L 26/02/1999 n.42
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (in Gazz. Uff., 2 marzo,
n. 50). - Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonchè in ogni altra
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione
"professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo
V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e
l'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 e successive modificazioni. Il campo
proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici
codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel
rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Articolo 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle
spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'art. 17,
terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Articolo 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi
generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie";
b) all'art. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità";
c) all'art. 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi
generali di categoria";
e) all'art. 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
f) all'art. 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità
sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità
sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni
autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di
categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora
siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
g) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'art. 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'art. 4 possono
effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e
nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno
precedente".
Articolo 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di
attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996,
n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.
573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente
o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del
settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al
citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se
del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i
criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base,
ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi
corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui
agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni.
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