Il testo dell’emendamento sulla libera
professione
Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
le parole: ''fino al 31 luglio 2006'' sono sostituite dalle seguenti:
''fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma,
del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività
libero professionale intramuraria e comunque entro e non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge''.
4. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale
intramuraria in istituti professionali, previa autorizzazione aziendale, è
informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda
sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e sulla base dei
principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.
5. Al fine di garantire il corretto e equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle
Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero
professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per
provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi
sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In
ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano
quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno
precedente».
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