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(Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 |
1. L'articolo 1 del
decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, è sostituito
dal seguente: "Art. 1 - (Natura e finalità) - 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. 2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. 3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura. 4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale." |
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1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero | 1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero |
e cura a carattere
scientifico, di seguito
denominati "istituti", si
provvede con uno o più
regolamenti, emanati a norma
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le
Commissioni parlamentari
competenti della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica e la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi i termini
di quarantacinque giorni
dalla comunicazione degli
schemi di regolamento alle
Commissioni parlamentari ed
alla predetta Conferenza e di
trenta giorni dalla
comunicazione al Consiglio di
Stato, i regolamenti, di cui
al presente comma, possono
essere emanati anche in
mancanza di detti pareri. |
e cura a carattere
scientifico, di seguito
denominati "istituti", si
provvede con uno o più
regolamenti, emanati a norma
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, su proposta del
Ministro della sanità,
sentiti il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, le Commissioni
parlamentari competenti e la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Decorsi i termini
di quarantacinque giorni
dalla data di comunicazione
degli schemi di regolamento
alle Commissioni parlamentari
competenti ed alla citata
Conferenza e di trenta giorni
dalla data dicomunicazione
dei medesimi schemi al
Consiglio di Stato, i
regolamenti di cui al
presente comma possono essere
emanati anche in mancanza di
detti pareri. |
2. I regolamenti di
cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto, oltre che delle
disposizioni di cui
all'articolo 2, dei princìpi
generali dell'ordinamento,
delle disposizioni contenute
nell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993,
n. 269, nonché dei princìpi
posti a base delle altre
disposizioni dello stesso
decreto legislativo e delle
leggi e degli atti aventi
valore di leggi in esso
richiamati, in quanto
compatibili con le
disposizioni di cui
all'articolo 2. |
2. I regolamenti di
cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto, oltre che delle
disposizioni di cui
all'articolo 3, dei
principi generali
dell'ordinamento, delle
disposizioni contenute
nell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993,
n. 269, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, nonché dei
principi posti a base delle
altre disposizioni dello
stesso decreto legislativo e
delle leggi e degli atti
aventi valore di leggi in
esso richiamati, in quanto
compatibili con le
disposizioni di cui
all'articolo 3 della
presente legge ed
all'articolo 4, commi 12 e
13, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e
successive
modificazioni. |
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1. La disciplina
regolamentare di cui
all'articolo 1, comma 1, si
attiene ai seguenti princìpi
e norme generali della
materia: |
1. La disciplina
regolamentare di cui
all'articolo 2, comma
1, si attiene ai seguenti
principi e norme generali
della materia: |
a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di | a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni |
ricovero e cura, nonché
con la formazione continua
degli operatori sanitari sui
risultati della ricerca
svolta e la divulgazione dei
medesimi; |
di ricovero e cura,
nonché con la formazione
continua degli operatori
sanitari sui risultati della
ricerca svolta e con la
divulgazione dei medesimi; |
b) deve essere
completato il processo di
aziendalizzazione degli
istituti con personalità
giuridica di diritto
pubblico; |
soppressa |
c) i criteri per
il riconoscimento del
carattere scientifico degli
istituti e le relative
revisioni sono stabiliti
d'intesa fra il Ministro
della sanità, il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica e la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano; |
b) i criteri per
il riconoscimento del
carattere scientifico degli
istituti e la relativa
revisione sono stabiliti
d'intesa fra il Ministro
della sanità, il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica e la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base dei
seguenti principi: |
(v. lettera g) |
