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Quesito
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risposta La normativa che prevedeva la possibilità di essere trasferiti solo nell’ambito dei 10 km, e che risaliva al Dpr 384/90, è stata disapplicata. Attualmente la nuova normativa sulla mobilità interna è regolamentata dall’articolo 16 del CCNL integrativo del 10/2/2004, relativo al CCNL dell’8 giugno 2000 quadriennio 1998-2001. L’assunto dal quale si parte è il nuovo sistema degli incarichi dirigenziali. In sostanza la mobilità all’interno dell’azienda può essere conseguenza del conferimento di un incarico in una struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione. Trattandosi di una modifica degli aspetti del contratto individuale, va preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni, così come regolamentato dal comma 12 dell’art.13 del CCNL dell’8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001, integrato dal comma 5 dell’art.24 del CCNL del 3 novembre 2005 relativo al quadriennio 2002-2005. La stessa mobilità interna a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. Anche in questo caso l’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi. Nel caso che la mobilità (affidamento di nuovo incarico) sia a seguito di processi di ristrutturazione delle aziende o enti, prima di modificare l’incarico, c’è l’obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria, così come previsto dal comma 10 dell’art. 24 del CCNL del 3 novembre 2005 relativo al quadriennio 2002-2005. Infine, per quanto riguarda invece la mobilità di urgenza, regolamentata sempre dall’art.16 del CCNL integrativo del 10/2/2004, relativo al CCNL dell’8 giugno 2000 quadriennio 1998-2001, può essere disposta solo per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese salvo consenso del dirigente espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza- ove possibile- è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. |