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Quesito

Calcolo di anzianità di servizio per dirigente medico ex convenzionato passato
alla dipendenza ai sensi del DPCM 8 marzo 2001

 
La scrivente chiede delucidazioni in merito al calcolo dell’anzianità di servizio di un dirigente medico del S.S.N.

In particolare vorrebbe conoscere la relazione esistente tra continuità e anzianità di servizio e le norme che regolamentano questi aspetti del rapporto lavorativo. Facendo riferimento  alla propria posizione lavorativa desidererebbe conoscere se il calcolo effettuato dall’A.S. c/o cui presta servizio è corretto.

Ho svolto attività quale medico di Guardia Medica (oggi Continuità Assistenziale) dal 05/06/1980 al 01/02/1985 e contemporaneamente attività come medico convenzionato di Assistenza Primaria dal 01/03/1980 al 01/06/1986. Ho interrotto il rapporto con il S.S.N. per trasferimento in altra Regione dove ha svolto attività libero-professionale fino al 01/02/1992, epoca in cui ha iniziato a svolgere attività come specialista ambulatoriale convenzionato ai sensi del D.P.R. 316/90. Tale rapporto convenzionato l’ho svolto fino al 01/06/2001, in tale data sono stata inquadrata nel I livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N. ai sensi dell’art. 34 della legge n° 449 del 27/12/1997 e del D.Lgs 502/92 così come modificato dal D. Lgs. 517/93 e del D.P.CM. n°502/97.

L’A.S. c/o la quale presto l’attività lavorativa, ha calcolato l’anzianità di servizio a partire dal 01/02/92 fino al passaggio alla dipendenza, rapportando il n° di ore effettuate come specialista ambulatoriale a quello di un dipendente a 38 ore settimanali, tralasciando invece il periodo di convenzionamento come medico di guardia medica e di assistenza primaria. Nelle motivazioni addotte verbalmente, mi è stato detto che il computo è stato fatto in riferimento al D.P.C.M 8/03/2001 e che il  periodo pregresso  non si calcola  perché c’è stata interruzione di servizio. La domanda è questa: il calcolo così effettuato è corretto? Il servizio prestato negli anni precedenti  viene automaticamente perso? Qual è la norma che stabilisce che il servizio deve essere continuativo per il calcolo dell’anzianità dal momento che il D.P.C.M  del 08/03/2001 non fa alcun cenno alla continuità di servizio?

Ringrazio ed invio cordiali saluti.

risposta

Il DPCM in oggetto, nelle premesse, richiama  la normativa del D. Lgs 502/92 e s.m.i., (art. 8 comma 1-bis), la quale individua le aree di attività (la guardia medica e la medicina dei servizi)  laddove le Regioni avrebbero potuto consentire l’instaurarsi un rapporto d’impiego a tempo indeterminato per i medici addetti a tali attività, e che al 31/12/1992 fossero risultati titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni.

Lo stesso DPCM, sempre nelle premesse, richiama  la normativa del D. Lgs 229/99, la quale individua le ulteriori aree di attività (l’Emergenza Territoriale e la medicina dei servizi)  laddove si sarebbe potuto instaurare un rapporto d’impiego a tempo indeterminato anche per i medici addetti a tali attività.

Questi medici dovevano essere al 31/12/1998 risultati titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni; ovvero, con processo dinamico, prevedeva il passaggio nella dipendenza degli stessi al compimento dei 5 anni di anzianità della titolarità della convenzione. 

Sempre lo stesso DPCM, all’art. 1, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata dai medici interessati al passaggio alla dipendenza, dispone che, agli stessi, venga riconosciuto: 

a)     una R.I.A. (salario di anzianità) pari a quella maturata nel rapporto di provenienza. Appare opportuno ricordare che questa “voce retributiva” è stata congelata al 31/12/1995; 

b)    una anzianità di servizio  e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel SSN, così calcolata:

- il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del SSN (38 ore settimanali);

      - il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell’anzianità; 

c)     i certificati di servizio rilasciati dall’organo competente devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta; 

d)    l’anzianità di servizio, come individuata nel presente articoli, è utilizzabile anche ai fin i dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del SSN. 

Pertanto: 

1.     Il rapporto di convenzione senza soluzione di continuità ed a tempo indeterminato è requisito per il passaggio alla dipendenza e non per la ricostruzione dell’anzianità di servizio; 

2.     i servizi prestati in convenzione, anche se vi è stata interruzione tra di essi, sono tutti utili ai fini del computo per il riconoscimento dell’anzianità di servizio del medico ex convenzionato al momento del passaggio alla dipendenza;

3.     Nel calcolo si deve tener conto che, qualora il medico fosse stato per un certo periodo titolare di più convenzioni contemporaneamente, ai fini del riconoscimento dell’anzianità pregressa il computo settimanale di tale arco temporale, non può  riconoscere più di 38 ore settimanali.   

4.     L’anzianità pregressa, cosi determinata, è utile a tutti gli effetti previsti dalla normativa contrattuale della dirigenza medica (attribuzione fascia economica di esclusività di rapporto, effetto perequativo sulla retribuzione di posizione, assegnazione della tipologia di incarico, ivi compreso quello di struttura complessa).