza programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli
gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del
Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è proposto dalla regione
interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di
coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando
altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti
criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione
della propria quota
c) sociale nei confronti dei soggetti privati che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di
gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate
esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici privati che partecipano a
alla sperimentazione gestionale avendo cura di escludere in
particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o
subappalto,nei confronti di terzi estranei alla convenzione di
sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi
direttamente connessi all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento
del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti
sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi
comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la
gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo
triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale
di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo
svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
Art.10
Controllo di qualità
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza
nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della
quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo
devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi
informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il
rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra
soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario
nazionale.
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8,
comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il
rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e
classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo
alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di
strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle
prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del
potere di alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e
degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono
stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di
efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di
presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce
in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del
predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le
regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle
commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti
nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province
autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della
sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale
parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede
direttamente.
TITOLO III
FINANZIAMENTO
Art.11
Versamento contributi assistenziali.
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare
all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con
separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri
contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i
soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata
documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro
quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo
restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con
separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al
comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime
che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla
riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono
a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione.
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le
modalità previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui
redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da
amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza,
per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di
lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del
bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai
commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti
per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore
dipendente, al 1° gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le
basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di
prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi
del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al
versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti
di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della
pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le
altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione
al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno
dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti
infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello
Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti
affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono
accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima
applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi
sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con
riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al
disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto
1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi
cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote
del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle
regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o
trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede
di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo
semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri
bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato
entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del
rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle
regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei
versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti
e alle correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo
63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'articolo 17 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere
con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul
capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui
al precedente comma 9.
15. (abrogato dall'articolo 39 d.lgs.15 dicembre 1997, n.446)
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere
corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno
1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre
dell'anno 1992.
17. (abrogato dall'articolo 39 d.lgs.15 dicembre 1997, n.446)
18. È abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
8.
19. (abrogato dall'articolo 39 d.lgs.15 dicembre 1997, n.446).
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani,
compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione
di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati
da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari,
emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia
presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze
di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata
mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del
tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o
rappresentanze e Stati.
Art.12
Fondo sanitario nazionale
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in
conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla
legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente,
dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di
cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il
finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per
le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui
carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative
all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli
aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e
biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai
sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le
previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni
viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici,
in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento
ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in
sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso
fornite dalle
unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le
regioni
e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel
corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di
finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e
prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate
alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel
Fondo comune di cui all'art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto
massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per
finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.
Art.12-bis
Ricerca sanitaria
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno
conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi
obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze
del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi
definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente
realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il
programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale
ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello
stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione
e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e
assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto
sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza
e della congruità economica delle procedure e egli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie
internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle
procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con
particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria;
e)favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f)favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il
monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di
ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di
cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata
attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano
sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono
approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo
di favorire il loro coordinamento.
6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla
base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il
Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici
e privati, nonché imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanità, anche su
iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero
per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri
ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento
e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.
8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici
del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di
metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la
qualità e la indipendenza del processo di valutazione e di selezione
dei progetti di ricerca.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso
ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio
1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18
marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122,
tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai
predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti
nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il ministero della sanità è istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il
Comitato:
a)segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca
sanitaria ovvero di altri organi o strutture del ministero della
sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze
sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e
sanitaria;
b)comunica a organi o strutture del ministero della sanità le
priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a
medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro
della sanità;
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli
venga sottoposta dal Ministro della sanità.
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma
di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati
nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art.13
Autofinanziamento regionale
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli
effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza
sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come
base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di
cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con
conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno
facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei
limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di
assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto
salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in
aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei
servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda
delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione
alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei
cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel
rispetto dei principi del presente decreto.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art.14
Diritti dei cittadini
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini
utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità
definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e
le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle
prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di
prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche
della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle
ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli
operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni
di volontariato e di tutela dei diritti.
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione
dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la
definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro
organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere
informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno
comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della
programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano
in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del
presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle
organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela
del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al
controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale,
aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità
della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di
tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di
consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere.
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione
sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei
diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di
qualità.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio
sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle
prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai
servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi
dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni
rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e
di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare
l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli
indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il
direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla
regione.
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a
richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i
disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di
garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i
quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza
sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in
via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro
quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza
dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da
parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di
volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione
competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o
dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro
quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle
anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la
proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe
praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è
effettuata entro il 31 dicembre 1993.
7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture
sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A
tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano
con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale,
accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della
collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque
garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali
degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e
di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire
l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di
volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita
all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle leggi regionali attuative.
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei
diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
TITOLO V
PERSONALE
Art.15
Disciplina della dirigenza medica e delle professioni
sanitarie
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della
spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto
per profili professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In
sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto,
criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché
per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali
e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del
risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto
dal presente decreto.
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati.
