Quesito
Oggi, in seduta di contrattazione sul nostro nuovo CCIA, ho
notato che, nello schema tipo di contratto aziendale che ci hai fornito (art2,
punto 3, pag 5, PRESCRIZIONE GENERALE), c'e' scritto che chi aderisce allo
sciopero deve comunicarlo.
Dato che
il punto 3 e' sembrato interessante a tutte le rappresentanze convenute e anche
all'azienda, perche' ci sembra tuteli in primis chi sciopera, vorremmo capire
quali sono le fonti legali a cui ci si
riferisce, per includerlo nel testo che stiamo preparando.
Io non ho
trovato nessun riferimento nella legge 146/90 modificata con legge 83/2000,
citata in testa all'art. 2.
Tutti noi sapevamo che chiedere in anticipo chi aderira' allo sciopero configura
comportamento antisindacale.
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risposta
Il
Testo coordinato della Legge 12 Giugno 1990, N° 146 con la legge 11
aprile 2000, N° 83, contiene in allegato, tra l’altro, l’ “Accordo sui servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale”
sottoscritto presso l’ARAN in data 20 Settembre 2001, tra l’ARAN stessa e le
OO.SS e le OO.SS. rappresentative del personale dell’area contrattuale del
Comparto.
Tale accordo, all’art. 1
(campo di applicazione) definisce che le norme del presente accordo si applicano
a tutto il personale del Comparto del SSN, mentre all’art. 2 elenca i “servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale ed all’art. 3 (Contingenti di personale), comma 3, recita
testualmente: “In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione
generale dell’azienda – ovvero l’organo ad essa corrispondenti negli enti del
comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni
sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso
nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni
necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero.. I nominativi
sono comunicati alle OO.SS. locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così
individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni
indispensabili relative alla “assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla
lettera A1) dell’art. 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse
categorie e profili professionali normalmente impiegato durante il turno in cui
viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle
altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati
nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali
giorni.”
Purchè le parti decidano
di estendere tale accordo a tutto il personale dell’area contrattuale medica
e
veterinaria del SSN, lo stesso può essere recepito integralmente nel CCIA.
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