Quesiti Contratti
 


Quesito 

Oggi, in seduta di contrattazione sul nostro nuovo CCIA, ho notato che, nello schema tipo di contratto aziendale che ci hai fornito (art2, punto 3, pag 5, PRESCRIZIONE GENERALE), c'e' scritto che chi aderisce allo sciopero deve comunicarlo.

Dato che il punto 3 e' sembrato interessante a tutte le rappresentanze convenute e anche all'azienda, perche' ci sembra tuteli in primis chi sciopera, vorremmo capire quali sono le fonti legali a cui ci si
riferisce, per includerlo nel testo che stiamo preparando.

Io non ho trovato nessun riferimento nella legge 146/90 modificata con legge 83/2000, citata in testa all'art. 2.
Tutti noi sapevamo che chiedere in anticipo chi aderira' allo sciopero configura comportamento antisindacale.
 

risposta

Il Testo coordinato della Legge 12 Giugno 1990, N° 146 con la legge 11 aprile 2000, N° 83, contiene in allegato, tra l’altro, l’ “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto presso l’ARAN in data 20 Settembre 2001, tra l’ARAN stessa e le OO.SS e le OO.SS. rappresentative del personale dell’area contrattuale del Comparto.  

Tale accordo, all’art. 1 (campo di applicazione) definisce che le norme del presente accordo si applicano
a tutto il personale del Comparto del SSN, mentre all’art. 2 elenca  i “servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale ed all’art. 3 (Contingenti di personale), comma 3, recita testualmente: “In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda – ovvero l’organo ad essa corrispondenti negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero.. I nominativi sono comunicati alle OO.SS. locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione  nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’art. 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili professionali normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.”

 

Purchè le parti decidano di estendere tale accordo a tutto il personale dell’area contrattuale medica
e veterinaria del SSN, lo stesso può essere recepito integralmente nel CCIA.