FIRMATE LE PREINTESE TECNICHE DEI CCNL DIRIGENZA MEDICI VETERINARI E DIRIGENZA STPA 
12 MAGGIO 2005



Nella nottata di ieri, 11 maggio, all’ARAN, dopo oltre 40 mesi, è stata siglata la preintesa tecnica sul CCNL  di Medici e Veterinari e della Dirigenza STPA, relativa al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003.

Quella firmata ieri è soltanto una preintesa, è prevedibile che i tempi per la firma vera e propria non saranno brevi, considerato che l’iter seguito dal testo prevede diversi passaggi. E’ quindi probabile che la ratifica definitiva, con i conseguenti effetti economici e normativi, abbiano vigenza tra qualche tempo.

Naturalmente sarà nostro impegno fornirvi tempestivamente ogni informazione in merito.

Un accordo sul cui esito hanno pesato sia il clima politico che i problemi di bilancio; la cui gestazione è risultata particolarmente lunga e difficoltosa; basti pensare che è il primo contratto successivo alla legge costituzionale 3, che ha  introdotto il federalismo. Elemento questo che ha determinato ulteriori difficoltà nella conduzione della trattativa.

Insomma, molti elementi facevano presagire una cornice d’insieme estremamente sfavorevole ad un buon accordo, tanto che qualcuno prevedeva addirittura un contratto ponte.

L’intesa raggiunta, al contrario, ha dimostrato che alcune previsioni risultavano eccessivamente pessimistiche, ed anche se non riveste l’ampio respiro e la forte carica innovativa di altri contratti, introduce tuttavia elementi di progressione e di miglioramento a volte determinanti rispetto al precedente quadro, sia economico  che normativo .

Ne sono  testimonianza, per il quadro economico l’introduzione del nuovo tabellare e la soluzione dell’annoso problema dell’indennità UPG  e per quello normativo il fondamentale progresso ottenuto sulla copertura assicurativa e quello, non meno rilevante, sull’ECM.

Purtroppo va registrata, in questo contratto, una innovazione alla quale ci siamo opposti con forza: il ricorso alla libera professione di cui all’articolo 55 secondo comma per la copertura delle prestazioni di guardia notturna eccedenti quelle istituzionali e l’introduzione di una tariffa oraria per le altre tipologie di prestazioni al di fuori di quelle programmate preventivamente con l’azienda . Si tratta di innovazioni che la FP CGIL e la FP Medici  hanno contrastato sistematicamente per tutta la trattativa, ritenendole assolutamente dannose sia per le ricadute sull’occupazione, sia per le conseguenze che potrebbero avere sul livello qualitativo delle prestazioni.  La risposta alla maggiore richiesta di prestazioni da parte delle aziende non può né deve venire da una cottimizzazione paraprivatistica delle prestazioni eccedenti, ma deve essere risolta imboccando la strada maestra delle assunzioni di nuovi medici e veterinari, imposta, tra l’altro anche dall’inquietante aumento dell’età media dei medici e veterinari già in servizio nel SSN.

Così come è stato fortemente contrastato il disposto dell’art. 9,  laddove si rinvia al livello regionale l’individuazione dei criteri generali sulla valutazione dei dirigenti: una sottrazione delle prerogative contrattuali nelle aziende.

  

PARTE NORMATIVA 

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la prima volta, anche se non con il risalto che più volte abbiamo richiesto, è stato affrontato all’interno del CCNL della dirigenza medico veterinaria il problema dei contratti atipici, che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore nelle Aziende Sanitarie. Questa problematica viene richiamata nel contratto, sia all’articolo 1 che nella collegata dichiarazione congiunta. Quest’ultima, in particolare, inquadra la normativa che regolamenta le corrette modalità di utilizzo dei lavoratori atipici, delineate dal D.L.vo 165/2001 ed esplicate in modo molto chiaro nelle linee applicative dalla circolare del 2004 del Dipartimento della funzione Pubblica. Chiarisce molto bene, quindi, come il ricorso a questa tipologia di lavoratori sia limitato ad una ristrettissima cerchia di fattispecie professionali al cui rispetto le aziende si devono attenere.

