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Quesito
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risposta Vediamo di chiarire alcuni aspetti della problematica: Le prestazioni aggiuntive alle 38 ore settimanali possono essere retribuite quale lavoro straordinario, purchè rientranti entro i tetti annui contrattuali e purchè vi siano risorse economiche disponibili nel fondo per il disagio. In tal caso la retribuzione è soggetta agli oneri previdenziali (contributi INPDAP). Qualora tali prestazioni vengano erogate ai sensi dell’ex art. 55 del vecchi CCNL, la retribuzione avviene in regime di Libera professione intramoenia a carico del bilancio aziendale, con un valore orario di 60 €. Il nuovo CCNL rimanda alle Linee guida regionali ed alla contrattazione decentrata la regolamentazione di tale problematica. Le prestazioni aggiuntive (volumi prestazionali erogati oltre a quelli connessi alle 38 ore settimanali ed alle eventuali ore retribuite in straordinario) chieste dalle Direzioni Sanitarie Aziendali ai dirigenti medici anestesisti e/o rianimatori (di ruolo) vengono erogate da anni, in tutte le Regioni, con le modalità (sia per l’espletamento, sia per la retribuzione) più disparate; Queste prestazioni (determinate dalla carenza di tali figure professionali), vengono svolte con oneri a carico del bilancio delle aziende. Le suddette prestazioni, considerate analoghe alla Libera professione intramoenia, in realtà vengono concordate mediante una pattuizione convenzionale, sia per le modalità esplicative, sia per il compenso economico; Nel corso della trattativa per la stipula del CCNL 2002/2005, questa problematica è stata materia di un lungo e sofferto confronto, sia con le controparti (ARAN e REGIONI), sia la la CGIL-FP Medici e le altre OO.SS. La Ns O.S. ha insistito fino alla fine sulla necessità di risolvere il grave problema delle carenze di organico con una politica di assunzioni e/o aumento del numero di specializzazioni post-lauree. Alla fine è prevalsa comunque una provvisoria soluzione di monetizzazione di queste carenze. L’unico elemento positivo ha riguardato la regolamentazione della problematica a livello nazionale; Le quote economiche relative alle prestazioni erogate ai sensi dell’Art. 55 comma 2 del CCNL 08/06/2000 (e quindi dell’art. 14 comma 6 del CCNL 02/11/2005) sono comunque interessate agli oneri previdenziali per la determinazione del “montante contributivo” ai fini pensionistici (ma non ai fin i del TFR).
Infine siamo assolutamente
d’accordo sulla necessità di continuare la battaglia per eliminare il problema
“a monte” (le carenze organiche), e per combattere le tentazioni della
monetizzazione del disagio, ciò anche per garantire l’erogazione di prestazioni
qualitativamente accettabili e decenti a tutela dei degenti. |