L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale,
nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi,
valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni
appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attivià
svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni
allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente
definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati
compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel
rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e
sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella
gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della
struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali
riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle
caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità
professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni
di attività con valutazione positiva "sono " attribuite
funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
nonché "possono essere attribuiti 63" incarichi di direzione
di strutture semplici.
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico
di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al
termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività
professionali svolte e i risultati raggiunti, "livello di
partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua
di cui all'articolo 16-bis 63", e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del
dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizioni
per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico,
professionale o gestionale, anche di maggior rilievo .
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura,
da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del
dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza
degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è
responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica
annuale tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, "ivi compresa la possibilità
di accesso con una specializzazione in disciplina affine ". Gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo
stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2.
Si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come
sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in
vigore "del decreto legislativo 19.6.1999 n.229 ", sono tenuti
a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla
regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal
possesso dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità
di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in
godimento alla data di entrata in vigore "del decreto legislativo
19.6.1999, n.22966".
Art.15-bis
Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma
1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al
direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di
dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti,
comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che
impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi
definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti
secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1,
nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui
all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria
dall'articolo 15-sexies.
3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza
sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di
servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della
dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi
nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei
rapporti soppressi.
Art.15-ter
Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono
attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le
modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale,
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei
limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma
5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a
sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica
l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto
dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il corrispondente
trattamento economico .
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è
effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi
hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal
direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno
individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione. Fino
alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio
dei sanitari. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave
e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è
destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla
funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico
del relativo profilo70.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture
svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in
caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o
del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa;
alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma
primo, del codice civile.
Art.15-quater
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato
stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata
in vigore "del decreto legislativo 19.6.1999 n.229 ", abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria,
sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di
lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore "del
decreto legislativo 19.6.1999 n.22972", tutti i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al
direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza
di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo73 .
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva.
Art.15-quinquies74
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della
disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente
definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito
delle strutture aziendali individuate dal direttore generale
d'intesa con il collegio di direzione salvo quanto disposto dal
comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a
pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al
di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del
Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e
strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività
professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori
dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi
di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le
modalità di svolgimento delle attività di cui al presente
comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai
dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta
la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale
in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può
chiedere all'azienda medesima che la prestazione
sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto
dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al
carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o
al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito
con riferimento all'attività libero professionale intramuraria
già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda,
fuori dell'orario di lavoro75 .
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i
compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il
corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero
professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della
prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente
assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa
concordati con le équipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate
penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma o di quelle contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale
è prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i
dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui
all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater,
comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai
dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla
data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto
quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico
di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale
data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello
dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso
di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con
rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale
non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni
del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per
gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno
previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni
di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di
ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n.448, è consentita, in caso di carenza di strutture e
spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività
libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle
medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio
studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marco 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n.121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda
sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di
possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in
modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali76 .
Art.15-sexies77
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
che svolgono attività libero-professionale extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in
servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma
10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al
direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la
totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti
sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse
devono essere effettuate.
Art.15-septies78
Contratti a tempo determinato
1. I direttori generali possono conferire incarichi
per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali
apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di
quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a
tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della
dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale,
relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata
competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in
possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di
direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento
dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale
dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e
accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle
esigenze connesse all'attività libero professionale, le aziende
sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo
sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite
contratti di diritto privato a tempo determinato, anche con società
cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono,
altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di tipo
privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri
relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico
della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n.724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di
nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro
stipulazione. Il direttore generale provvede ad effetuare riscontri
trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti
disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo
espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro
non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.
La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda 79 .
Art.15-octies80
Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non
sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali
e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal
fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo
determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma
universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione
all'esercizio della professione, ove prevista.
Art.15-nonies81
Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica
e per la cessazione dei rapporti convenzionali
1. Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo
il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto
il beneficio.
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo
svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo
6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al
raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il
personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al
compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999
avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla
predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le
regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati
tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del
suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali
strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei
confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8.
In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti
tempi e modalità di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività
svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di
cui all'articolo 8.-
Art.15-decies82
Obbligo di appropriatezza
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di
ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o
accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti
diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di
visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le
prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti
che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti
diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il
divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per
la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le
disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio
medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni
previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e
prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste
dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
Art.15-undecies83
Applicabilità al personale di altri enti
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma
12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle
disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al
personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche.
Art.15-duodecies84
Strutture per l'attività libero-professionale
1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000,
alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitaria
per l'attività libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare
dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n.67 del 1998,
utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti
fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la
acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro
funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta.
Art.15-terdecies85
Denominazioni
1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le
disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo
n.502 del 1992 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in
relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attività
svolta e alla struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile.
Art.15-quattordecies86
Osservatorio per l'attività libero-professionale
1. Con decreto del Ministro della sanità, da
adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, è
organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per
l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il
tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in
collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero-professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli
spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d)il rapporto fra attività istituzionale e attività libero
professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale,
della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le
disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività
istituzionale e libero professionale.
Art.16
Formazione
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma
2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle
attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie,
l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività
operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia
vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della
formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità
connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e
corsi teorico-pratici nella disciplina.