1) specializzazione
disciplinare dell'attività di
ricerca e coerenza della
stessa con gli obiettivi
della programmazione
scientifica nazionale; 2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata; 3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti alla data della richiesta del riconoscimento; 4) valutazione dell'adeguatezza della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica; c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti; d) previsione della istituzione di una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti medesimi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c); |
d) i
provvedimenti di
riconoscimento di nuovi
istituti nonché di nuovi
presidi ospedalieri e di
ricerca afferenti agli
istituti riconosciuti sono
adottati d'intesa tra il
Ministro della sanità e la
regione interessata e
sentito il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica; |
e) i
provvedimenti di
riconoscimento di nuovi
istituti e quelli relativi
ai presidi ospedalieri e
di ricerca afferenti agli
istituti riconosciuti,
nonché alle sedi
decentrate degli stessi,
sono adottati, ciascuno
separatamente e sulla base
delle richieste di
riconoscimento presentate nel
rispetto dei principi
stabiliti ai sensi della
lettera b), d'intesa
tra il Ministro della sanità
e la regione
territorialmente
interessata, sentito il
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica; |
f) durata
quinquennale del
provvedimento di
riconoscimento, con
possibilità di revoca nei
casi previsti ai sensi della
lettera g); |
e) i
provvedimenti di revoca del
riconoscimento del carattere
scientifico degli istituti
nonché di revisione periodica
dei riconoscimenti già
attribuiti, con particolare
riferimento agli obiettivi
della programmazione
nazionale in ordine alla
priorità di ricerca, sono
adottati sentita la regione
interessata; |
g) previsione
della predisposizione da
parte di ciascun istituto di
una relazione annuale sulle
attività di ricerca biomedica
ed assistenziale svolte e di
verifiche obbligatorie
periodiche, con cadenza non
superiore a tre anni, dei
riconoscimenti attribuiti,
con particolare riferimento
agli obiettivi della
programmazione nazionale in
ordine alle priorità di
ricerca, consentendo, sentita
la regione interessata, la
revoca del provvedimento di
riconoscimento; |
f) gli istituti
si attengono, nella
erogazione delle prestazioni
assistenziali, agli obiettivi
e alle priorità della
programmazione nazionale e
regionale; |
h) previsione che
gli istituti si
attengano, nella
erogazione delle prestazioni
assistenziali correlate
all'attività della ricerca
biomedica, agli obiettivi
e alle priorità della
programmazione sanitaria
regionale e nazionale; |
g) la
specializzazione disciplinare
dell'attività di ricerca e la
sua coerenza con gli
obiettivi della
programmazione scientifica
nazionale sono condizioni dei
nuovi riconoscimenti e
costituiscono elementi di
valutazione per la revisione
dei riconoscimenti già
attribuiti o per l'eventuale
scorporo di singole strutture
o presidi all'interno degli
istituti già riconosciuti; |
(v. lettera b), n.
1) |
h) le modalità di finanziamento, anche su base triennale, dell'attività di ricerca svolta dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico devono essere tali da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, | i) previsione, in considerazione degli specifici oneri connessi all'attività di ricerca clinica svolta, di un finanziamento anche su base pluriennale, volto a coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dalle tariffe per il pagamento delle prestazioni |
n. 502, e successive
modificazioni, la copertura
dei relativi oneri. |
applicate da ciascuna
regione, il potenziamento e
l'ammodernamento delle
apparecchiature tecnologiche,
nei limiti dell'unità
previsionale di base 7.2.1.1,
capitolo 7002, dello stato di
previsione del Ministero
della sanità, concernente le
spese in conto capitale
destinate alla ricerca
scientifica, di cui
all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; |
l) applicazione
dei criteri previsti dalle
linee guida per la stipula
dei protocolli tra regioni ed
università alla disciplina
dei rapporti tra gli istituti
e le università per quelli
nei quali la prevalenza delle
strutture sia messa a
disposizione delle attività
formative dalle facoltà di
medicina e chirurgia; |
m) individuazione
delle norme di legge abrogate
dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti. |
2. All'armonizzazione
della gestione economica,
finanziaria e patrimoniale
degli istituti con
personalità giuridica di
diritto pubblico con quella
delle aziende ospedaliere si