Il contratto ha affrontato anche la problematica dei dirigenti presenti nelle aziende oggetto di sperimentazioni gestionali: per quelle la cui partecipazione pubblica è uguale o superiore al 51% si applicherà il CCNL, mentre per gli altri l’applicazione di questo contratto è solo temporanea, in attesa della definizione della nuova disciplina contrattuale da realizzare di concerto con le OO.SS

 

RELAZIONI SINDACALI

Nel sistema delle relazioni sindacali la contrattazione aziendale aumenta la propria sfera di azione. La ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti, posta in concertazione dal precedente CCNL, passa ora in contrattazione. Questo significa che i diversi livelli di responsabilità ricoperti dai dirigenti nella copertura degli incarichi, potranno trovare un sistema di corrispettivi economici più condiviso ottenuto attraverso un sistema di vera contrattazione con l’azienda nell’ambito della contrattazione aziendale.

 

MOBBING

Con la costituzione del Comitato paritetico sul mobbing anche il contratto della dirigenza medico veterinaria affronta, analogamente a quanto già fatto dalla maggioranza degli altri contratti del pubblico impiego, il fenomeno del mobbing.

Per contrastare questo  fenomeno, è prevista la costituzione, presso ogni azienda, di un Comitato Paritetico con compiti di monitoraggio del fenomeno, di individuazione delle cause e di formulazione di proposte per il contrasto del fenomeno. Le aziende, dal canto loro, dovranno attivare sportelli di ascolto per i dipendenti e istituire figure di consiglieri di fiducia. Le aziende saranno tenute inoltre a fornire ai Comitati gli strumenti per il loro funzionamento, ed a pubblicizzarne le iniziative.

Infine, dovranno essere attuati interventi di prevenzione del mobbing attraverso interventi aziendali  di formazione. In proposito particolarmente interessante è il richiamo, nell’ambito di questi interventi formativi, all’articolo 23 del CCNL, quello  dedicato a formazione ed ECM.

 

PREROGATIVE SINDACALI

Il godimento delle prerogative sindacali veniva limitato dal precedente CCNL, alle OO.SS firmatarie del contratto. Ne conseguiva che la mancata sottoscrizione del contratto comportava la perdita al diritto di fruire di distacchi, aspettative e permessi sindacali. Con il nuovo testo questo diritto può essere esercitato anche dalla OO.SS. che pur non essendo firmatarie del contratto, sono ammesse alla contrattazione nazionale.

 

COORDINAMENTO REGIONALE

Viene istituito un livello regionale di confronto con le OO.SS. su numerose materie per le quali, fermo restando il rispetto dell’autonomia aziendale,  le regioni potranno emanare linee generali di indirizzo.

Importante rilevare che, come precisato dalla dichiarazione congiunta n. 4, il confronto menzionato dall’articolo non costituisce un nuovo livello di relazioni sindacali, ma solo una nuova e diversa modalità di svolgimento dei rapporti a livello regionale con le OO.SS.

Importanti le materie oggetto del confronto: l’utilizzo delle risorse, sia quelle aggiuntive regionali che quelle derivanti da modifiche della dotazione organica, la formazione, la valutazione dei dirigenti (da noi non condivisa), la definizione degli standard prestazionali, la definizione di criteri generali per ottimizzate la continuità assistenziale e l’urgenza/emergenza, lo svolgimento della libera professione intramoenia in correlazione alle liste d’attesa.

Nel caso in cui le regioni, trascorso il termine di 120 giorni, non provvedano ad emanare le linee di indirizzo, o vi rinuncino anche prima che sia trascorso il termine temporale dei 120 giorni, le materie di pertinenza del Coordinamento regionale tornano ad essere affrontate nell’ambito della contrattazione aziendale.

   

RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO

Gli effetti della legge 138/2004 con la quale è stata consentita ai dirigenti medici e veterinari e Dirigenti STPA dipendenti del SSN la scelta tra regime di esclusività e di non esclusività ha imposto la necessità di regolamentare queste opzioni anche all’interno del CCNL.

Viene pertanto precisato che i dirigenti esercitano l’opzione al 30 novembre di ciascun anno e che i relativi effetti decorrono dal primo gennaio successivo.

Tali effetti, nel caso di passaggio a rapporto non esclusivo, non comportano necessariamente la perdita dell’incarico di struttura semplice o complessa e della relativa indennità. Viene invece persa interamente la retribuzione di risultato; la retribuzione di posizione minima contrattuale viene mantenuta e quella variabile aziendale viene decurtata del 50%.

Le indennità di esclusività non corrisposte dalle aziende costituiscono un risparmio aziendale.