Art.16-bis87
Formazione continua
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto
l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione
specifica per i diversi profili professionali, attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione
continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi
autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario
regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione
di cui all'art. 16-ter.
Art.16-ter88
Commissione nazionale per la formazione continua
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore "del decreto
legislativo 19.6.1999, n.22989 ", è nominata una Commissione
nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La
commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da
due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e
l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci
membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno
dal Ministro per la Funzione pubblica, uno dal Ministro per le Pari
opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di
consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle
materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e
i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione,
diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi
che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un
determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per
l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e
alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua,
concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di
specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di
rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni
predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di
formazione continua.
Art.16-quater90
Incentivazione della formazione continua
1. La partecipazione alle attività di formazione
continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività
professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per
conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di
natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il
minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella
struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il
conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito
essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Art.16-quinquies91
Formazione manageriale
1. La formazione di cui al presente articolo è
requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per "la direzione di
strutture complesse92" per le categorie dei medici, odontoiatri,
veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.92 Tale
formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la
frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a
livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario,
di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui
all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1,
tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo
definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità
attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti
responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione
di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione
dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento
all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di
finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla
durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i
risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli
istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi
dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.
Art.16-sexies93
Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione
1. Il Ministro della sanità, su proposta della
regione o provincia autonoma interessata, individua i presìdi
ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei
requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo
16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della
formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali,
distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale
e attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività
delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con
l'università al fine della formazione degli specializzandi e del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Art.1794
Collegio di direzione
1. In ogni azienda è costituito il Collegio di
direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle
attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il
Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di
formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della
attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore
generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del
programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo
sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e
per l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di
direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di
presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale
sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del
Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e
secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo
restando per il Collegio di direzione la presenza di membri di diritto95
.
Art.17-bis96
Dipartimenti
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello
ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende
sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i
dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate
nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della
struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti
strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta
l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-
organizzativa e delle prevenzione sia di responsabilità di tipo
gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione
della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.
A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano
delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili,
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione
aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro
realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono
assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli
operatori assegnati al dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di
dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla
individuazione dei direttori di dipartimento.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.18
Norme finali e transitorie
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel
presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli
idonei.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati
secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi
compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo
livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali
è inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo
livello del ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale
corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il
trattamento economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di
cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo
giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione
alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le
procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il
personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente
all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo
livello dirigenziale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione
funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale
laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data
non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura
dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei
non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di carattere
straordinario cui non si possa in nessun caso far fronte con il
personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria. In mancanza di
graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della
legge 20 maggio 1985, n. 207,
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5
giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il
curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in
materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità
massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle
infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati
obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV
e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo
della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del
personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti
qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla
base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei
relativi posti.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie
locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego
nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di
attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa,
prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla
individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle
prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni
funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi
dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove
di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616,
dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620,
con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale
sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le
entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle
unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo
sanitario nazionale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della
contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità
attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo,
medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità.
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme
sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
preesistenti con quelle del presente decreto.
Art.19
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4,
all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14,
comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica97 .
Art.19-bis98
Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi
sanitari
1. È istituita, presso l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la
qualità dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di organizzazione
e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di
riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione
e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore
della sanità.
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i
soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art.
8-quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le
strutture pubbliche e per le strutture private;
c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al
comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanità e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una
relazione sull'attività svolta.
3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica
della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente
alla Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio
condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.
Art.19-ter99
Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia
della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati
definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla
utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza
anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con
comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di
assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai
parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della
funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle
regioni gli eventuali scostamenti osservati.
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di
tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali,
di durata non superiore al triennio.
3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una
convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro
della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avente a oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al
comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del
Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione:
a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di
avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi
intermedi per ogni stato di avanzamento e modalità della loro
e verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c)individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva
riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non
rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi
concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione e
nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di
intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le garanzie
di cui all'articolo 2 comma 2-octies.
Art.19-quater100
Organismi e commissioni
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel
presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle
strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art.19-quinquies101
Relazione sugli effetti finanziari
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente
alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare
riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di
maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto.
Art.19-sexies102
Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o
interregionale
1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella
realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi
rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le
procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, il Ministro della sanità ne dà adeguata
informativa alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la
regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa
un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro
della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa
consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al
Consigli dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di
nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli
obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di
riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale,
l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia
stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e
3.
Art.17 del decreto legislativo del 19 giugno 1999,
n.229103
(Norme transitorie)
1. I collegi sindacale di cui all'articolo 3-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3,
comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui all'articolo 3-ter sono
svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni.
2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello
della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, sono portati a termine secondo le norme
vigenti.
3. Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della
dirigenza sanitaria già banditi, nonchè le graduatorie esistenti e
ancora valide.
APPENDICE
- DECRETO LEGISLATIVO 18 Febbraio 2000, n.56
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133."
- DECRETO LEGISLATIVO 2 Marzo 2000, n.49
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n.229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da
parte dei dirigenti sanitari."
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 27
Marzo 2000.
"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività
libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale."
- DECRETO LEGISLATIVO 28 Luglio 2000, n.254.
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per
l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari."
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