provvede con regolamento da
emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro del
tesoro, di concerto con il
Ministro della sanità,
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
2. All'armonizzazione
della gestione economica,
finanziaria e patrimoniale
degli istituti di diritto
pubblico con quella delle
aziende ospedaliere si
provvede con regolamento da
emanare entro centoventi
giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
di concerto con il
Ministro della sanità,
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. Il regolamento
di cui al presente comma
disciplina altresì le
modalità di finanziamento
degli istituti, da definire
su base triennale, in modo
tale da assicurare,
attraverso gli stanziamenti
di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, la
copertura dei relativi oneri,
anche riguardanti il
personale, e la continuità
dell'attività scientifica
svolta. |
3. Sono organi degli
istituti con personalità
giuridica di diritto
pubblico: |
3. Sono organi degli
istituti di diritto
pubblico: |
a) il consiglio di amministrazione, con compiti di indirizzo e di programmazione | a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione strategica, |
strategica, composto
di cinque membri, di cui due
nominati dalla regione o
provincia autonoma
territorialmente interessata,
uno dal Ministro della
sanità, uno dal Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, e uno mediante
intesa tra il sindaco della
città e il presidente della
provincia dove l'istituto ha
la sede legale, la cui nomina
terrà conto dell'esigenza di
rappresentanza degli
eventuali interessi originari
dell'istituto; |
composto da cinque
membri, di cui due nominati
dalla regione o dalla
provincia autonoma
territorialmente interessata
tra esperti di
riconosciuta esperienza in
campo scientifico, uno dal
Ministro della sanità, uno
dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica, scelto tra
una terna di nomi proposti
dal comitato regionale di
coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto
del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, e uno mediante
intesa tra il sindaco
del comune e il
presidente della provincia
dove l'istituto ha la sede
legale, la cui nomina è
effettuata tenuto conto
dell'esigenza di
rappresentanza degli
eventuali interessi originari
dell'istituto; |
b) il presidente
del consiglio di
amministrazione, legale
rappresentante dell'ente,
nominato d'intesa tra il
Ministro della sanità e la
regione o provincia autonoma
territorialmente interessata;
il voto del presidente in
seno al consiglio di
amministrazione prevale in
caso di parità di voti; |
soppressa; |
c) il direttore
generale, cui spettano i
poteri di gestione, nominato
d'intesa tra il Ministro
della sanità e la regione o
provincia autonoma
territorialmente
interessata; |
b) il direttore
generale, con funzioni di
gestione dell'ente, di legale
rappresentante dello stesso e
di presidenza del comitato di
indirizzo, nominato dal
Ministro della sanità
d'intesa con la regione o la
provincia autonoma
territorialmente interessata
tra esperti di riconosciuta
esperienza nel campo della
gestione sanitaria; |
d) il direttore
scientifico, responsabile dei
risultati della ricerca,
nominato dal Ministro della
sanità, sentito il consiglio
di amministrazione; |
c) il direttore
scientifico, responsabile
della gestione e dei
risultati della ricerca,
nominato dal Ministro della
sanità tra esperti di
riconosciuta esperienza in
campo scientifico nell'area
di interesse
dell'istituto; |
e) il comitato
tecnico-scientifico, con
funzioni consultive
generali; |
d) il comitato
tecnico-scientifico,
composto in misura
paritetica da membri di
diritto e membri eletti dal
personale, con funzioni
consultive generali. Il
parere del comitato è
obbligatorio per le questioni
attinenti la programmazione
dell'attività e la
definizione delle risorse
destinate alla ricerca; |
f) il collegio dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della | e) il collegio dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della |
sanità e uno della regione
o provincia autonoma
interessata, quali componenti
e di un rappresentante del
Ministero del tesoro, in
qualità di presidente del
collegio. |
sanità, di uno della
regione o della provincia
autonoma
territorialmente
interessata e di uno del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione, in qualità
di presidente del
collegio. |
4. Negli istituti con
personalità giuridica di
diritto pubblico il cui
bilancio di previsione
comporti un volume di spesa
di parte corrente superiore a
cento miliardi, o all'importo
superiore che potrà essere
fissato con decreto del
Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del
tesoro, e che abbiano un
numero di posti letto
superiore a trecento e di
dipendenti superiore a
milleduecento, il consiglio
di amministrazione è composto
di sette membri, di cui tre
nominati dalla regione o
provincia autonoma
interessata, due dal Ministro
della sanità, uno dal
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica e uno mediante
intesa tra il sindaco della
città e il presidente della
provincia dove l'istituto ha
sede legale. |
Soppresso. |
4. Il direttore
generale è coadiuvato
nell'esercizio delle sue
funzioni da un direttore
amministrativo e da un
direttore sanitario,
nominati, con provvedimento
motivato, dal direttore
generale tra i soggetti in
possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 3,
comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni. |
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti indicati dal presente comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del |
decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive
modificazioni. |
5. Al personale
degli istituti di diritto
pubblico si applicano le
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e
quelle del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni e
integrazioni; per il
personale di ricerca le
relative peculiarità sono
valutate in sede di
contrattazione collettiva
nazionale. |
6. Al personale
degli istituti di diritto
pubblico si applicano le
disposizioni contenute nel
decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e
successive modificazioni,
e nel decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Il personale laureato
degli istituti di diritto
pubblico operante nella
ricerca clinica, sperimentale
e gestionale è soggetto allo
stesso trattamento giuridico
ed economico, secondo
modalità definite in sede di
contrattazione collettiva
nazionale, tramite un
apposito protocollo
aggiuntivo, tenuto conto
delle peculiarità degli
istituti e del raggiungimento
degli obiettivi della ricerca
biomedica, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate
al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di
lavoro relativo al comparto
sanità. |
6. Alla copertura
degli oneri inerenti
all'attività di ricerca sono
destinate: |
7. Fermo restando
quanto stabilito dal comma 1,
lettera i), e dal comma
2, alla copertura degli
oneri inerenti all'attività
di ricerca sono destinate: |
a) la quota di
cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, fermo
restando quanto disposto
dall'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n.
59, con riferimento al n. 38
dell'allegato 1 alla stessa
legge; |
a) identica; |
b) le entrate
derivanti da erogazioni di
liberalità disposte a favore
degli istituti di diritto
pubblico. |
b) identica. |
7. Sino alla data di
entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari di
cui all'articolo 1 sono
sospesi i procedimenti
concernenti nuovi
riconoscimenti di
istituti. |
8. Sino alla data
di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari di
cui all'articolo 2 sono
sospesi i procedimenti
concernenti nuovi
riconoscimenti di
istituti. |
8. Sono abrogati,
dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni
regolamentari di cui
all'articolo 1, il decreto
del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n.
617, fatto salvo l'articolo
3, secondo comma; gli
articoli da 2 a 6 del decreto
legislativo 30 giugno 1993,
n. 269, fatti salvi i commi 2
e 3 dell'articolo 4; i commi
settimo, ottavo, nono e
decimo dell'articolo 42 della
legge 23 dicembre 1978, n.
833. |
9. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni
regolamentari di cui
all'articolo 2, sono abrogati
gli articoli da 2 a 6 del
decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, ad eccezione
del comma 4 dell'articolo 2 e
dei commi 2 e 3 dell'articolo
4. |
1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni del direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza. 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso gli istituti di ricerca o le università. |
5. I beni mobili ed
immobili degli istituti di
diritto pubblico che a
seguito del mancato rinnovo
del riconoscimento cessino
dallo svolgimento delle
funzioni di ricerca biomedica
e di assistenza sono
assegnati dalla regione alle
aziende sanitarie, secondo le
indicazioni della
programmazione regionale. 6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse. 7. L'attività di ricerca dell'ospedale "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187. 8. Resta ferma la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. 9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato. |