Il ritorno al regime di esclusività ripristina le condizioni precedenti

 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DEFINITO

I dirigenti con rapporti di lavoro a tempo definito e quelli assimilabili ancora in essere all’entrata in vigore del contratto, per i quali il CCNL 1998/2001 prevedeva la soppressione, sono mantenuti in servizio ad esaurimento. Resta comunque aperta per loro la possibilità di optare per l’orario unico in regime di esclusività o di non esclusività.

 

ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro dei dirigenti resta fissato in 38 ore settimanali, di cui quattro riservate, come in precedenza, per attività non assistenziali formative, di aggiornamento e di ricerca, ivi compreso l’ECM.

Le aziende hanno tuttavia la possibilità di utilizzare 30 minuti settimanali delle 4 ore, per un totale complessivo di 26 ore annue, per il raggiungimento di obiettivi assistenziali, di prevenzione, o per la riduzione delle liste di attesa.

Qualora poi, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si rendano necessarie ulteriori prestazioni, è possibile il ricorso alle attività professionali previste dal secondo comma dell’articolo 55 del CCNL  1998/2001.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive in  regime libero professionale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle linee guida regionali emanate ai sensi dell’articolo 9 e dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Inoltre tali prestazioni saranno possibili soltanto nel caso in cui siano già stati garantiti gli obiettvi prestazionali prestabiliti per le attività istituzionali.

Per i dirigenti di struttura complessa la presenza in servizio e le assenze dovranno essere documentate mediante modalità concordate a livello aziendale. Analogamente, i dirigenti di struttura complessa dovranno concordare con le rispettive aziende gli orari destinati allo svolgimento delle attività libero professionali.

 

SERVIZIO DI GUARDIA

L’articolo 19 del CCNL 1994/97 viene abrogato, sostituendolo con l’articolo 16 del nuovo testo, che individua, sia pure a titolo meramente esemplificativo, le tipologie assistenziali per le quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.

Viene inoltre previsto un monitoraggio del fenomeno delle guardie nel 2004, destinato a quantificarle con la finalità ultima di valutarne i costi.             

Questa valutazione introduce all’innovazione prevista dall’articolo 18 del nuovo CCNL: si tratta dell’innovazione di questo contratto che abbiamo avversato con più forza.

Sulla base di questo articolo, infatti, i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali già negoziati con l’azienda, esaurita la disponibilità dello straordinario, possono essere svolti in regime di libera professione intramuraria secondo la tariffa fissata dal CCNL stesso. I relativi oneri economici saranno a carico del bilancio aziendale.

Per questa tipologia di guardie viene fissato il tetto massimo del 12% rispetto al totale di quelle notturne complessive effettuate in azienda.

Inutile dire che siamo del tutto contrari a questa articolo, che rischia di determinare conseguenze gravissime. Invece di stimolare le aziende all’assunzione dei dirigenti mancanti, attraverso questo articolo si creano strumenti surrettizi di risoluzione dei problemi connessi alle carenze di organico, che oltre a determinare un aggravio considerevole dei costi aziendali, inducono una cottimizzazione del lavoro medica a tutto discapito della qualità delle prestazioni

Inoltre, ben conoscendo il disastroso stato patrimoniale delle aziende Sanitarie, risulta difficile credere che le stesse potranno accollarsi gli oneri delle prestazioni libero professionali, ed il sospetto che potranno pagarle utilizzando fondi contrattuali appare tutt’altro che infondato.

 

COMITATO DEI GARANTI

Il nuovo testo, fortemente migliorativo del precedente, prevede che il Comitato dei Garanti esprima il proprio parere improrogabilmente entro 60 giorni dalla richiesta di recesso dell’azienda, e che tale parere sia vincolante. Inoltre il dirigente interessato può richiedere una audizione al Comitato.

Il problema resta invece il fatto che, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta ed in assenza di un parere da parte del Comitato dei Garanti, l’azienda può procedere comunque al recesso anche se la menzione a questa ipotesi è stata eliminata dall’ultima versione del testo.

 

COPERTURA ASSICURATIVA

Le novità rispetto al contratto precedente sono sostanziali: le aziende sono obbligate a fornire, con oneri propri, alla copertura assicurativa dei dirigenti. Questi ultimi, qualora intendano attivare forme assicurative integrative aziendali a copertura di ulteriori rischi  sono tenuti a contribuire con una quota  individuale mensile compresa tra 26 e 50 euro.

Le aziende, inoltre dovranno attivare organismi interni di gestione dei rischi finalizzati alla riduzione delle potenzialità di sinistri, con conseguente abbattimento delle polizze assicurative.

 

FORMAZIONE ED ECM

Le aziende saranno tenute a fornire, con oneri a carico del proprio bilancio, la copertura dei crediti formativi dei dirigenti. Questi ultimi, saranno tenuti a prendere parte alle iniziative formative. Qualora un dirigente, senza una giustificazione, non vi partecipi e di conseguenza non rispetti l’acquisizione dei crediti previsti per il triennio, potrà subire le penalizzazioni previste dal contratto integrativo aziendale nel conferimento degli incarichi o nella loro conferma.

Lo stesso non avviene nel caso in cui, a causa di insufficienza della disponibilità economica, l’azienda non attiva le necessarie iniziative formative. In questi casi, infatti, l’azienda non potrà in nessun modo penalizzare il dirigente non in regola con i crediti.

  

RIMBORSI CHILOMETRICI

I dirigenti che mettono a disposizione il proprio automezzo per le attività di servizio potranno ottenere il relativo rimborso secondo le vigenti tariffe ACI. Gli oneri aggiuntivi rispetto agli attuali saranno posti a carico del fondo per le condizioni di lavoro (art. 55) previa verifica della relativa disponibilità.

 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E RELATIVI EFFETTI

Il sistema di valutazione, da tutti considerato eccessivamente complesso, viene semplificato attraverso l’eliminazione delle verifiche triennali.  Per renderla maggiormente comprensibile, inoltre, tutta la parte del contratto relativa alla valutazione  è stata riscritta, dedicando uno specifico articolo agli organismi di valutazione e schematizzando in modo più chiaro gli argomento oggetto di valutazione dei dirigenti.

Inoltre gli effetti della valutazione positiva e negativa sono stati suddivisi a seconda che si tratti di valutazione dei risultati raggiunti (realizzata dal Nucleo di Valutazione) o di valutazione  delle attività professionali svolte (realizzata dal Collegio Tecnico).

 

PARTE ECONOMICA – BIENNIO 2002-2003

 

Senza dubbio la novità economica che ha caratterizzato questo rinnovo contrattuale è stato l’adeguamento del tabellare di medici, veterinari e dirigenti STPA a quello della dirigenza statale. Per i medici l’adeguamento è stato ottenuto utilizzando esclusivamente l’aumento contrattuale del 5,66%; per la dirigenza STPA ricorrendo a parte dello 0,32% (fondi regionali).

Questo ha portato anche ad una semplificazione della struttura stipendiale, la quale, a regime sarà costituita soltanto dal nuovo tabellare, dalla retribuzione di posizione unificata (la parte fissa e variabile aziendale vengono unificate), dalla indennità di specificità ( per medici  e veterinari) e dalle indennità di esclusività e di struttura complessa se in godimento.

Per il raggiungimento dell’obiettivo, inoltre, sono state spostate anche alcune componenti della retribuzione: una parte della retribuzione di posizione minima contrattuale ed una parte della retribuzione di risultato pari a 1250 euro sono confluite nel tabellare.

Materialmente, il conglobamento è avvenuto il 30 dicembre 2003, e quindi la struttura definitiva del nuovo stipendio è quella del 31 dicembre 2003, giorno che coincide anche con la scadenza del primo biennio economico.

L’operazione di conglobamento è stata preceduta da aumenti economici all’1 gennaio 2002 ed all’1 gennaio 2003, spalmati in parte sul tabellare ed in parte sulla componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale.

Altra novità della parte economica del CCNL – per medici e veterinari -  è l’indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, finalmente riconosciuta ai dirigenti in possesso di questa qualifica per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

La ristrutturazione della struttura stipendiale ha comportato anche una revisione della struttura dei fondi contrattuali, che comporta una modifica degli articoli 50, 51 e 52 del CCNL 1998/2001.

Di particolare rilevanza è l’utilizzo di fondi regionali (0,32% del monte salari 2001) per l’incremento del fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro.

Infine, importante l’inserimento dell’articolo sulla previdenza complementare, con la quale le parti si riservano di decidere, entro il 30 settembre 2005, l’eventuale adesione dei dirigenti medici e veterinari al fondo di pensione complementare  dei lavoratori dei Comparti del SSN già esistente, oppure se costituire un apposito fondo proprio.  

 

La segreteria Nazionale FP CGIL             La Segreteria Nazionale FP CGIL MEDICI
                 Rossana Dettori                                          Massimo Cozza